Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8540 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

L.V. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualita’ di socio di fatto, T.C. (C.F.

(OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di socio di fatto,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BALBO 21, presso

l’avvocato GANDINO ANTONIO SILVIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato MORRA EMANUELE, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

e sul ricorso n. 354/2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.V., T.C., tutti e due in proprio e

nella qualita’ di socio di fatto, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA CESARE BALBO,21, presso l’avvocato GANDINO ANTONIO SILVIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato MORRA EMANUELE, giusta procura

in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

04/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. DIDONE Antonio;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato EMANUELE MORRA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da L.V. e da T.C., in proprio e quali soci di fatto al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata della procedura fallimentare aperta nel 1978 nei confronti della seconda e nel 1979 nei confronti della societa’ di fatto e del L.; procedura chiusa il 12.1.2006 con la liquidazione ai falliti delle somme residue – con decreto del 4.10.2006 ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare ai ricorrenti – nelle predette qualita’ – la somma di Euro 25.000,00 a titolo di danno non patrimoniale nonche’ al rimborso delle spese processuali.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato la durata complessiva del giudizio in 28 anni nonche’ in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 25 anni e 5 mesi, quantificato l’indennizzo in Euro 25.000,00 (Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo).

Per la cassazione di tale decreto L.V. e da T. C., in proprio e quali soci di fatto, hanno proposto ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Il Ministero intimato ha resistito con controricorso proponendo, altresi’, ricorso incidentale affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dai ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Con il primo motivo del ricorso principale i ricorrenti denunciano violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6 CEDU deducono che la procedura fallimentare e’ stata aperta nel 1978 nei confronti della T. e nel 1979 nei confronti della societa’ di fatto e del L., le procedure sono state riunite e il fallimento e’ stato chiuso con decreto del 29.9.2005, mentre il 12.1.2006 il curatore ha liquidato ai falliti le somme residue.

Pertanto, ha errato la Corte di merito a non liquidare il danno subito da entrambi i falliti, imputando, implicitamente, la somma liquidata, ad entrambi i ricorrenti. Lamentano, inoltre, la violazione dei parametri CEDU nella liquidazione dell’indennizzo.

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6 CEDU, nonche’ degli artt. 2056, 1226 e 1223 c.c. e relativo vizio di motivazione, formulando il seguente quesito ex art. 366 bis c.p.c.:

“dica la S.C. adita se il danno patrimoniale di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, commi 1, 2 e 3, subito dai soggetti sottoposti a procedura fallimentare, sia quello prodotto dal comportamento del giudice, nonche’ quello degli organi fallimentari chiamati a contribuire alla sua definizione, che abbiano tutti provocato, a prescindere da comportamenti ritardati e/o errati, la violazione della Convenzione di cui alla L. 4 agosto 1955, n. 848 il ritardo nella conclusione della procedura fallimentare; dica altresi’ la S.C. adita se tali danni vadano parametrati a quelli della giurisprudenza europea;”.

3. – Con il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso incidentale l’Amministrazione controricorrente denuncia vizio di motivazione e con il terzo denuncia violazione di legge in relazione all’applicazione dei parametri CEDU relativi al processo ordinario anche alla procedura fallimentare.

4.1- I ricorsi, proposti contro il medesimo decreto, vanno riuniti.

I motivi del ricorso principale e quelli del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione che li lega.

Preliminarmente, va rilevata la fondatezza dell’eccezione di inammissibilita’ – sollevata dai ricorrenti – dei motivi di ricorso incidentale relativi al vizio di motivazione perche’ privi della sintesi conclusiva di cui all’art. 366 bis c.p.c..

Va ricordato, invero, che, quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonche’ le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008): per questo il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a cio’ specificamente e riassuntivamente destinata, di modo che non e’ possibile ritenerlo rispettato quando solo la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo riveli, all’esito di un’attivita’ di interpretazione svolta dal lettore e non di una indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis c.p.c., che il motivo stesso concerne un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione e si indichino quali sono le ragioni per cui la motivazione e’ conseguentemente inidonea sorreggere la decisione (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit., nonche’ sent. S.U. n. 11652/2008). In altri termini, si richiede che l’illustrazione del motivo venga corredata da un momento di sintesi dei rilievi attraverso il quale poter cogliere la fondatezza della censura (v. sentenza, S.U., n. 16528/2008).

Requisito che, nella concreta fattispecie, manca del tutto e cio’ rende inammissibili le censure concernenti la motivazione del decreto impugnato.

Il medesimo vizio inficia anche il secondo motivo del ricorso principale nella parte in cui denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

Talche’ vanno dichiarati inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso incidentale e il secondo del ricorso principale, limitatamente alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mentre le restanti censure vanno esaminate congiuntamente.

4.2.- Il primo motivo del ricorso principale e’ manifestamente fondato nella parte in cui denuncia che la Corte di merito non abbia liquidato distintamente il danno non patrimoniale a ciascun socio nei cui confronti e’ stata aperta la procedura fallimentare, la cui durata e’ stata ritenuta irragionevole.

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale (secondo profilo del primo motivo del ricorso principale), va osservato che, secondo la piu’ recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtu’ degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Quanto alla censura relativa al danno patrimoniale, va ricordato che “nel giudizio per equa riparazione, il danno patrimoniale risarcibile e’ solo quello che derivi da ritardo irragionevole del processo secondo il principio della normale sequenza causale, non potendo, quindi, ricondursi nell’ambito di detto danno le poste economiche che avrebbero dovuto e potuto essere dedotte nel giudizio della cui eccessiva durata ci si duole” (Sez. 1, Ordinanza n. 26761 del 06/11/2008 (Rv. 605291), mentre nella concreta fattispecie, con accertamento in fatto sorretto da motivazione non ritualmente impugnata, la Corte di merito ha evidenziato che i danni patrimoniali di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro attengono a comportamenti degli organi della procedura (asseritamente) caratterizzati da profili di colpa, talche’ essi esulano dall’ambito di applicabilita’ della L. n. 89 del 2001.

Quanto alla determinazione della durata ritenuta ragionevole, e’ fondata la censura di cui al terzo motivo del ricorso incidentale, con il quale e’ denunciata la violazione dei parametri CEDU. Va ricordato, in proposito, che con una recente pronuncia (Sez. 1^, 3.6.2009) questa Corte ha ritenuto che i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il piu’ recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa e’ caratterizzata, di regola, da una peculiare complessita’ in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi – di una pluralita’ di creditori, sia della necessita’ di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009; n. 8497 del 2008).

Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attivita’ possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni piu’ rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessita’ della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessita’ del caso, ferma restando la necessita’ di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficolta’ ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 del 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attivita’ processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non e’ suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto cio’ e’ impedito dalla constatazione che il fallimento “e’, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni puo’ essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario e’, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata e’ di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di: 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitre’ anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04).

Peraltro, difformemente dalla decisione del 3.6.2009, innanzi richiamata, correggendo un’evidente errore materiale in essa contenuto (che indica in cinque anni lo standard di durata della procedura fallimentare), va conclusivamente affermato che alla luce dell’orientamento sopra riportato e degli elementi dianzi sintetizzati concernenti la procedura fallimentare, qualora non emergano elementi a conforto della particolare semplicita’ della medesima, puo’ quindi identificarsi, in linea tendenziale, in anni sette il termine di ragionevole durata, entro il quale essa dovrebbe essere definita. Cio’ tenuto conto della ragionevole durata per tre gradi di giudizio (sei anni) dei procedimenti incidentali nascenti dal fallimento nonche’ dell’ulteriore termine necessario per il riparto dell’attivo (un anno).

Il decreto impugnato deve essere, quindi, cassato e il giudice del rinvio dovra’ procedere ad un nuovo esame della causa alla luce dei principi innanzi enunciati, tenendo conto, nel determinare il periodo di ragionevole durata, della circostanza per la quale l’inammissibilita’ della censura formulata sul punto dal Ministero controricorrente ha determinato il giudicato interno in ordine al dies a quo (procedura fallimentare e’ stata aperta nel 1978) per entrambi i ricorrenti e che dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale discende la necessita’ di liquidare separatamente per ciascun ricorrente la somma spettante per equa riparazione in applicazione degli standard innanzi evidenziati.

La Corte di merito, infine, dovra’ provvedere al regolamento delle spese processuali anche della fase di legittimita’.

PQM

LA CORTE Riunisce i ricorsi, dichiara inammissibili il primo, il secondo ed il quarto motivo del ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale, limitatamente alla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

accoglie il primo motivo del ricorso principale e il terzo motivo del ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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