Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8539 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19561-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VANNICELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati ELISA VACCARI,

DANIELE MONARI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 116/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di C.L. dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato, il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, il reddito dichiarato nell’anno 2006, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado, dichiarando la parziale illegittimità dell’accertamento, e ordinando che, nella determinazione del reddito, si tenesse conto dell’incidenza delle spese per le rate del mutuo fondiario, nella loro entità effettiva.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, laddove con la sentenza impugnata il Giudice di appello aveva ritenuto applicabile la novella del D.P.R. citato art. 38 e disapplicato il coefficiente relativo alle quote di mutuo.

1.1. La censura è fondata alla luce dei principi ribaditi di recente tra le altre da Ordinanza n. 16912 del 10/08/2016 “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai Decreti Ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l’Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. (massime precedenti conformi: n. 9539 del 2013; n. 1332 del 2016; Ordinanza n. 17487 del 01/09/2016 la quale ha avuto modo di ribadire che “la disponibilità di un alloggio e di un autoveicolo integra, ai sensi del D.P.R. citato, art. 2, nella versione ratione temponi vigente, una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una “capacità contributiva”, sicchè il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perchè già sottoposta ad imposta o perchè esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni). In punto, poi, di vigenza temporale della norma in questione questa Corte (Cass. n. 21041 del 06/10/2014) ha, già condivisibilmente, statuito che “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai dd.mm. del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento”.

2. Il secondo motivo con il quale si deduce sotto l’egida del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. l’omesso esame dell’appello incidentale è inammissibile dovendo essere la censura proposta ex art. 360 c.p.c., n. 4, e, comunque, il mezzo non è autosufficiente.

3. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla C.T.R. dell’Emilia Romagna la quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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