Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8533 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8533

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28444/2007 proposto da:

P.V. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso l’avvocato TENCHINI

Giuseppe, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIO ADAMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

P.V. conveniva avanti alla Corte d’appello di Perugia il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare al pagamento dell’equa riparazione dovutale a causa dell’irragionevole durata di un giudizio di 1^ e 2^ grado da lei proposto contro l’I.N.P.S., al fine di sentir riconoscere il diritto alla percezione di un assegno di accompagnamento.

Resisteva alla domanda il Ministero della Giustizia.

La C.A. di Perugia accertata una durata complessiva per il 1^ e il 2^ grado di anni sei mesi quattro e giorni quindici apprezzava un’ irragionevolezza di anni uno mesi quattro e giorni 15, ma respingeva la domanda detraendo dalla durata complessiva di giudizio undici mesi impiegati dalla ricorrente per proporre appello.

Per la cassazione del decreto della Corte d’appello propone ricorso, fondato su due motivi, P.V.; non svolge attività difensiva il Ministero della Giustizia.

Con il primo mezzo di cassazione la ricorrente censura l’impugnato decreto per avere la Corte d’appello ritenuto congrua per due gradi di giudizio la durata complessiva di cinque anni.

Rileva al riguardo la P. che il lasso di tempo individuato come ragionevole dalla Corte d’appello è eccessivo tenuto conto della semplicità della controversia la cui istruttoria si è incentrata in un solo atto, costituito dalla consulenza tecnica.

Il motivo è infondato e va respinto.

Invero la C.A. nel determinare la durata ragionevole si è attenuta ai parametri stabiliti dalla Corte EDU mentre la ricorrente nel censurare la durata ragionevole de qua non ha neppure indicato quanto, a suo avviso, sarebbe dovuto durare il giudizio.

Il primo motivo va pertanto respinto.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta che la C.A. abbia attribuito a responsabilità della parte il ritardo relativo al lasso di tempo in concreto utilizzato per proporre appello, senza considerare che nella specie si trattava di assegno di accompagnamento e che data la natura della richiesta la P., prima di proporre appello, si è dovuta sottoporre a visite specialistiche richieste dal patronato al fine di raggiungere l’assoluta certezza del fondamento della richiesta.

Con lo stesso motivo rileva altresì la ricorrente che l’utilizzo del termine previsto dal legislatore per la proposizione dell’appello non può essere addebitato alla parte, costituendo l’utilizzo del termine stesso una facoltà della quale l’appellante può a sua discrezione disporre.

Il motivo è fondato nei termini di cui in prosieguo.

Invero va rilevato che se è vero che l’utilizzo, in parte o per intero, del termine lungo per proporre appello, previsto dall’art. 327 c.p.c., vecchia formulazione, costituisce una facoltà della parte è pur vero che colui che ha interesse ad una rapida definizione del giudizio deve attivarsi per porre termine allo stesso e porre così termine alla sua ansia.

Attivazione che nella specie può concretizzarsi nella proposizione del gravame senza lasciare trascorrere l’intero termine previsto dal su richiamato art. 327 c.p.c..

Di tale possibilità non ha fatto uso la P. sicchè rientrava nel potere – dovere del giudice di merito accertare quanto tempo sarebbe stato tecnicamente necessario per proporre l’appello de quo, tenuto conto della natura della controversia, procedendo quindi a espungere dalla durata irragionevole il segmento temporale addebitabile alla parte e ricomprendendovi il segmento temporale ineludilmente necessario per proporre gravame che tendenzialmente non potrà essere inferiore a giorni 30, così come previsto dall’art. 325 c.p.c., per le ipotesi di avvenuta notifica della sentenza da impugnare.

Erroneamente quindi la C.A. ha detratto dall’irragionevolezza l’intero periodo di 11 mesi intercorso fra la data del deposito della sentenza che ha concluso il 1^ grado del giudizio presupposto e la data del proposto appello.

L’impugnato decreto va pertanto cassato con rinvio al giudice di merito che procederà all’indicata determinazione, tenendo presente il principio di diritto su delineato.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso respinge il primo, cassa l’impugnato decreto e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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