Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8536 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. I, 14/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 14/04/2011), n.8536

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21914/2005 proposto da:

AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE 114, presso l’avvocato PARENTI Luigi, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.A.A.;

– intimato –

sul ricorso 25787/2005 proposto da:

F.A.A. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VIGLIENA 2, presso il proprio

studio, rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AUTOCENTRI BALDUINA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2310/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato BUONAIUTI, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

FALCONI AMORELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale,

accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto di

entrambi i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione notificato il 12 giugno 2001 il Curatore del Fallimento della Sabe Impianti s.r.l., dichiarata fallita il (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la Autocentri Balduina s.r.l. e F.A.A., per sentir dichiarare inefficaci, a norma della L. Fall., art. 45 (perchè trascritte nel novembre 1999, quindi dopo la data di dichiarazione di fallimento) sia la vendita, conclusa nel maggio 1999, di una autovettura dalla società poi fallita alla Autocentri Balduina, sia la vendita, conclusa da quest’ultima nel giugno 1999, del medesimo veicolo al F.A., con condanna alla restituzione dell’auto o dell’equivalente somma di denaro. Il F.A., costituitosi, formulava domanda di garanzia nei confronti della Autocentri Balduina. 2. Con sentenza depositata in data 8 ottobre 2002 il l Tribunale dichiarava inefficaci nei confronti della massa gli atti di vendita, condannando i convenuti alla restituzione della vettura alla Curatela; e rigettava la domanda di garanzia proposta dal F.A., sul rilievo che l’inefficacia era conseguente alla dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente alla conclusione dei contratti di compravendita, laddove per l’ipotizzabilità dell’evizione sarebbe stato necessario che l’evento che l’aveva determinata fosse da attribuirsi ad una causa preesistente a tale conclusione. 3. Proposto appello dal F.A. con riguardo alla sola pronuncia di rigetto della sua domanda di garanzia, la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata il 23 maggio 2005, accoglieva per quanto di ragione il gravame, condannando la Autocentri Balduina srl al risarcimento dei danni subiti dall’appellante, che liquidava però in misura pari al prezzo pagato per l’acquisto (oltre interessi dal di della evizione), escludendo le spese per la trascrizione dell’acquisto, quelle per le revisioni periodiche e per le riparazioni dell’autovettura. Rilevava la Corte di merito: a) che il ritardo di 6 e 5 mesi con cui le vendite erano state trascritte era addebitabile alla Autocentri Balduina; b) che, in base ad un orientamento giurisprudenziale condiviso dal Collegio, la garanzia per evizione opera anche allorchè la perdita del bene da parte del compratore sia effetto del ritardo nella trascrizione del trasferimento di proprietà, addebitabile come nella specie al venditore e non ad eventuali lungaggini burocratiche; c) che spettano all’appellante le somme pagate per l’acquisto del veicolo, non anche le spese successive per riparazioni, dovute a normale usura del veicolo, nè quelle per il passaggio di proprietà e per revisioni periodiche, in quanto il bene era stato trasferito validamente ed efficacemente e l’appellante l’aveva usato regolarmente per oltre tre anni.

4. Avverso tale sentenza la Autocentri Balduina s.r.l. ha proposto ricorso a questa Corte affidato ad unico motivo. Resiste il F. A. con controricorso e ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Innanzitutto i due ricorsi, proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

2. La s.r.l. Autocentri Balduina denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1483 cod. civ., lamentando come erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto nel caso in esame sussistente la garanzia per evizione nonostante questa sia derivata da causa (che la ricorrente indica nel Fallimento della originaria venditrice Sabe Impianti s.r.l., con la conseguente inefficacia del contratto di vendita nei confronti della massa) non preesistente al contratto, bensì verificatasi successivamente ad esso. Evidenzia al riguardo che le non recenti pronunce di questa Corte Suprema richiamate nella sentenza impugnata sarebbero, da un lato, in gran parte intervenute su fattispecie distinte da quella in esame, dall’altra non esprimerebbero, nelle motivazioni, un orientamento contrario al principio della necessità del requisito della preesistenza al contratto di compravendita della causa della evizione, del resto più volte ribadito da questa Corte anche in epoca più recente.

3. Con il ricorso incidentale, il F.A. denunzia la violazione del disposto dell’art. 1479 cod. civ., comma 3, dolendosi della ritenuta esclusione dall’ambito del risarcimento riconosciuto in suo favore dalla Corte d’appello delle spese per la trascrizione dell’atto di vendita, di quelle necessaria per la revisione periodica obbligatoria e per il controllo dei gas di scarico, nonchè delle spese utili per manutenzione e riparazione, finalizzate a mantenere il bene in normali condizioni di funzionalità.

4. Il ricorso principale è privo di fondamento.

4.1 Il rimedio apprestato dall’art. 1483 cod. civ., a favore del compratore per l’ipotesi in cui abbia subito, dopo la conclusione del contratto il vittorioso intervento rivendicativo o espropriativo del terzo, operando nei soli limiti del ripristino della situazione anteriore alla conclusione (ristoro del c.d. interesse negativo), ha la funzione di eliminare lo squilibrio tra le rispettive attribuzioni patrimoniali delle parti conseguente alla obiettiva violazione dell’impegno traslativo gravante sul venditore, anche in mancanza di colpa di questi (invece necessaria ove il compratore richieda il risarcimento integrale dei danni comprensivo anche del c.d. interesse positivo: (cfr. ex multis Cass. n. 14431/2006; n. 3470/1994).

Essendo un fatto che si verifica dopo la conclusione del contratto di compravendita, la soccombenza del compratore rispetto alla pretesa del terzo deve, per poter costituire evizione e quindi giustificare quell’intervento riequilibratore previsto dall’art. 1483 e nella specie richiesto dal F.A., essere per l’appunto connessa ad una violazione dell’impegno traslativo gravante sul venditore, nelle varie forme che essa può assumere. Sarebbe invero incongruo addossare al venditore le conseguenze di un evento che fosse attribuibile a condotte o situazioni pertinenti al compratore:

se ne trae conferma anche dall’art. 1485 cod. civ..

In questo senso si spiega il criterio discriminante, di elaborazione dottrinale, basato sulla preesistenza alla vendita della causa dell’evizione: normalmente – stante il principio consensualistico dettato dall’art. 1376 cod. civ. – l’attribuzione traslativa a carico del venditore si compie con la sola prestazione del consenso, si che la violazione del relativo impegno, dalla quale poi deriverà l’evizione, sussiste già al momento della conclusione del contratto, sostanziandosi nella mancanza della attribuzione patrimoniale (come nella vendita di cosa altrui) o nella inesattezza della stessa per la soggezione del bene ad azioni rivendicative o espropriative altrui.

Ma dal disposto dell’art. 1487 cod. civ., comma 2, secondo cui il venditore è sempre tenuto per l’evizione derivante da un fatto suo proprio senza alcuna precisazione di ordine temporale, si è convincentemente argomentato che il fatto evizionale può anche essere conseguente ad una condotta inadempiente del venditore successiva alla conclusione del contratto (cfr. Cass. n. 1403/1989).

Dunque l’individuazione del fatto evizionale, più che basarsi sul criterio temporale della preesistenza alla vendita della causa dell’evizione, deve condursi verificando, in senso più ampio e non necessariamente confliggente con quel criterio, il nesso tra la perdita del diritto subita dal compratore e l’oggettivo inadempimento del venditore.

4.2 Anche alla luce delle precisazioni sin qui esposte, non può non riconoscersi nella specie la sussistenza di un fatto evizionale. In primo luogo, deve precisarsi come la causa dello stesso non vada ravvisata nella sola declaratoria del fallimento della originaria venditrice: l’intervento rivendicativo della curatela fallimentare, basato sul disposto della L. Fall., art. 45, è risultato vittorioso per la semplice ragione che il trasferimento di proprietà del veicolo dalla società fallita alla Autocentri Balduina, pur essendo antecedente al fallimento, è stato trascritto nel Pubblico Registro dopo la sentenza dichiarativa ed è pertanto inopponibile alla massa, con conseguente pari inopponibilità del successivo trasferimento dalla Autocentri Balduina al F.A.. In secondo luogo, la condizione di minore tutela giuridica del bene venduto dalla odierna ricorrente per la mancata trascrizione del suo atto di acquisto, oltre ad essere cronologicamente anteriore alla vendita al F. A., integra una evidente inesattezza della attribuzione traslativa compiuta con tale contratto, non potendo non ritenersi violato il disposto dell’art. 1477 cod. civ., comma 3, ove il venditore provveda, come nella specie, a trascrivere il proprio atto di acquisto solo dopo cinque mesi dalla rivendita. Nè possono in contrario valere le considerazioni espresse dalla ricorrente in ordine ad una pretesa normalità di tale ritardo (connesso con ragioni di convenienza fiscale) ed alla pretesa imprevedibilità del sopravvenuto fallimento della sua dante causa: tali opinioni, a prescindere dalla loro disputabilità, attengono ad un tema di indagine irrilevante, atteso che, come dianzi esposto, la eventuale assenza di colpa del venditore non lo esonerebbe comunque dalla soggezione alla azione prevista dall’art. 1483, della quale qui si controverte. Il rigetto del ricorso principale si impone dunque.

5. Il ricorso incidentale è solo in parte fondato.

5.1 Tenuto conto del rinvio, operato in tema di evizione dall’art. 1483 cod. civ., comma 1, alla disciplina dettata dall’art. 1479, per i rimborsi dovuti al compratore da colui che gli ha venduto una cosa altrui, non può condividersi l’argomento, basato sulla validità ed efficacia tra le parti del contratto di vendita, in base al quale la Corte di merito ha negato al ricorrente il rimborso delle spese di trascrizione del trasferimento di proprietà nel Pubblico Registro, trattandosi senz’altro di spese sostenute per il contratto, alle quali fa riferimento l’art. 1479 cod. civ., comma 2. Così come non può negarsi al compratore il rimborso per le spese per la revisione periodica obbligatoria e per il controllo dei gas di scarico, trattandosi di adempimenti imposti dalla legge al proprietario di un autoveicolo (a prescindere dall’uso che ne faccia) e quindi di spese necessarie fatte per la cosa, alle quali fa riferimento il comma terzo dell’art. 1479. Con riguardo a tali voci di spesa sussiste dunque la denunciata violazione di legge.

5.2 Non altrettanto può invece ritenersi in relazione al rimborso delle spese di manutenzione ordinaria del veicolo sostenute dal ricorrente. Qui la valutazione circa la necessità ed utilità della spesa non è di per sè sufficiente per attribuirne il rimborso al compratore. Deve infatti considerarsi come la manutenzione ordinaria del bene sia connessa con l’utilizzo dello stesso, ed è per questo che l’art. 1150 cod. civ., comma 4, collega il diritto al rimborso delle spese per tale manutenzione all’obbligo di restituzione dei frutti del bene maturati nello stesso periodo. Pur non direttamente applicabile nella specie, tale norma esprime tuttavia un principio costituente un valido riferimento sistematico per l’interpretazione del disposto dell’art. 1479, comma 3, del quale qui si discute, nel senso che, ove – come nella specie – sul compratore non gravi l’obbligo di restituire i frutti del bene posseduto, le spese per la manutenzione ordinaria del bene stesso medio tempore sostenute debbono restare a suo carico. Sul punto, dunque, il ricorso non merita accoglimento.

5.3 La sentenza è dunque cassata limitatamente al rimborso delle spese sostenute dal F.A. per la trascrizione dell’atto di vendita nel Pubblico Registro ed a quelle per la revisione periodica obbligatoria e per il controllo dei gas di scarico.

Sussistono peraltro le condizioni per decidere nel merito sul rimborso di tali spese, atteso che è documentato, e comunque incontroverso, l’esborso per i titoli suddetti da parte del ricorrente della complessiva somma di Euro 228,55. Autocentri Balduina deve quindi essere condannata al pagamento di tale somma in favore del F.A., con gli interessi legali dalla domanda sino al soddisfo.

6. Quanto alle spese di lite, ferma la liquidazione espressa dalla Corte d’appello, la compensazione tra le parti delle spese di questo giudizio di cassazione è giustificata dalla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale limitatamente alle spese di trascrizione dell’atto di vendita e a quelle per la revisione periodica obbligatoria e il controllo di gas di scarico cassa la sentenza impugnata nei limiti della doglianza accolta, e decidendo nel merito, condanna la Autocentri Balduina srl al rimborso in favore di F.A.A. della somma complessiva di Euro 228,55 oltre agli interessi legali dalla domanda. Compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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