Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8537 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20897-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F. ed AGENZIA RISCOSSIONE NAPOLI EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2532/52/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.F. ed Equitalia Sud spa (che non resistono), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 2532/52/2015, depositata in data 17/03/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 68, per IVA, IRAP, IRPEF, addizionali regionali e comunali, dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, a seguito di decisione della Commissione Tributaria Regionale nel giudizio di impugnazione del prodromico avviso di accertamento – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici, nell’accogliere il gravame del contribuente, annullando la cartella per carenza di motivazione, hanno sostenuto che non era sufficiente il semplice “riferimento alla sentenza della C.T.R.” (con la quale, in parziale accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, erano stati rideterminati i maggiori ricavi su cui computare il maggior reddito d’impresa e le imposte), in difetto di indicazione dei criteri utilizzati dall’Ufficio per il calcolo dell’imponibile e dell’imposta.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli decreto dirigenziale del 28 giugno 1999, art. 1, comma 2 e L. n. 212 del 2000, art. 7 e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68.

2. La censura è fondata.

Invero, vista la funzionalità dell’obbligo motivazionale alla preservazione in capo al contribuente del diritto di difesa e di contraddittorio sul fondamento della pretesa fiscale, la cartella esattoriale (che segua ad una decisione intervenuta nel giudizio di impugnazione a prodromico accertamento) non può considerarsi invalida allorquando, pur limitandosi ad indicare gli estremi dell’atto presupposto già noto al contribuente stesso, venga impugnata da quest’ultimo il quale dimostri, proprio per averli puntualmente contestati, di avere piena conoscenza dei presupposti della pretesa medesima (Cass. 8554/2016; Cass. 2373/2013; Cass. 11722/2010).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione;; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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