Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8542 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8542

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29598/2018 R.G. proposto da:

ACILIA GAMES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, Dott.ssa S.V.M., rappresentata e

difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.

Giampaolo BALAS, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla

piazza della Libertà, n. 10, è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1450/15/2018 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, depositata il 06/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di due avvisi di accertamento ai fini IRES ed IRAP, con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso per tardiva costituzione in giudizio della ricorrente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22;

avverso tale statuizione la società ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimata con controricorso;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il primo motivo di ricorso, con cui viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324, 329 342, 343 e 346 c.p.c., è incentrato sulla violazione del giudicato interno che la ricorrente sostiene essersi formato con riferimento all’eccezione di inammissibilità del ricorso originario per violazione del termine di costituzione in giudizio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 22, rigettata dai giudici di primo grado e non riproposta dall’Agenzia delle entrate con appello incidentale.

2. Il motivo è manifestamente infondato risultando dalla stessa sentenza impugnata (pag. 2) che l’Agenzia delle entrate si era costituita nel giudizio di appello “riproponendo, in via pregiudiziale, l’eccezione relativa all’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività del deposito dello stesso rispetto alla notifica all’Ufficio”.

3.1. A quanto detto deve, peraltro, aggiungersi che quella in esame è eccezione in senso lato, come tale rilevabile d’ufficio in qualunque stato e grado del giudizio (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23592 del 20/12/2012, Rv. 625177 – 01, secondo cui “Nel processo tributario il divieto di proporre nuove eccezioni in grado di appello riguarda unicamente le eccezioni non rilevabili d’ufficio, cioè quelle espressamente qualificate come tali dalla legge, ovvero per la cui formulazione la legge esige una esplicita manifestazione di volontà della parte”, nonchè Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5249 del 16/03/2016, Rv. 639022 – 01, secondo cui “Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa”).

3.2. Peraltro, il principio in base al quale la rinuncia all’eccezione effettuata dalla parte successivamente alla sua proposizione, non esime il giudice dal dichiarare l’inammissibilità del ricorso quando ne ricorrano i presupposti, essendo la stessa eccezione rilevabile d’ufficio e non afferendo al potere dispositivo della parte (v. Cass., Sez. L, Sentenza n. 11570 del 14/10/1999, Rv. 530641 – 01), rende del tutto irrilevante la circostanza, affermata dalla CTP, che “in merito alle problematiche pregiudiziali sollevate dall’Ufficio nelle Memorie di costituzione (…) il rappresentante dell’Ufficio in sede dibattimentale ha concordato con la parte ricorrente (…) che esse non rivestono più impedimento e pertanto si è proceduto per il merito”.

4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, commi 1 e 2, sostenendo che la CTR non aveva considerato e valorizzato il provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di Roma reso all’udienza di trattazione 11.04.2016, di accoglimento implicito dell’Istanza di rimessione in termini presentata dalla ricorrente”.

5. Il motivo è infondato non essendovi stata da parte dei giudici di primo grado alcuna pronuncia implicita di accoglimento dell’istanza di rimessione in termini, come reso evidente dal rilievo che la presa d’atto da parte della CTP della rinuncia della controparte Agenzia delle entrate a far valere le “problematiche pregiudiziali”, con conseguente passaggio al merito del giudizio, rendeva del tutto superfluo l’esame di quell’istanza, da intendersi, quindi, implicitamente rigettata.

6. In estrema sintesi il ricorso va rigettato e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in cancelleria il 6 maggio 2020

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