Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8540 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 06/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8540

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20083-2018 R.G. proposto da:

D.B. s.r.l. (già D.B.I. ditta individuale), in persona

del legale rappresentante pro tempore, Stefano Bizzarri,

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

dall’avv. Tullio MATARESE, presso il cui studio legale, sito in

Faenza, al corso Mazzini n. 42 è elettivamente domiciliata;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 176/06/2018 della Commissione tributaria

regionale della TOSCANA, depositata in data 02/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

Fatto

RILEVATO

che:

– in controversia relativa ad impugnazione di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno d’imposta 2008 a seguito del disconoscimento delle spese di sponsorizzazione sostenute dalla società contribuente (all’epoca ditta individuale), quest’ultima propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui non replica l’intimata, avverso la sentenza in epigrafe indicata con cui la CTR accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, sostenendo l’indeducibilità di quei costi per difetto dei requisiti di inerenza e congruità dei medesimi;

– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce un vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamentando l'”omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti”, e segnatamente dei dati risultanti dal riepilogo del fatturato della società dal 2008 al 2015, da cui emergeva un incremento dello stesso e del numero dei clienti, nonchè l’incomprensibilità del ragionamento decisorio su tale particolare aspetto della vicenda processuale.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la CTR, in violazione e falsa applicazione di diverse disposizioni legislative, e segnatamente dell’art. 109 TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), artt. 2697 e 2729 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54, 19 e 21, aveva errato nel disconoscere la deducibilità dei costi di sponsorizzazione per difetto di inerenza con l’attività d’impresa.

3. Tale ultimo motivo, da esaminarsi preliminarmente in quanto connotato di decisività, è fondato e va accolto.

3.1. Al riguardo – precisato preliminarmente che non è contestata l’effettività delle prestazioni di sponsorizzazione avendo la CTR espressamente affermato che “Come correttamente sostenuto dall’Ufficio l’accertamento non ha messo in discussione la effettività del costo sostenuto per la sponsorizzazione o la sua sovrafatturazione” (sentenza, pag. 4) – osserva il Collegio che la fattispecie rientra nell’ambito di applicazione della L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, che prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonchè di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 Euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’art. 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”.

3.2. Va preliminarmente osservato che la mancata specifica indicazione della L. n. 289 del 2000, art. 90, comma 8, nella rubrica del motivo in esame non è di ostacolo alla sua applicazione alla fattispecie, ricavandosi dai motivi di ricorso la specifica indicazione dei principi giuridici violati dai giudici di merito, in particolare della sussistenza sub specie dei requisiti di inerenza e congruità della spesa disconosciuta dall’amministrazione finanziaria.

3.4. Orbene, pur in presenza di tutte le sopra indicate condizioni, per come desumibile dallo stesso contenuto della sentenza impugnata, i giudici di appello hanno violato la citata disposizione con una statuizione non conforme ai suesposti arresti giurisprudenziali, ritenendo legittima la ripresa fiscale per difetto di inerenza di quei costi all’attività esercitata dalla società contribuente e la non congruità degli stessi con i ricavi conseguiti, ovvero sulla base di valutazioni circa l’inerenza e la congruità di quei costi, nella specie del tutto irrilevanti.

4. All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue l’assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata senza rinvio, non emergendo la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con conseguente accoglimento dell’originario ricorso della società contribuente.

5. Le spese, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale in materia, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso della società contribuente compensando le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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