Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8537 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 24/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8537

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.M.M.R. e P.V., in qualità di eredi

di P.F., elettivamente domiciliati in Roma, al

viale G. Mazzini n. 113, presso l’avv. ROMEO FRANCESCO, unitamente

all’avv. POTENTE RINATO del foro di Campobasso, dal quale sono

rappresentati e difesi in virtù di procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI LUCITO, in persona del Sindaco p.t. elettivamente

domiciliato in Roma, alla via Bertoloni 26/a l’avv. DE COSMO Amanda,

unitamente all’avv. PARENTE Fausto del foro di Campobasso, dal quale

è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Campobasso n. 302/04,

pubblicata il 1 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24

gennaio 2011 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito l’avv. Parente per il controricorrente:

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SORRENTINO Federico, il quale ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza del 22 novembre 2002, il Tribunale di Campobasso accolse l’opposizione proposta dal Comune di Lucito avverso il decreto emesso il 1 giugno 1994, con cui il Presidente del Tribunale aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di L. 16.237.250 in favore dell’ing. P.F., a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva dei lavori di sistemazione del cimitero comunale, e revocò il decreto ingiuntivo, rigettando la domanda di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta dal P., nonchè la domanda di risarcimento dei danni proposta dal Comune.

2. – L’impugnazione proposta dal P. è stata rigettata con sentenza del 1 dicembre 2004, con cui la Corte d’Appello di Campobasso ha accollo l’impugnazione incidentale del Comune, dichiarando prescritto il diritto all’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento.

A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto rigettato l’eccezione di estinzione del giudizio di primo grado, sollevata dalla difesa dell’appellante sul presupposto della tardiva riassunzione del giudizio a seguito dell’interruzione causata dalla morte di uno dei difensori dell’opponente: premesso che l’interruzione era stata dichiarata all’udienza del 26 novembre 1996, e che la data di deposito dell’atto di riassunzione era resa incerta dall’illeggibilità del timbro apposto dalla Cancelleria, la Corte ha ritenuto certo che l’atto fosse stato depositato anteriormente al 23 maggio 1997, data del provvedimento con cui il Presidente del Tribunale aveva designato il Giudice istruttore incaricato della trattazione della causa, negando invece qualsiasi rilievo alla successiva data in cui il Giudice istruttore aveva fissato l’udienza per la prosecuzione del giudizio.

La Corte ha poi accolto l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune con l’appello incidentale, rilevando che l’azione d’ingiustificato arricchimento era stata esercitata soltanto all’udienza del 26 novembre 2001, mentre l’arricchimento si era verificato al più tardi il 12 novembre 1986, data della delibera con cui la Giunta municipale aveva approvato la perizia redatta dal P.. Al riguardo, ha ritenuto irrilevanti gli atti internativi da quest’ultimo compiuti, così come la notifica del decreto ingiuntivo, osservando che con gli stessi il ricorrente si era limitato a far valere il proprio credito di origine contrattuale.

3. – Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione D.M.M.R. e P.V., in qualità di eredi del defunto P.F., per due complessi motivi, il Comune di Lucito resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’art. 305 cod. proc. civ. e del D.M. 27 marzo 2000, n. 264, art. 13, nonchè l’omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato la data della riassunzione del giudizio di primo grado in quella del decreto con cui il Presidente del Tribunale nominò il Giudice istruttore.

Premesso che la Corte d’Appello, nel dare per scontato che la nomina non avrebbe potuto aver luogo anteriormente al deposito del ricorso, ha omesso di motivare in ordine alla circostanza che il decreto non era seguito dal timbro della Cancelleria attestante la data di deposito del provvedimento, i ricorrenti sostengono che, in assenza di tale timbro, l’unica data alla quale avrebbe potuto farsi riferimento, ai fini della verifica in ordine alla tempestività della riassunzione, era quella del 27 maggio 1997, risultante dal timbro apposto a margine del ricorso. Irrilevante, in proposito, era la circostanza che tale timbro recasse una sovrascrittura, essendo perfettamente leggibile la data, che corrispondeva a quella del timbro apposto in calce al decreto di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio.

1.1. – Il motivo è infondato.

Ai sensi dell’art. 46 disp. att. c.p.c., comma 2, le aggiunte, soppressioni o modificazioni di atti giudiziari debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo, senza cancellare la parte soppressa o modificata. Tale disciplina, volta a consentire un’esatta percezione della correzione e l’individuazione dell’autore della stessa, nonchè, se necessario, la ricostruzione del contenuto originale dell’atto, trova applicazione anche in riferimento alla data di deposito degli atti di parte, la cui attestazione da parte del cancelliere, mediante l’apposizione del relativo timbro, fa piena prova, lino a querela di falso, dell’avvenuta ricezione dell’atto nella data indicata, ai fini e per gli effetti che la legge ricollega al deposito. La produzione di tali effetti non è tuttavia impedita dall’inosservanza della disposizione in esame, dalla quale derivi l’illeggibilità della data o la possibilità di darne letture differenti, in quanto ciò non fa venir meno l’effetto sostanziale dell’attività documentata, ma soltanto la possibilità di attribuire efficacia di atto pubblico alla parte così correità, non potendosi ritenere munita di fede privilegiata un’attestazione di per sè inidonea a svolgere a l’unzione di accertamento cui è destinata. In tal caso, spetta pertanto al giudice di merito valutare liberamente l’atto e scegliere tra le possibili letture della parte corretta quella ritenuta maggiormente attendibile, avvalendosi dei dati obiettivi emergenti da altri documenti, certificazioni o attestazioni, da richiedere anche d’ufficio, e fornendo un’adeguata motivazione al riguardo (cfr. Cass., Sez. lav., 29 giugno 1985, n. 3927).

Tale indagine nella specie ha avuto esito negativo, avendo la Corte d’Appello ritenuto che la data di deposito dell’atto di riassunzione, risultante dal timbro apposto a margine dal Cancelliere del Tribunale di Campobasso, fosse illeggibile, in quanto corretta mediante sovrascrittura a penna, e comunque inidonea a svolgere la propria funzione di certificazione, non essendo possibile stabilire se il deposito fosse avvenuto nella data originariamente apposta o in quella corretta. Questa conclusione appare tutt’altro che irragionevole, se si considera che la mera posteriorità della correzione rispetto al lesto originario non era di per sè sufficiente a giustificare una lettura conforme al testo modificato, in mancanza della prova che anche la correzione provenisse dal pubblico ufficiale redattore dell’atto. Non merita pertanto censura la scelta della Corte territoriale di tralasciare entrambe le date risultanti dal timbro, per andare alla ricerca di altri elementi in base ai quali potesse attendibilmente stabilirsi la data effettiva di deposito del ricorso.

Tali elementi sono stati individuati nella data del decreto, redatto anch’esso a margine dell’atto di riassunzione, con cui il Presidente del Tribunale aveva provveduto a designare il Giudice istruttore ai fini dell’ulteriore trattazione della causa. I ricorrenti censurano questa scelta, sottolineando l’incertezza della data del decreto, il quale non reca in calce il timbro attestante il deposito del provvedimento in cancelleria e la sua iscrizione nel registro cronologico di cui al D.M. n. 264 del 2000, art. 13, e sostenendo che l’unica data alla quale potrebbe farsi riferimento, ai fini della verifica in ordine al tempestivo deposito dell’atto di riassunzione, sarebbe il successivo decreto di fissazione dell’udienza, emesso dal Giudice istruttore designato dal Presidente del Tribunale e recante l’attestazione dell’avvenuto deposito in data 27 maggio 1997.

L’assenza del timbro attestante il deposito in cancelleria, se non consente di attribuire fede privilegiala alla data indicata in calce al decreto presidenziale, non esclude tuttavia la possibilità di trame elementi indiziari in ordine all’epoca di formazione del provvedimento, trattandosi di indicazione proveniente dal magistrato che lo ha redatto e non essendo prescritte per il decreto nè l’annotazione nei registri di cancelleria (cfr. Cass.. Sez. 1, 8 luglio 2005, n. 14371), nè formalità di pubblicazione analoghe a quelle previste per la sentenza dall’art. 133 cod. proc. civ. Nessun rilievo è stato d’altronde avanzato in ordine alla veridicità ed alla provenienza di tale indicazione, essendosi i ricorrenti limitati a contestarne l’efficacia probatoria, con argomentazioni che non inficiano la correttezza dell’iter logico seguito dalla Corte d’Appello ai fini dell’affermazione della tempestività della riassunzione.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041, 2943 e 2946 cod. civ., nonchè l’omessa e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, sostenendo che la Corte d’Appello ha omesso di esaminare la documentazione prodotta dall’appellato, e non contestata dall’Amministrazione, dalla quale si evinceva che quest’ultima non solo aveva riconosciuto l’avvenuto espletamento della prestazione professionale da parte del P., ma aveva anche manifestato l’intenzione di avvalersi della sua opera.

Quanto alla prescrizione del diritto all’indennizzo, la decorrenza del relativo termine avrebbe dovuto essere ricondotta non già alla data di approvazione del progetto suppletivo e di variante, ma a quella del 26 luglio 1991, in cui la Giunta municipale aveva riapprovato il progetto esecutivo, al fine di ottenere il necessario finanziamento, in tal modo riconoscendo nuovamente l’utilità dell’opera.

Ad avviso dei ricorrenti, infine, la Corte d’Appello ha errato nel valutare la documentazione prodotta, dalla quale emergeva chiaramente la volontà del P. di far valere il proprio credito, anche a titolo di indebito arricchimento.

2.1. – Il motivo è infondato.

L’omesso esame nel merito della domanda di indennizzo per l’indebito arricchimento trova infatti giustificazione nell’intervenuto accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata da Comune, avente carattere preliminare, in ordine alla quale la Corte d’Appello ha osservato che la predetta domanda, soggetta all’ordinario termine decennale di prescrizione, era stata avanzata dal P. soltanto all’udienza del 26 novembre 2001, mentre l’arricchimento dell’Amministrazione si sarebbe verificato al più tardi il 12 novembre 1986, data di approvazione della delibera con cui la Giunta municipale aveva approvato la nuova perizia suppletiva e di variante redatta dall’attore.

Tale rilievo appare conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamato espressamente dalla Corte territoriale, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione d’ingiustificato arricchimento nei confronti di un ente pubblico per il vantaggio derivante da un’opera o una prestazione da esso ricevuta decorre dalla data in cui l’ente stesso ne abbia riconosciuto anche implicitamente l’utilità, costituendo tale riconoscimento un presupposto indispensabile per l’esercizio dell’azione in esame nei confronti della Pubblica Amministrazione, alla quale è riservata in via esclusiva la valutazione dell’interesse pubblico all’utilizzazione dell’opera o della prestazione (cfr. Cass,. Sez. 1^, 15 gennaio 1985. n. 77; 13 aprile 1964, n. 866).

Quanto alla successiva delibera con cui la Giunta municipale avrebbe riapprovato il progetto esecutivo, si osserva che, indipendentemente dalla mancata trascrizione del suo contenuto nel ricorso e dalla mancata indicazione della sede in cui sarebbe stata prodotta, l’omessa considerazione di tale documento risulta irrilevante ai fini della decisione, trattandosi di atto posto in essere oltre dieci anni prima della proposizione della domanda d’indennizzo, e quindi insufficiente a far escludere l’avvenuto decorso del termine di prescrizione.

Essa, quale atto interruttivo della prescrizione, avrebbe potuto assumere rilievo soltanto se posta in relazione con altri atti successivi, aventi ugualmente efficacia interruttiva, nel quadro di una sequenza idonea ad impedire di volta in volta la maturazione del termine prescrizionale. In proposito, tuttavia, la Corte d’Appello ha escluso la possibilità di attribuire efficacia interruttiva alle note con cui, successivamente alla predetta delibera, l’attore aveva chiesto il pagamento delle proprie spettanze al Comune, rilevandone la genericità o l’attinenza al credito contrattuale, e richiamando correttamente il costante orientamento di questa Corte, secondo cui la richiesta dell’adempimento contrattuale è inidonea ad interrompere il termine di prescrizione dell’azione d’ingiustificato arricchimento, avendo ad oggetto un diritto diverso, che, anche quando si ricollega alla medesima vicenda, trova fondamento in presupposti di fatto completamente differenti (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1^, 30 aprile 2008, n. 10966; Cass. Sez. 3^, 29 marzo 2005. n. 6570).

I ricorrenti contestano tali conclusioni, invocando il tenore delle lettere raccomandate spedite dal loro dante causa al Comune, senza però trascriverne il contenuto nel ricorso, e senza essere in grado di individuare i vizi logici in cui sarebbe incorsa la Corte d’Appello nella loro interpretazione. in tal modo dimostrando di voler sollecitare, attraverso la denunzia del vizio di motivazione, una nuova valutazione in ordine all’efficacia interruttiva dei predetti atti, i cui apprezzamento si traduce in un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. Cass., Sez. 3^, 24 novembre 2010, n. 23821; Cass., Sez. lav., 20 giugno 2002, n. 9016).

3. – Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 2.700,00, ivi compresi Euro 2.500,00 per onorario ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 24 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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