Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 854 del 20/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 20/01/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 20/01/2010), n.854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., B.S. e B.V.,

elettivamente domiciliati in Roma, via Candia 101, presso l’avv.

RANELI Salvatore, rappresentati e difesi dall’avv. CANTO Antonio,

giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e

difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia (Palermo), Sez. 21, n. 274/21/00 del 21 ottobre 2000,

depositata l’11 settembre 2001, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

18 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. BOTTA Raffaele;

Lette le conclusioni scritte del P.G., che ha chiesto dichiararsi

l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il ricorso è dichiaratamente proposto avverso l’Ufficio del Registro di Agrigento, ufficio periferico dell’Amministrazione finanziaria;

Ritenuto che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la decisione assunta dalla commissione tributaria regionale è inammissibile se proposto nei confronti dell’Ufficio periferico che ha emesso l’atto impugnato, dovendo essere invece proposto nei confronti del Ministero delle Finanze, in persona del Ministro in carica ed allo stesso notificato presso l’Avvocatura Generale dello Stato (ex plurimis, Cass. n. 1099/2002; n. 456/2002; n. 217/2002; n. 15927/2001).

Ritenuto, altresì, che, secondo lo stesso orientamento, non ha effetto sanante la costituzione in giudizio del Ministero, perchè l’erronea individuazione della parte del giudizio di legittimità si risolve in un motivo originario di inammissibilità del ricorso, emendabile unicamente con la tempestiva riproposizione del medesimo prima della relativa declaratoria (ex plurimis Cass. n. 17011/2002;

n. 8878/2002; n. 7150/2002; n. 217/2002; n. 8714/2001).

Il consolidarsi dell’orientamento successivamente alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010

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