Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8533 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2085/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROIMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GRUPPO ASFALTI SRL, in persona del suo liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CONCETTINA CHIARINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 229/24/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO, depositata il 23/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Sicilia n. 229/24/12, depositata il 23.11.2012, che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della Gruppo Asfalti srl per la ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2003, ciò in relazione all’indebita detrazione di IVA correlata alla ritenuta cessione di azienda realizzata mediante alienazione dei beni indicati in alcune fatture;

Rilevato che secondo il giudice di appello: a) risultava dagli atti che la contribuente non aveva proseguito l’attività della società venditrice e che i beni erano rimasti nella loro autonoma individualità, senza dare luogo ad uno sfruttamento unitario e funzionante; b) nell’atto di vendita non era emersa l’intenzione di proseguire l’attività della società venditrice;

Rilevato che questa Corte disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso alla quale provvedeva la parte ricorrente;

Rilevato the, costituitasi in giudizio, la società intimata ha eccepito la tardività del ricorso, la sua inammissibilità e comunque l’infondatezza dello stesso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il ricorso per cassazione è tempestivo, considerandosi la notifica del 6 giugno 2016, relativa alla rinnovazione ex art. 291 c.p.c., della precedente notificazione del ricorso – eseguita tempestivamente, in data 8 gennaio 2014, a fronte di una sentenza pubblicata il 21.11.2012 – anche se priva della comunicazione di avvenuta notifica della raccomandata consegnata a persona diversa della persona destinataria – come prosecuzione della prima notifica, peraltro risultando costituita la parte controricorrente, con efficacia in ogni caso sanante rispetto a qualunque irregolarità del procedimento notificatorio;

Considerato che con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia deduce la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 2, comma 3, in connessione con l’art. 2555 c.c., ed evidenzia che: a) i beni ceduti consistevano in un insieme di mezzi, merci e strutture idonee all’esercizio dell’attività dichiarata dalla contribuente-produzione di conglomerati bituminosi; b) la cessione di tutti i beni descritti in fattura integrava non una semplice cessione individuale, ma una vera e propria cessione di azienda, con la conseguenza che l’atto traslativo era soggetto all’imposta di registro e non all’IVA; c) tale situazione rendeva indebita la detrazione operata dalla parte contribuente;

Considerato che con il secondo motivo l’Agenzia deduce il vizio di motivazione, non avendo la CTR adeguatamente motivato, trattandosi di cessione di azienda camuffata da alienazione di beni singoli;

Considerato che il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame del secondo;

Considerato che la CTR ha dato atto che la società Caltestruzzi Aloisio srl, operante nel settore della produzione di calcestruzzi aveva trasferito, con atto notarile del 27.3.2003, alla società contribuente, esercente la medesima attività, l’intero complesso destinato alla produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, ivi compresi terreno, fabbricati, attrezzature e macchinari, senza indicarne la destinazione e finalità, poi aggiungendo che i singoli beni, terreno fabbricati erano rimasti nella loro autonoma individualità, senza addivenire ad uno sfruttamento unitario e funzionale, come previsto per un complesso aziendale, nemmeno riscontrandosi nell’atto di alienazione l’intenzione di proseguire l’attività della società venditrice;

Considerato che secondo la giurisprudenza di questa Corte “… in presenza di una cessione di beni atti, nel loro complesso e nel loro collegamento, all’esercizio d’impresa, si deve ravvisare una cessione d’azienda soggetta ad imposta di registro, mentre solo la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA (C. 897/02); b) v’è cessione di azienda anche nel caso in cui i beni ceduti nella loro complessità siano potenzialmente utilizzabili per attività d’impresa, senza che abbia rilievo il requisito dell’attualità (C. 9162/10)” – Cass. n. 1405/2013;

Considerato che si è ancora chiarito – Cass. n. 23584/2012 – che “d’interpretazione del contratto ai fini fiscali, volta a stabilire se il negozio sia soggetto all’imposta di registro piuttosto che all’IVA, deve avvenire con criteri diversi da quelli utilizzabili ai fini civilistici, e deve attribuire rilievo preminente agli effetti del negozio ed alla necessità di prevenire frodi ed abusi;

Considerato che nel caso di specie la CTR ha acclarato il trasferimento dell’intero complesso industriale dalla cedente alla cessionaria con un unico atto negoziale richiamando, al fine di escludere la configurabilità di una cessione di azienda ai fini fiscali, per un verso le circostanza, successiva rispetto alla conclusione del contratto, che l’acquirente non aveva proseguito l’attività della venditrice e, per altro verso, la mancata previsione negoziale in ordine alla volontà dell’acquirente di proseguire l’attività, da tali elementi ancora desumendo che i singoli beni erano rimasti nella loro autonoma individualità;

Considerato che l’errore nel quale è incorso il giudice di merito si è realizzato per il fatto che la valutazione in ordine al reale contenuto del contratto non poteva muovere nè, in via esclusiva, da elementi successivi alla stipulazione, in relazione alla tipologia dei controllo dei fisco rivolto a verificare ex ante il contenuto negoziale, nè dalla mancata previsione negoziale circa la prosecuzione dell’attività, dovendo semmai prendere le mosse dal contenuto negoziale esplicito – risultando la mancata previsione neutra – e dalle finalità che con lo stesso le parti avevano inteso obiettivamente perseguire;

Considerato che palese risulta l’error iuris commesso dal giudice di appello che, pure acclarando il trasferimento integrale del complesso di beni atti alla produzione di calcestruzzi, ha erroneamente qualificato il contratto come cessione di singoli beni, valorizzando a tal fine elementi di valutazione non pertinenti;

Considerato che, sulla base delle superiori considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi della controricorrente, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, assorbito il secondo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo ricorso, assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Sicilia che, in diversa composizione, provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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