Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8540 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25780-2015 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN SABA 7,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO MAGLIO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS),in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1785/202/015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.S. ricorre avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio, nella controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento portante maggiori IRPEF ed addizionali comunali e regionali relative all’anno di imposta 2005, ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado anch’essa sfavorevole.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.

L’Agenzia ha depositato atto al fine della partecipazione all’udienza.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con tutti i motivi la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame da parte della Commissione regionale di fatti decisivi facendo conseguire da tale omissione la violazione, sempre ad opera del Giudice di appello, di violazioni di legge.

1.1. Tutti i mezzi, nella parte nella parte in cui denunziano omessi esami di fatti decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, devono, però, ritenersi inammissibili ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, applicabile all’odierno ricorso siccome proposto successivamente alla data del 11.9.2012 (cfr. Cass. n. 26860 del 18/12/2014: “La previsione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all’art. 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 2, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012″. Nè la ricorrente in cassazione, per evitare la delibazione di inammissibilita del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha, come da suo onere, indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrandone la diversità (Cass. n. 24909/2015, Cass. 14416/2015).

2. Ne consegue l’infondatezza della dedotta violazione di legge laddove prospettata quale conseguenza del dedotto fallace accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito, dovendosi, comunque, ribadire la correttezza in diritto della sentenza impugnata pronunciata in conformità all’orientamento giurisprudenziale in materia di questa Corte la quale legittima l’utilizzo dei dati bancari acquisiti ex art. 32, comma 7 in combinato disposto con il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, lett. d), (cfr. Cass. n. 19888/2011; Cass. n. 17953/201) e ha chiarito (Cass. n. 19692/2011) che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, poichè questa previsione e quella di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R. hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attivita svolta e dalla quale quei redditi provengano.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso senza pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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