Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8539 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8539

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., + ALTRI OMESSI

elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso l’avvocato FRISANI

PIETRO, che li rappresenta e difende, giusta procure in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il

29/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. BERNABAI Renato;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato P. FRISANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 29 aprile 2008 la Corte d’appello di Torino condannava il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 3500,00 in favore di F.G. e di ciascuna delle altre ventuno parti elencate in epigrafe a titolo di equa riparazione, ex art. 6, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del danno non patrimoniale da violazione per sette anni del termine ragionevole triennale del processo da esse promosso dinanzi al T.a.r. del Piemonte per ottenere l’annullamento, previa sospensione, del decreto del provveditore agli studi che aveva soppresso la scuola elementare sita nel comune di (OMISSIS).

Avverso il provvedimento proponevano ricorso per Cassazione, notificato il 23 luglio 2008 tutte le parti anzidette, deducendo la violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella liquidazione eccessivamente riduttiva dell’equo indennizzo, inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

All’udienza del 15 gennaio 2010 il Procuratore generale ed il difensore dei ricorrenti precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso e’ fondato.

Questa Corte ha piu’ volte precisato (Cass, sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. un. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, e’ segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che e’ configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica: onde, il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, poiche’ la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo, si deve ritenere illegittima una liquidazione nella misura di Euro 300,00 per ogni anno di ritardo.

Il suddetto parametro ordinario puo’ subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come accertato dalla corte territoriale, le parti non abbiano dimostrato un particolare interesse alla sollecita definizione del giudizio.

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua. In carenza della necessita’ di ulteriori accertamenti di fatto, si puo’ decidere, sul punto, la causa nel merito e liquidare l’indennizzo dovuto a ciascuno dei ricorrenti, in complessivi Euro 6.250,00 con gli interessi legali dalla domanda. In questo caso, appare infatti giustificato, in forza dei criteri suesposti, il minor indennizzo unitario di Euro 750,00, per il primo triennio e di Euro 1.000,00 per gli ulteriori anni di ritardo, tenuto conto del progressivo intensificarsi del patema d’animo, secondo l’id quod plerumque accidit, col trascorrere del tempo di pendenza del processo.

Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e, ferma la liquidazione operata dalla Corte d’appello di Torino per il primo grado di giudizio, vengono liquidate per la presente fase di legittimita’ come in dispositivo sulla base del valore ritenuto in sentenza e del numero e complessita’ delle questioni svolte; esclusa la maggiorazione in ragione della pluralita’ delle parti rappresentate (D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, art. 5, comma 4 – Regolamento recante determinazione degli onoravi, dei diritti e delle indennita’ spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria, penale e stragiudiziali), attesa la semplicita’ della causa.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento in favore di ciascuno dei ventidue ricorrenti indicati in epigrafe della somma di Euro 6250,00, per ciascuna, con gli interessi legali dalla domanda;

condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1200,00, di cui Euro 200,00 per diritti ed Euro 800,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 665,00, di cui Euro 565,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 Gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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