Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8540 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 01/02/2011, dep. 14/04/2011), n.8540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.V. (c.f. (OMISSIS)) ELETTIVAMENTE

DOMICILIATO IN Roma, via panama 12, presso l’avvocato COLARIZI

MASSIMO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

CAGNO ANGELO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G.M. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 47, presso l’avvocato IZZO

CARLO GUGLIELMO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANI

FRANCESCO UGO, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BARI, depositato il

28/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato COLARIZI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato SCARPETTA GIULIANA, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine

rigetto per le spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 22.11 – 27.12.2005, il Tribunale di Bari, in accoglimento per quanto di ragione del ricorso in revisione, proposto il 27.07.2005, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 da G.V. nei confronti di S.G.M., disponeva l’eliminazione, con decorrenza dalla domanda, dell’assegno divorzile gia’ attribuito alla S., con la sentenza n. 2440 del 2002, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti; quanto alle altre domande del G., respingeva quella volta ad ottenere per se’ l’assegno divorzile e dichiarava, invece, inammissibili le restanti.

Con decreto del 21-28.04.2006, la Corte d’appello di Bari, Sezione Famiglia, respingeva sia il reclamo principale della S. che il reclamo incidentale del G., proposti contro detto decreto del Tribunale e compensava integralmente le spese processuali. La Corte riteneva, tra l’altro:

che il decreto impugnato risultava sorretto da congrua motivazione in fatto e diritto, pienamente suffragata dalle risultanze processuali (che la Corte riteneva di potere condividere e di fare propria in ogni sua parte);

che correttamente il primo giudice aveva individuato nella cospicua eredita’ acquisita dalla S. (e di cui non si faceva alcuna menzione in sede di divorzio) un motivo sopravvenuto, atto a rendere ingiustificato l’assegno divorzile a carico del G.;

che poiche’ nel giudizio di divorzio, l’assegno attribuito alla moglie era stato determinato, nel suo iniziale ammontare di L. 850.000, a titolo di “mantenimento”, senza alcun espresso riferimento al corrispettivo per l’uso esclusivo da parte del marito della casa coniugale in comproprieta’ delle parti, era infondata la richiesta (subordinata) della S. di vedersi riconosciuto, per l’uso in questione, quanto meno un assegno pari a L. 350.000;

che fruendo il G. di un adeguato trattamento pensionistico nonche’ dell’indennita’ di fine rapporto e giovandosi dei minori esborsi conseguenti alla cessazione del suo obbligo di somministrare alla ex moglie l’assegno, non ricorrevano le condizioni per il riconoscimento in suo favore del chiesto assegno L. div., ex art. 5;

che esulavano dall’ambito della presente procedura le altre richieste genericamente richiamate dal G. nelle conclusioni della comparsa di costituzione, onde doveva essere confermata la pronuncia di loro inammissibilita’ resa dal primo giudice.

Contro il decreto della Corte d’appello il G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria. La S. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno dell’impugnazione il G. denunzia:

1. Violazione di legge (art. 395 c.p.c.), formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto “Se ricorrano, peraltro in plurima fattispecie e sotto piu’ profili, quali quelli evidenziati nel presente motivo, i presupposti della revocazione, di cui all’art. 395 c.p.c., con ogni conseguenza di legge e ad ogni effetto, con conseguente annullamento e riforma dei provvedimenti impugnati.”. Il motivo e’ inammissibile per genericita’ e non pertinenza al decisum del relativo quesito di diritto, prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis.

L’interrogativo posto attiene a domanda di revocazione a cui il decreto impugnato non fa alcun cenno e di cui il ricorrente non precisa l’oggetto e le modalita’ di relativa introduzione nel presente procedimento camerale, cosi’ come l’eventuale esito nei due gradi di merito.

2.” Violazione di legge (art. 112 c.p.c.)”.

Con riguardo all’affermazione secondo cui l’assegno divorzile non includeva il corrispettivo per l’uso esclusivo da parte del G. della casa familiare in comproprieta’ sua e della moglie, chiede a questa Corte se ravvisi violazione dell’art. 112 c.p.c. – e vi sia violazione del giudicato in tale statuizione, del resto inutile nel giudizio in fase di reclamo, in quanto in contrasto con la sentenza di divorzio e peraltro non essendo stata tale sentenza impugnata da alcuno sul punto e tenuto conto che in ogni caso la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciare e disporre della sentenza di divorzio la revocazione.

Il motivo e’ inammissibile, stante la mera apparenza e, dunque, la sostanziale assenza del quesito di diritto, cosi’ come della prescritta sintesi in relazione ai profili della doglianza riconducibili a vizi motivazionali. D’altra parte, essendosi solo data doverosa risposta alla contro richiesta della S. di riduzione dell’assegno a fronte della domanda del G. di relativa eliminazione, non appare comunque ravvisabile alcuna extrapetizione ne’ deducibile in questa sede, gia’ per difetto di interesse attuale del G., la sostenuta violazione del giudicato con riguardo alle espresse argomentazioni.

3. Carenza di motivazione e violazione di legge (violazione dell’art. 112 c.p.c.)” con formulazione conclusiva del seguente quesito di diritto; “se sia da annullare o riformare la decisione della Corte d’Appello e con essa del Tribunale che abbia del tutto omesso di pronunciare su alcune domande e abbia anche omesso alcuna motivazione sul non accoglimento delle stesse”.

Il motivo e’ inammissibile per genericita’ del formulato quesito di diritto, del tutto muto anche in ordine alla tipologia delle domande che si assumono introdotte.

4. “Violazione di legge: a) art. 2033 c.c. (pagamento indebito); in subordine b) dell’art. 1218 e 2043 c.c.: ricorrenza dei presupposti quantomeno in via risarcitoria, contrattuale o extracontrattuale, per la restituzione delle somme pagate, e dei danni per correlativi costi bancari sostenuti e documentati, e dei danni morali e esistenziali, c) in estremo subordine, e art. 2041 c.c. (omessa considerazione dell’arricchimento senza causa)” formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto “se non sia conforme a legge il non disporre da parte del Tribunale e della Corte di Appello, nei provvedimenti impugnati, neppure con decisione dichiarativa, sia la ripetizione delle somme versate, sia il risarcimento dei danni, sia quantomeno in subordine il rimborso della sola somma corrispondente all’arricchimento, con ogni accessorio per rivalutazione e interessi, a partire dalla data – 21.12.2000 – in cui e’ stato positivamente e incontestabilmente accertato che era avvenuta la successione in capo alla S.”.

Il motivo e’ inammissibile per genericita’ ed inconferenza rispetto al decisum del formulato quesito di diritto.

5. “Omessa statuizione e violazione di legge (art. 112 c.p.c.)” con riguardo allo statuito regime delle spese.

Il motivo e’ inammissibile per difetto del prescritto quesito di diritto.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto con conseguente condanna del G., soccombente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il G. a rimborsare alla S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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