Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8541 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8541
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5852-2016 proposto da:
S.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE VATICANO 46, presso lo studio dell’avvocato MAURO RUFINI, che
lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4602/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 31/08/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
S.A. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R. del Lazio, in controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento relativo all’anno 2005, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole;
a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. (cfr. di recente Cass. n. 4293 del 04/03/2016) e che i motivi di ricorso assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito, onde il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., sicchè è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata sotto una molteplicità di profili, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleata dal codice di rito (cfr. Cass. n.19959 del 22/09/2014);
b) alla luce dei superiori principi, il ricorso, volto ad un generico riesame del merito della causa, inammissibile in questo giudizio di legittimità, non è, in alcun modo riconducibile allo schema giuridico delineato dall’art. 360 c.p.c..
c) non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte della resistente;
d) ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017