Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8542 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 03/02/2011, dep. 14/04/2011), n.8542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BELVEDERE S.R.L., in persona del legale rappresentante Sig. S.

F., e S.C., rappresentati e difesi dagli avv.ti

FIUMANA Piero e Mauro Bernardini ed elett.te dom.ti presso lo studio

dell’avv. Federico Alfredo Bianchi in Roma, Via Giuseppe Avezzana n.

1;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO TINNEA S.R.L., in persona del curatore avv. C.

F., rappresentato e difeso dall’avv. BUONFIGLIO Achille ed

elett.te dom.to presso il suo studio in Ascoli Piceno, Via dell’Aspo

n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 352/2005,

depositata il 18 giugno 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 3

febbraio 2011 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti l’avv. Mauro MEZZETTI, per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per l’inammissibilità e, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Belvedere s.r.l. e il sig. S.C. proposero distinte opposizioni allo stato passivo del fallimento della Tinnea s.r.l., della quale erano soci. Lamentarono l’esclusione dei rispettivi crediti chirografari di L. 4.928.400.000 e L. 547.600.000 per finanziamenti alla società, loro ceduti dai precedenti soci unitamente alle quote societarie.

L’adito Tribunale di Ascoli Piceno, con distinte sentenze, respinse le opposizioni sul rilievo che gli opponenti non avevano fornito la prova – di cui avevano l’onere – che i versamenti a suo tempo eseguiti in favore della società dai precedenti soci avessero natura di prestito e non, invece, di contributo in conto capitale. Quella prova, infatti, non poteva essere desunta dalla denominazione con cui i versamenti erano stati registrati nelle scritture contabili, ma doveva essere tratta dal modo in cui concretamente era stato attuato il rapporto, dalle finalità pratiche che le parti avevano inteso perseguire e dagli interessi sottesi.

Gli appelli degli opponenti furono dichiarati inammissibili dalla Corte di Ancona con unica sentenza, seguita alla riunione dei due distinti gravami proposti dalle parti.

La Corte ritenne in primo luogo inammissibili i motivi di appello relativi alla prova dei crediti. Considerò, infatti, che gli impugnanti li avevano formulati in termini di mera riproposizione, come fonti di prova del mutuo, delle scritture contabili della società fallita, che il primo giudice aveva invece ritenuto inidonee in applicazione di una regola di diritto secondo cui la prova non poteva ricavarsi dalla denominazione dei versamenti figurante nelle scritture stesse, ma doveva invece ricavarsi aliunde, ossia dagli elementi sopra richiamati; e considerò, altresì, che tale regola di diritto, costituente “punto decisivo della cognizione”, non era stata, però, investita dai motivi di gravame.

I giudici di appello ritennero inoltre che quei motivi fossero comunque anche infondati nel merito; che le censure mosse alla mancata riunione dei giudizi in primo grado fossero superate dall’avvenuta riunione in appello; che le critiche rivolte alla liquidazione delle spese processuali in egual misura in ciascuna delle due sentenze di primo grado, nonostante il credito della Belvedere s.r.l. fosse pari a circa dieci volte quello del S., fossero inammissibili perchè non potevano avere ingresso censure articolate soltanto per “comparazione” con analoga statuizione di altra sentenza.

La Belvedere s.r.l. e il sig. S. hanno quindi proposto ricorso per cassazione per cinque motivi, cui la curatela fallimentare ha resistito con controricorso. I ricorrenti hanno anche presentato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del controricorso, formulata in memoria dai ricorrenti sul rilievo della tardività della sua notifica, eseguita il 27 ottobre 2005 a fronte della notificazione del ricorso il precedente 23 agosto, e sul presupposto della non applicazione della sospensione feriale dei termini nei giudizi di opposizione a stato passivo fallimentare o, comunque, dell’applicazione della dimidiazione prevista dalla L. Fall., art. 99, comma 5, anche al termine per la notifica del controricorso nella fase di legittimità dei medesimi giudizi.

L’eccezione è infondata perchè, contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, la sospensione feriale dei termini trova applicazione anche nei giudizi di opposizione a stato passivo fallimentare (e pluribus, Cass. 10875/1994, 15355/2000, 11296/2005) e la dimidiazione del termini è prevista per il solo ricorso dall’art. 99, comma 5, cit., disposizione il cui tenore testuale e il cui carattere eccezionale ne impediscono l’estensione, anche analogica, al controricorso (Cass. 396/2001, 8835/1996).

2. – Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione dell’art. 2709 c.c. e artt. 342 e 345 c.p.c., si lamenta che la Corte di Ancona abbia ritenuto inammissibili i motivi di appello relativi alla prova del credito.

Si osserva che le prove allegate erano state ingiustamente disattese dal giudice di primo grado; che, quindi, ben si giustificava la richiesta di rivalutazione delle medesime prove rivolta al giudice di appello; che con gli atti di appello si era evidenziata l’efficacia probatoria delle scritture contabili regolarmente tenute, mai contestate, nella specie, dal curatore e del resto efficaci contro l’imprenditore ai sensi dell’art. 2709 c.c., dunque violato dai giudici sia di primo sia di secondo grado; che tutto il secondo motivo di appello costituiva critica al giudizio del Tribunale, estesa anche all’analitico esame della giurisprudenza su cui era basata la decisione e che si dimostrava non essere in termini; che tutte le argomentazioni delle decisioni di primo grado erano state specificamente contestate, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 342 c.p.c..

2.1. – Il motivo è inammissibile.

Ratio della statuizione di inammissibilità dei motivi di gravame emessa dalla Corte d’appello è – come si è visto sopra in narrativa – che le parti appellanti non avevano censurato la “regola di diritto” che la medesima Corte individua come “punto decisivo” della sentenza di primo grado (la regola, cioè, secondo cui la prova non poteva ricavarsi dalla denominazione dei versamenti figurante nelle scritture contabili, ma doveva invece ricavarsi dagli altri elementi indicati dal Tribunale).

I ricorrenti mostrano di non cogliere tale ratio decidendi, che dunque non censurano specificamente, e insistono invece: a) nel ribadire il valore probatorio delle scritture contabili dell’imprenditore; b) nel richiamare l’ampiezza del contenuto critico del loro secondo motivo di appello.

Sennonchè la sottolineatura del valore probatorio delle scritture contabili dell’imprenditore (sub a) non coglie nel segno. Si tratta, invero, di punto non in discussione, perchè nè il giudice di primo grado (secondo la incensurata ricostruzione della sua motivazione fornita dalla Corte d’appello) ha escluso tale valore, avendo invece solo fatto questione della interpretazione di tali scritture (interpretazione che non doveva arrestarsi alle formule usate, ma doveva allargarsi all’esame degli altri elementi indicati dal medesimo giudice); nè – ed è quel che più conta – quel valore è stato escluso dai giudici di secondo grado, i quali sì sono limitati a prendere atto del difetto di specificità dei motivi di appello proprio per non aver colto e censurato quella ratio in diritto della sentenza appellata.

Il richiamo sub b), poi, è inammissibile per la genericità e la mancanza di autosuffcienza del ricorso, che non riporta il contenuto del motivo di appello.

3. – Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, attinenti alla statuizione di rigetto nel merito dei motivi di appello relativi alla statuizione principale di rigetto dell’opposizione, sono inammissibili.

Infatti, qualora – come nella specie – il giudice abbia, dopo una statuizione di inammissibilità, impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui si pretenda di esercitare un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass. Sez. Un. 3840/2007 e successive conformi).

4. – Con il quarto motivo, denunciando violazione di norme di diritto, la sentenza di appello viene censurata per avere (a) dichiarato superata la questione della riunione dei procedimenti essendosi alla riunione infine pervenuti in grado di appello, nonchè (b) dichiarato inammissibile la questione della sperequazione nella liquidazione delle spese del primo grado di giudizio.

Si sostiene che la riunione dei giudizi di opposizione disposta in grado di appello non ha affatto sanato la violazione della L. Fall., art. 99, commessa dal Tribunale, dato che tale violazione aveva prodotto, in ragione della duplicità dei procedimenti, il raddoppio delle spese processuali di primo grado e delle spese di introduzione del giudizio di appello. Se il Tribunale avesse proceduto correttamente, i costi sarebbero stati quelli di una sola causa: la causa, ad es., introdotta dalla Belvedere s.r.l., che era la più importante, con completo esonero dalle spese del sig. S..

Quest’ultimo, invece, era stato condannato alle spese nel medesimo importo addebitato alla società Belvedere, pur avendo insinuato un credito pari a un nono soltanto del credito di quest’ultima.

4.1. – La complessiva censura è inammissibile.

I ricorrenti si dolgono non del ritardo della riunione in sè considerato, ma delle conseguenze che esso ha prodotto sull’entità delle spese processuali. Posta, però, in questi termini, la questione è nuova, perchè in appello la questione della riunione non era stata messa in connessione con le spese, e la decisione sulle spese di primo grado era stata criticata per una ragione diversa (la sperequazione fra i due appellanti, condannati alla medesima somma a titolo di spese nonostante l’enorme differenza fra gli importi dei rispettivi crediti). Questo, almeno, è quanto risulta dalla sentenza impugnata, cui i ricorrenti non hanno opposto nè adeguatamente riferito in ricorso – come invece sarebbe stato loro onere, per i principi di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione – una diversa versione delle censure formulate con l’atto di appello.

5. – Con il quinto motivo, denunciando violazione dell’art. 92 c.p.c., e vizio di motivazione, si censura invece la liquidazione delle spese relative al giudizio di secondo grado. Si lamenta che la Corte d’appello non abbia pensato di ridurle in considerazione dell’inutile svolgimento di un doppio procedimento nella prima fase di quel grado e che abbia liquidato importi eccessivi sia per onorari (Euro 18.000,00) sia per spese vive (Euro 2.725,00).

5.1. – Anche questo motivo è inammissibile, perchè la liquidazione delle spese processuali può essere censurata in sede di legittimità solo attraverso la specificazione – nella specie mancante – delle voci in ordine alle quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore (cfr., fra le più recenti, Cass. 1382/2003, 9700/2003, 2862/2005). Quanto, poi, all’importo delle spese vive, l’indicazione contenuta in ricorso è errata, avendo i giudici di appello riferito il complessivo importo di Euro 2.725,00 non alle sole spese vive, ma anche a quelle “forfetarie”: il che comporta l’inammissibilità della corrispondente censura.

6. – Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese processuali, che liquida in Euro 10.200,00, di cui 10.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA