Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8534 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8534

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avvocato CUCINELLA Luigi Aldo del Foro di

Napoli che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro in

carica con l’Avvocatura generale dello Stato via dei Portoghesi 12

Roma che lo rappresenta e difende per legge;

– intimato –

Avverso il decreto n. 5402 della Corte d’Appello di Napoli dep. il

11/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

15.01.2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Napoli, esaminando la domanda proposta il 16.03.2007 da C.A. diretta ad ottenere equa riparazione per la durata irragionevole di un processo innanzi al TAR Campania, durato dal 24.1.2000 al 14.10.2005, ha rigettato la domanda e condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Ministero intimato. Ha affermato la Corte di merito che il processo presupposto era stato introdotto da 210 dipendenti della Regione Campania ed aveva ad oggetto l’antedatazione di una indennita’, che il TAR aveva rigettato la domanda perche’ infondata e prescritta, che i cinque anni e nove mesi di durata del processo erano seguiti ad una lunga inerzia (10 anni) nel promuoverlo e nell’assenza di iniziative sollecitatorie nel suo corso, che pertanto appariva evidente la consapevolezza dell’insuccesso dell’azione, preclusa dalla maturata prescrizione. Per la cassazione di tale decreto il C. ha proposto ricorso il 18.10.2007 resistito dall’Amministrazione con controricorso del 29.11.2007. Il ricorrente ha anche depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato la illegittimita’ della reiezione della domanda in violazione del principio per il quale la prova del danno e’ in re ipsa.

Con il secondo motivo si addebita, sul punto, difetto assoluto di motivazione.

Con il terzo motivo si censura la indebita rilevanza ostativa, alla attribuzione dell’indennizzo, della mancata proposizione della istanza di prelievo.

Con il quarto, quinto e sesto motivo, si denunzia l’indebita ed immotivata affermazione della piena consapevolezza della infondatezza della domanda, vieppiu’ desunta dal comportamento anteriore al processo.

Con il settimo ed ottavo motivo, infine, si censura la decisione di condannare esso ricorrente alle spese, in luogo di procedere alla obbligatoria compensazione.

Ritiene il Collegio che debbano essere accolti, nei sensi di cui appresso, le censure articolate nei primi sei motivi, restando assorbita la cognizione di quelle afferenti la condanna alla refusione delle spese. Non vi e’ infatti dubbio, al seguito della giurisprudenza di questa Corte, formatasi dopo la pronunzia delle S.U. n. 1338 del 2004, che la comprovata originaria consapevolezza della evidente inconsistenza della propria pretesa sia idonea ad escludere – e non solo ad attenuare – il patema e l’ansia correlati alla attesa della definizione del processo e quindi a consentire il totale diniego dell’indennizzo ex lege. Ma e’ altrettanto indubbio, come non avvertito dalla Corte di Napoli, che tale originaria e permanente consapevolezza non puo’ certo fondarsi sull’esito del giudizio, da esso e soltanto da esso non potendosi ricavare l’elemento fondante la ricordata condizione soggettiva, non essendo consentito giungere alla conclusione dell’uso malizioso e distorto dello strumento processuale soltanto dalla conclusione contraria all’interesse di chi lo abbia attivato (da ultimo Cass. n. 25595 del 2008). Ebbene, proprio tale errore di diritto e’ stato commesso dalla Corte di merito, la’ dove ha ritenuto la sussistenza della predetta consapevolezza a carico di un soggetto che introdusse, in ricorso collettivo, la domanda nell’anno 2000 sol perche’ nel 2005 il giudice di primo grado ebbe a rigettarla con motivazione (in nessun modo sintetizzata se non con riguardo alla affermata estinzione per prescrizione del diritto) di tal persuasivita’ da sconsigliare l’attore dall’interporre gravame. Dalla evidenza dell’errore commesso consegue la cassazione del decreto impugnato e, stante la mancanza di alcun residuo margine di accertamento o valutazione, la possibilita’ che sia emessa la decisione di merito ex art. 384 c.p.c.. Al proposito, incontestabile ed accertata la durata irragionevole di anni due e mesi nove del giudizio “presupposto” (durato ben oltre il triennio di ragionevolezza correlato alla semplicita’ delle questioni di diritto proposte), alla luce delle piu’ recenti statuizioni di questa Corte (Cass. n. 16089 e n. 21840 del 2009) ben puo’ indennizzarsi il ricorrente al parametro annuo di Euro 750,00 per i primi tre anni e quindi, in ragione dell’eccedenza di anni due e mesi nove, devesi condannare l’Amministrazione al pagamento di Euro 2.000,00 ed altresi’ degli interessi legali su detta somma dalla domanda al saldo.

A carico dell’Amministrazione devono essere infine liquidate le spese avendo riguardo al valore della causa di Euro 2000,00 e facendo applicazione dei minimi di tariffa, pervenendosi per il merito ad Euro 311,00 per diritti, Euro 445,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese (oltre spese generali ed accessori di legge) e determinandosi le spese di questo giudizio di legittimita’ in Euro 565,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi (oltre spese generali ed accessori) e disponendosi la distrazione delle due liquidazioni in favore dell’avv. Luigi Aldo Cucinella.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 2.000,00 con gli interessi legali dalla domanda al saldo e delle spese del giudizio di merito liquidate in Euro 806,00 oltre spese generali ed accessori di legge e di quelle del giudizio di legittimita’ liquidate in Euro 665,00 oltre spese generali ed accessori di legge, spese tutte che distrae in favore del procuratore antistatario avv. L. A. Cucinella.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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