Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8535 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8535

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14233-2010 proposto da:

S.G., elettivamente domiciliata in Roma, viale delle

Milizie 38, presso lo studio dell’Avv. Angelozzi Giovanni, che la

rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALI – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pulli Clementina, Mauro Ricci e

Alessandro Riccio, per procura in calce al controricorso;

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che li rappresenta ex lege;

– controricorrenti –

nonchè

COMUNE DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4427/2008 della Corte d’appello di Roma,

depositata in data 20.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 3.03.2011 dal Consigliere doti. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Angelozzi e l’Avv. Luigi Caliulo per delega Pulli;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- S.G. si rivolse al giudice del lavoro di Roma per ottenere l’indennità di accompagnamento ai sensi della L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12 e della L. 11 febbraio 1980, n. 18. Espletata consulenza tecnica e ritenuto insussistente il requisito sanitario il Tribunale rigettava la domanda.

2.- Proponeva appello la S. contestando l’accertamento compiuto dal consulente di ufficio a proposito delle sue condizioni fisiche. La Corte d’appello di Roma, rinnovata la consulenza tecnica, con sentenza depositata il 20.5.09 rigettava l’impugnazione.

3.- Contro questa sentenza S. proponeva ricorso per cassazione.

L’INPS ed il Ministero rispondevano con controricorso, mentre il Comune di Roma non svolgeva attività difensiva.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

4.- Con il ricorso ora in esame l’attrice chiede la cassazione della sentenza di appello per insufficiente motivazione in punto di valutazione delle affezioni risultanti dalle certificazioni mediche e per l’omessa considerazione di alcune di esse, in particolare lamentando la mancanza del parere di un medico geriatra in considerazione della tarda età dell’assicurata.

Non vengono dedotti vizi logico-formali che si concretino in una palese devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate, ma sono formulate mere considerazioni che si traducono in una sostanziale critica del convincimento del giudice di merito fondato sulla consulenza tecnica acquisita in appello, la quale circa l’insussistenza dei requisiti sanitari ha confermato l’accertamento del consulente di primo grado.

Tale assunto per consolidata giurisprudenza non è idoneo a supportare la denuncia del vizio di motivazione, in quanto si traduce in una inammissibile contestazione del giudizio medico-legale formulato dal giudice sulla base della relazione del c.t.u. (da ultimo Cass. 25.8.05 n. 17324, conformi anche le sentenze n. 16392/04, 3519/01 e 225/00).

5.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Essendo la presente controversia previdenziale iniziata nel 2004, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dei soggetti controricorrenti.

Nulla deve, invece, disporsi al riguardo nei confronti del Comune di Roma, che non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida, per ciascuno, in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 1.000 (mille) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, in favore del Ministero dell’Economia e Finanze e dell’INPS. Nulla per le spese nei confronti del Comune di Roma.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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