Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8542 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8542
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6448-2016 proposto da:
Y.X., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato PASQUALE
CARRILLO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3937/49/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso, con il quale era stata accertata la debenza di maggiore IRPEF dell’anno di imposta 2007, Y.X. ricorre, su tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che ha depositato atto di costituzione) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado sfavorevole;
a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il primo motivo – prospettante violazione di legge e con il quale si deduce l’illegittimità dell’avviso impugnato siccome sottoscritto da soggetto non ricoprente, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale, la qualifica dirigenziale – è inammissibile essendo stata la questione sollevata per la prima volta in questo giudizio (cfr. cass. n. 18448/2015);
il secondo motivo – con cui si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 47 in quanto l’Ufficio non aveva tenuto conto della relazione trasmessa dal contribuente attraverso la consegna del questionario – è inammissibile prospettando una questione nuova e non contenendo alcuna censura alla sentenza impugnata;
il terzo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è anch’esso inammissibile. Con il mezzo, infatti, si illustra il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale in punto di prova a carico del contribuente ma non si individua il fatto decisivo il cui esame sarebbe stato omesso dalla C.T.R. (cfr. Cass. Sez. U. n. 8053/2014);
non vi è pronuncia sulle spese per non avere l’Agenzia delle entrate svolto attività difensiva;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017