Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8538 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8538

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco p.t., elettivamente

domiciliato in Roma, alla via del Giordano n. 30 presso l’avv.

GENTILE VALENTINO, unitamente all’avv. EUGENIO D’ANGELO, dal quale è

rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cicerone n. 28 presso l’avv. IZZO RAFFAELE, unitamente all’avv.

DOMENICO SALADINO del foro di Trapani, dal quale e rappresentato e

difeso in virtù di procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 202/04,

pubblicata il 1 marzo 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

gennaio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino:

udito il difensore del ricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per

l’accoglimento de ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 12 ottobre 2000. il Tribunale di Trapani accolse l’opposizione al decreto con cui il Presidente del Tribunale aveva ingiunto al Comune di Trapani il pagamento del compenso dovuto all’ing. T.G. per l’attività prestata, unitamente ad altro professionista, ai fini della redazione del progetto esecutivo per la costruzione di una casa di riposo: accolse inoltre la domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta dal T. condannando il Comune al pagamento della somma di L. 59.107.479. oltre IVA. CNP ed interessi.

2. – L’impugnazione proposta dal Comune di Trapani e stata rigettata dalla Corte d’Appello di Palermo con sentenza del 1 marzo 2004.

Premesso che la tariffa professionale, pur non essendo direttamente applicabile ai fini della liquidazione dell’indennizzo di cui all’art. 2041 cod. civ., può ben essere utilizzala come parametro di valutazione dal quale desumere il risparmio conseguito dal committente rispetto alla spesa da sostenersi per un incarico professionale contrattualmente valido, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione del Giudice di primo grado, che aveva commisurato l’indennizzo alla meta dell’importo richiesto dai professionisti con la parcella approvala dal Consiglio dell’Ordine.

3. – Avverso la predetta sentenza il Comune di Trapani propone ricorso per cassazione per un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il T. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, osservando che la Corte d’Appello, dopo aver escluso l’applicabilità in via diretta della tariffa professionale, ha riconosciuto all’appellato la metà dell’intero compenso liquidato dal Consiglio dell’Ordine in favore di entrambi i professionisti, con la conseguenza che, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata. l’Amministrazione non ha conseguito alcun risparmio di spesa rispetto all’ipotesi in cui l’incarico professionale fosse risultato contrattualmente valido.

1.1. – Il ricorso merita accoglimento.

A fondamento della decisione, la Corte d’Appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della liquidazione dell’indennizzo dovuto ad un professionista per le prestazioni rese in favore di una Pubblica Amministrazione in assenza di un valido contratto di prestazione d’opera professionale, la tariffa professionale, ancorchè richiamata in una parcella vistata dal competente consiglio dell’ordine, non può trovare applicazione diretta, ma può assumere rilievo solo come parametro di valutazione.

non trattandosi in questo caso di determinare il corrispettivo contrattualmente dovuto, ma d’individuare una somma che va quantificata, sulla base delle risultanze processuali, se ed in quanto si sia verificato un vantaggio patrimoniale in favore dell’Amministrazione, con correlativa perdita a carico della controparte (cfr. Cass. Sez. 1, 10 ottobre 2007. n. 21292; Cass. Sez. 2 18 febbraio 1999, n. 1372).

Nella liquidazione dell’indennizzo, tuttavia, la Corte d’Appello non si è coerentemente attenuta al criterio enunciato. Essa, infatti, ha ritenuto congruo l’importo riconosciuto al professionista dal giudice di primo grado, in base alla considerazione che quest’ultimo lo aveva determinato in misura pari alla metà di quello risultante dalla parcella vistata dal consiglio dell’ordine, desumendo da quest’ultima il risparmio conseguito dal Comune rispetto alla spesa cui sarebbe andato incontro nel caso di incarico contrattualmente valido. Non ha però tenuto conto chela parcella si riferiva a compenso complessivamente dovuto ad entrambi i professionisti incaricati dal Comune, con la conseguenza che l’importo da essa liquidato in favore del solo ricorrente è pari per quest’ultimo a quello risultante dall’applicazione delle tariffe professionali.

Tale modalità di liquidazione non appare conforme al principio posto a fondamento del criterio che la stessa Corte d’Appello ha dichiarato di condividere, che è quello secondo cui l’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ. per l’ipotesi dell’ingiustificato arricchimento dev’essere liquidalo, nei limiti del vantaggio arrecato al beneficiario, con riguardo all’entità dell’effettiva diminuzione patrimoniale subita da chi abbia reso la prestazione in virtù del contratto invalido, con esclusione quindi di quanto lo stesso avrebbe percepito se il rapporto negoziale fosse stato valido ed efficace (cfr. Cass., Sez. Un. 27 gennaio 2009. n. 1875: Cass. Sez. 3 18 febbraio 2010, n. 3905).

2. – La sentenza impugnata va pertanto cassata, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’Appello di Palermo, che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese relative alla fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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