Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8536 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017), n. 8536
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 648 – 2015 proposto da:
CRIMO ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE 2,
presso lo studio dell’avvocato ANGELO STEFANORI, che la rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CASTALDO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 332/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di PERUGIA, depositata il 20/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO
GIOVANNI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la società Crimo srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, contro la sentenza resa dalla CTR dell’Umbria indicata in epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento riconoscendo, quanto al regime di deducibilità, la natura di spese di rappresentanza ed escludendo di potere inquadrare i relativi oneri fra le spese di pubblicità;
Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;
Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;
Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la nullità della sentenza impugnata per il vizio di motivazione apparente, è manifestamente fondato;
Considerato che questa Corte a Sezioni Unite ha di recente ribadito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass. S.U. n. 22232/2016;
Considerato che ricorre, nel caso di specie, l’ipotesi sopra descritta, posto che la CTR, nel collocare il costo sostenuto dall’impresa all’interno delle spese di rappresentanza piuttosto che come oneri pubblicitari, ha giustificato tale risultato in relazione all’esame della documentazione prodotta Così operando la decisione impugnata risulta viziata, non rinvenendosi nel corpo della sua motivazione, al di là di espressioni generiche e stereotipate, la ponderazione degli elementi che avrebbero potuto giustificare una simile decisione e che la stessa Agenzia delle entrate, nel controricorso, non ha potuto fare a meno di sviluppare al fine -non riuscito – di dimostrare la completezza dell’iter argomentativo;
Considerato che sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri profili di censura, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR dell’Umbria anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio ella sesta sezione civile, il 21 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017