Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 854 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 17/01/2020), n.854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22306-2018 proposto da:

GROWING COMPANY SRL, in persona del legale rappresentante

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA N

23, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO HAZAN, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO TAURINI;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante e

procuratore speciale Dott. P.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ARIETA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RENATO FEDELI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2935/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 14/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

Growing Company s.r.l. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Generali Italia s.p.a. chiedendo, previo accertamento dell’operatività della polizza assicurativa in relazione al sinistro, il pagamento della somma di Euro 168.883,00 a titolo di indennizzo in via principale ed a titolo risarcitorio per responsabilità precontrattuale in via subordinata. Espose la società attrice di essersi obbligata a fornire a DHL Supply Chain un supporto operativo nella gestione amministrativa del personale e che, avendo subito DHL un ingente danno per avere Growing omesso l’attivazione per la regolarizzazione del DURC (documento unico di regolarità amministrativa emesso dall’INPS), aveva corrisposto a Dhl a seguito di transazione, dopo che era stato disposto ATP, la somma di Euro 168.883,00. Il Tribunale adito rigettò la domanda, motivando nel senso che il sinistro non rientrava nel rischio assicurato e che non sussisteva la responsabilità ai sensi dell’art. 1337 c.c.. Avverso detta sentenza propose appello Growing Company s.r.l.. Con sentenza di data 14 giugno 2018 la Corte d’appello di Milano rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale che, ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento che aveva cagionato il sinistro alla condotta del soggetto assicurato, a nulla rilevava l’assunzione di responsabilità operata da Growing nell’ambito dell’accordo transattivo intervenuto fra il gruppo DHL, lo Studio A.- G. e Growing Company, non essendo opponibile la transazione alla compagnia assicurativa, e che dai documenti prodotti dalla convenuta emergeva che Growing non aveva mai assunto la specifica obbligazione di assistenza nelle richieste di regolarità contributiva, mentre solo nel contratto concluso fra lo Studio A.- G. e DHL Global Forwarding il primo aveva assunto in maniera espressa e specifica l’obbligazione in discorso. Osservò quindi che, essendo stata l’attività in questione oggetto di obbligazione di un diverso soggetto, non poteva la stessa essere ricondotta nell’ambito del rischio assicurato da Growing. Aggiunse a riprova che la Dott.ssa B., il soggetto che intratteneva i rapporti con l’INPS per la regolarizzazione dei DURC, aveva utilizzato una mail recante il dominio dello Studio A.- G., facendo evidentemente parte del personale di quest’ultimo, e che, pur se era vero che nel contratto fra Growing e DHL Supply Chain si prevedeva che il team sarebbe stato composto da soggetti legati allo Studio A.- G., fra questi non figurava il nominativo della Dott.ssa B., sicchè se nel team non compariva il nominativo di quest’ultima, che si occupava della regolarizzazione del DURC, voleva dire che la relativa obbligazione non gravava su Growing e che comunque non era stata eseguita da quest’ultima (nè Growing aveva mai prospettato di avere instaurato rapporti di collaborazione e/o subordinazione con la B. per l’espletamento dell’incarico). Osservò infine che il DURC doveva essere chiesto e gestito da intermediari qualificati, quali consulenti del lavoro o professionisti equiparati, abilitazione che Growing mai aveva allegato di avere conseguito.

Ha proposto ricorso per cassazione Growing Company s.r.l. sulla base di otto motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 329,342,343 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che la questione della responsabilità risarcitoria di Growing era stata risolta in senso favorevole all’attrice in primo grado.

Precisa che la motivazione del Tribunale era la seguente: era provato in fatto che 1) in base al contratto del 31 agosto 2010 Growing e DHL si erano accordate per un’attività operativa e amministrativa di gestione del personale della seconda; 2) in base a tale contratto l’attrice si sarebbe avvalsa anche di strutture e personale dello Studio A.- G. (in tal modo riservando in via di fatto a quest’ultimo l’interlocuzione con gli enti previdenziali, Growing non avrebbe esercitato in modo abusivo un’attività riservata agli iscritti in albi professionali); 3) l’utilizzo di Growing, per dichiarazione di A.M. (socio di maggioranza della Growing insieme a G.D., anch’essa componente dello Studio) consentiva di evitare a DHL il costo aggiuntivo del 4% a titolo di cpa; ne conseguiva che il contratto del 31 agosto 2010 era stato sottoscritto da un soggetto effettivamente titolare del rischio assicurato e del resto Generali Italia nella sua comunicazione dell’aprile 2015 a G.D. aveva affermato che il sinistro era imputabile alla prestazione resa da Growing (la G. aveva meramente sottoscritto il DURC quale professionista abilitato, ma la consulenza in materia di lavoro e previdenza era stata resa da Growing); 4) la transazione fra l’attrice e DHL, seppure senza espliciti riferimenti alla vicenda del DURC, si era conclusa con l’assunzione da parte di Growing di un importo di poco superiore alla decontribuzione non goduta da DHL a causa dell’inadempimento di Growing; “tenuto conto anche dell’evidenza dei richiami nelle premesse alle controversie fra Studio A., Growing Company, da un lato, e le varie società del gruppo DHL (controversie i cui atti giudiziari, prodotti in questa causa, depongono chiaramente nel senso della rilevanza della questione DURC, il cui rilievo economico quale voce di danno assumeva rilievo preminente), non pare discutibile che il danno corrispondesse a quello pagato dalla società attrice. Il vero problema attiene al fatto che il contratto non sembra coprire l’evento lamentato dall’attrice…”.

Aggiunge la ricorrente che la società assicuratrice, nonostante fosse stata virtualmente soccombente sulla questione, non aveva proposto appello incidentale, sicchè sulla questione si era formato il giudicato interno ed il giudice di appello non poteva più pronunciare sulla questione.

Il motivo è fondato. Il Tribunale ha accertato che fra Growing e DHL era stato concluso un contratto avente ad oggetto un’attività operativa e amministrativa di gestione del personale e che a comprova della circostanza che il contratto fosse stato sottoscritto dall’effettivo titolare del rischio assicurato vi era la circostanza che Generali Italia nella sua comunicazione dell’aprile 2015 a G.D. aveva affermato che il sinistro era imputabile alla prestazione resa da Growing (la G. aveva meramente sottoscritto il DURC quale professionista abilitato, ma la consulenza in materia di lavoro e previdenza era stata resa da Growing). Ha poi accertato con riferimento alla transazione che non era “discutibile che il danno corrispondesse a quello pagato dalla società attrice”. Trattasi di accertamento idoneo a spiegare, in mancanza di impugnazione, efficacia di giudicato poichè dall’imputazione del rapporto contrattuale avente ad oggetto la gestione del personale e dall’identificazione del risarcimento per il mancato adempimento della prestazione prevista dal contratto con l’importo corrisposto dalla società attrice per effetto della transazione si perviene alla conclusione che il giudizio del Tribunale è stato nel senso che la responsabilità risarcitoria fosse ascrivibile a Growing Company.

La riprova del fatto che tale è stato l’accertamento del giudice di merito la si rinviene nell’inciso immediatamente successivo – “il vero problema attiene al fatto che il contratto non sembra coprire l’evento lamentato dall’attrice” – con il quale si introduce la parte dell’accertamento relativo all’inerenza del sinistro al rischio assicurato. Il senso letterale dell’inciso è che “il vero problema” ai fini dell’accoglimento della domanda è rappresentato non dall’ascrizione del sinistro alla responsabilità dell’attrice (la quale non costituisce un “problema” perchè appunto ascrivibile a Growing) ma dalla sua ascrizione al rischio coperto dalla garanzia assicurativa, che è ciò che non consente di accogliere la domanda (appunto per l’estraneità del sinistro al rischio assicurato, oltre che per la non configurabilità di una responsabilità precontrattuale della società assicuratrice). Se dunque l’assicurazione avesse coperto il sinistro, non vi sarebbe stato “problema” ad accogliere la domanda, il che presuppone l’accertamento della responsabilità contrattuale dell’attrice. Del resto lo stesso giudice di primo grado, affrontando il tema della transazione, parla di “decontribuzione non goduta da DHL a causa dell’inadempimento di Growing”, a riprova che il pensiero del giudice era nel senso che la causa del pregiudizio fosse da rinvenire nell’inadempimento della società attrice e che dunque “corrispondenza del danno a quanto pagato dalla società attrice” voleva dire identificazione di quest’ultima come il soggetto responsabile del danno.

I rilievi del giudice di appello, secondo cui ai fini dell’imputabilità dell’inadempimento pregiudizievole alla condotta del soggetto assicurato a nulla rilevava l’assunzione di responsabilità operata da Growing nell’ambito dell’accordo transattivo, non essendo quest’ultimo opponibile alla compagnia assicurativa, e che Growing non aveva mai assunto la specifica obbligazione di assistenza nelle richieste di regolarità contributiva, presupponevano l’appello incidentale in realtà non proposto dalla parte appellata. In mancanza di impugnazione, in ordine alla questione dell’attribuzione a Growing della responsabilità del sinistro si era formato il giudicato interno, violato dalla pronuncia del giudice di appello.

Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 329 e 346 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, anche a voler ritenere che per devolvere la questione al giudice di appello fosse sufficiente riproporre l’eccezione ai sensi dell’art. 346, la riproposizione è mancata.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 115 c.p.c., art. 118 att., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha deciso sulla base di un documento in realtà inesistente (un ipotetico contratto fra DHL Supply Chain e Studio A.- G.), in violazione dell’art. 115 ed in assenza di motivazione.

Con il quarto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare l’art. 1 del contratto fra Growing e DHL, a mente del quale il personale preposto doveva esercitare, unitamente ad altre attività amministrative e operative necessarie nella gestione del personale, anche le attività di relazione con enti ed istituti “protetti” dalla L. n. 12 del 1979 e pertanto riservati ai consulenti del lavoro. Precisa che “attività di relazione con enti” corrisponde all’assistenza nelle richieste di regolarità contributiva (DURC).

Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1173,1337,1175 e 1375 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, anche ipotizzando che il contratto stipulato con DHL non contemplasse l’obbligo di chiedere ed ottenere il DURC regolare e che tale obbligo fosse contemplato da un contratto stipulato con lo Studio A.- G., Growing sarebbe comunque responsabile in base al semplice contatto sociale per la negligenza della sua dipendente B..

Con il sesto motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Osserva la ricorrente che il giudice di appello ha omesso di esaminare documenti (comunicazione di assunzione e comunicazione di cessazione; buste paga) dai quali si evinceva che la B. era dipendente di Gowling.

Con il settimo motivo si denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Osserva la ricorrente che la compagnia assicuratrice aveva aderito alla circostanza che la B. fosse dipendente dell’attrice e che quindi è stato violato il principio di non contestazione.

Con l’ottavo motivo si denuncia violazione degli artt. 1228 e 1218 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la ricorrente che, anche aderendo alla prospettazione del giudice di appello secondo cui la B. era parte dello Studio A.- G., Gowling sarebbe comunque responsabile in base all’art. 1228 per essersi avvalsa dell’ausiliare B..

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli ulteriori motivi.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso con assorbimento degli ulteriori motivi; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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