Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8532 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 14/04/2011, (ud. 03/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13887-2010 proposto da:

V.C., elettivamente domiciliato in Roma, via Tirso 90,

presso lo studio dell’Avv. Patrizi Giovanni, che lo rappresenta e

difende per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALI – INPS, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma,

via della Frezza n. 17, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Riccio Alessandro, Mauro Ricci e

Giuseppina Giannico, per procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/2009 della Corte d’appello di Perugia,

depositata in data 14.5.2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 3.03.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

udito l’Avv. Luigi Caliulo per delega Riccio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Orvieto, V.C. conveniva l’INPS per ottenere l’assegno ordinario di invalidità previsto dalla L. n. 222 del 1984.

2.- Accolta la domanda con decorrenza dall’1.10.88, l’Istituto proponeva appello osservando che V. aveva espressamente rinunciato a chiedere la prestazione accettando la somma trans attivamente corrispostagli a titolo di risarcimento del danno dalla Compagnia di assicurazione (S.A.I.) del terzo responsabile del sinistro stradale che aveva dato causa all’invalidità. Sottolineava l’Istituto che la rinuncia gli aveva procurato un danno, in quanto gli aveva impedito l’esercizio dell’azione di rivalsa (della L. n. 222 del 1984, art. 14, art. 1916 c.c., comma 3 e della L. n. 990 del 1969, art. 28) nei confronti dell’autore del danno e concludeva per la declaratoria di non spettanza del diritto alla prestazione, insistendo, in subordine, per la condanna di V. a corrispondergli il valore capitalizzato della rendita in conseguenza dell’avvenuto risarcimento.

3.- Il Tribunale di Orvieto, con sentenza 20.2.97, accoglieva l’impugnazione e rigettava la domanda. La rinuncia, documentalmente provata, aveva ad oggetto le prestazioni pensionistiche di cui alla L. n. 222, per cui l’atto abdicativo, incidendo sulla causa originante della pretesa, impediva al V. di potersi avvalere della normativa previdenziale, con conseguente legittima mancata corresponsione dell’assegno in concreto richiesto; diversamente l’assicurato avrebbe percepito un duplice risarcimento per lo stesso fatto, rendendo contemporaneamente impossibile l’esercizio dell’azione di surroga verso il terzo responsabile attribuita all’INPS dall’art. 14 della stessa Legge.

4.- Proposto ricorso per cassazione da V., questa Corte con la sentenza 17.2.00 n. 1770 accoglieva l’impugnazione, cassava la sentenza e rinviava al Tribunale di Terni, affermando il principio che l’assicurato, reso invalido da fatto del terzo, non aveva perso il diritto alla richiesta prestazione, nonostante avesse transatto con il responsabile in ordine al danno occorsogli, nè per la rinuncia alla prestazione stessa, costituendo la percezione della stessa diritto indisponibile, nè per aver impedito all’Istituto l’esercizio dell’azione di surroga, non essendo prevista la perdita della prestazione previdenziale ove il diritto di surroga fosse stato vanificato per fatto dell’assicurato.

5.- Il giudizio non veniva riassunto dinanzi al giudice di rinvio e si estingueva.

6.- Con ricorso del 2005 al giudice del lavoro di Orvieto, V. -premesso che, a seguito di nuova domanda, l’INPS gli aveva riconosciuto l’assegno di invalidità dal 18.11.93 – chiedeva il pagamento dei ratei relativi al periodo corrente tra la domanda del 1988 e la data da ultimo indicata.

7.- Costituitosi in giudizio, l’INPS eccepiva la decadenza dall’azione e la prescrizione del diritto. Accolta dal Tribunale la domanda, l’Istituto proponeva appello.

La Corte d’appello di Perugia con sentenza del 14.5.09 riteneva che V. fosse incorso nell’eccepita decadenza, atteso che il giudizio originario si era estinto per mancata riassunzione e che, pertanto, l’azione era stata promossa in sede giudiziaria quando erano ormai trascorsi ben oltre tre anni dalla conclusione dell’originaria procedura amministrativa. La Corte accoglieva pertanto l’impugnazione e rigettava la domanda.

8.- Contro questa sentenza propone ricorso per cassazione V. deducendo violazione del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, art. 47.

Rileva parte ricorrente che l’INPS aveva originariamente accolto la richiesta di concessione dell’assegno, ma non aveva corrisposto i relativi ratei; in questo caso non sarebbe operante la disposizione dell’art. 47, che prevede la decadenza per tardivo espletamento dell’azione in sede giudiziaria solo nel caso in cui – a seguito di formale richiesta amministrativa – l’INPS abbia rigettato la domanda di prestazione per carenza di requisiti. Nel caso di specie, pertanto, il diritto dell’assicurato sarebbe soggetto solo a prescrizione.

L’INPS si difende con controricorso.

Il Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha depositato relazione che, assieme al decreto di fissazione dell’adunanza della camera di consiglio, è stata comunicata al Procuratore generale ed è stata notificata ai difensori costituiti.

V. ha depositato memoria.

9.- La premessa da cui parte la Corte di appello è che l’INPS avesse formalmente rigettato l’originaria domanda proposta in data 8.1.88, come da comunicazione del 16.9.92, e che “negando il pagamento dei ratei l’Istituto negava il diritto alla prestazione, ritenendo che la rinuncia del ricorrente all’assegno, espressa all’assicurazione per conseguire da questa l’integrale risarcimento, tosse ostativa alla concessione della prestazione. Tanto che il ricorrente aveva intrapreso l’azione giudiziaria per ottenere la prestazione negata”.

Parte ricorrente, nel ricostruire l’iter amministrativo della sua istanza, afferma che la stessa nota INPS del 16.9.92 non fosse un provvedimento di rigetto, ma solo un rifiuto di pagamento della prestazione (pag. 9 del ricorso).

Al riguardo deve osservarsi da un lato che il ricorso è privo di autosufficienza, in quanto non è riportato, neppure sommariamente, il testo della detta comunicazione 16.9.92, dall’altro che l’interpretazione del documento da parte della Corte d’appello nel senso del rigetto dell’istanza è contestata solo in termini generici, con riferimento alla tesi sostenuta nel merito dall’Istituto, senza però una esplicita contestazione dell’erroneità (o dell’insufficienza) del percorso argomentativo del giudice. Deve, pertanto, darsi per scontato l’assunto che la domanda fosse stata rigettata il 16.9.92 e che l’azione giudiziaria fosse stata promossa con il ricorso originario depositato il 27.3.94.

10.- Il processo attivato il ricorso da ultimo citato si è estinto ex art. 393 c.p.c., non essendo stato riassunto dopo la sentenza della Corte di cassazione n. 1170 del 2000. Consegue il venir meno degli effetti derivanti dall’esercizio dell’azione in sede giudiziale, il che comporta l’avvenuta decorrenza del termine di decadenza di cui al D.P.R. n. 639, art. 47 al momento della nuova domanda proposta dal V. nel 2005 per ottenere il pagamento della prestazione in attuazione del principio enunziato dalla sentenza di legittimità.

11.- Il ricorso è, dunque, infondato e deve essere rigettato.

Essendo la presente controversia previdenziale iniziata nel 2005, le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 30 (trenta) per esborsi ed in Euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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