Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8532 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 15/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8532

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – rel. Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28393/2007 proposto da:

D.M.P.C.P. (c.f. (OMISSIS)),

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso l’avvocato CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MARRA Alfonso Luigi,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

19/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/01/2010 dal Presidente Dott. MARIO ADAMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.M.P.C.P. ricorreva alla Corte d’appello di Napoli per sentir liquidare in proprio favore l’indennizzo previsto dalla L. n. 89 del 2001, a causa dell’irragionevole durata del giudizio proposto avanti al TAR della Campania al fine di sentir dichiarare il proprio diritto a vedere calcolare l’indennità integrativa speciale nella liquidazione del TFR. Resisteva con comparsa di costituzione la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La Corte d’appello adita accertato che il giudizio presupposto era durato dal 23.6.1998 al 2.4-2006 apprezzava una ragionevolezza di anni 3 ed un’irragionevolezza di anni 5 liquidando complessivamente Euro 600,00 pari ad Euro 120,00 all’anno.

Avverso il decreto della Corte d’appello proponeva ricorso per cassazione D.M.P., articolato su 12 motivi con i quali ripetitivamente censurava, in estrema sintesi, l’ammontare della somma liquidata a titolo di equo compensazione e l’entità delle spese di giudizio determinate dalla C.A..

Il ricorso è fondato e va accolto nei sensi di cui in prosieguo.

Certamente fondate sono le censure attinenti all’entità dell’equa riparazione liquidata dalla C.A. determinata in appena Euro 120,00 per anno, contenute nei motivi 2^-3^ e 4^ che possono essere congiuntamente esaminate.

Al riguardo si osserva che la Corte EDU con numerose pronunzie aveva inizialmente precisato che l’equa riparazione dOveva essere determinata dal giudice nazionale nella misura di Euro 1000,00/1500,00 per anno di durata del processo, successivamente, rettificando la primitiva statuizione, ha stabilito che la base di calcolo della liquidazione dell’indennità andava riferita esclusivamente alla durata irragionevole del processo così come, in precedenza, tenacemente ritenuto dalla Corte di cassazione sulla base del chiaro dettato della L. n. 89 del 2001, art. 2, e più recentemente dell’art. 111 Cost., che prevede che il giudizio debba essere definito in tempi ragionevoli, con ciò presupponendo la necessità di prevedere un ragionevole tempo tecnico.

Pertanto avendo la C.A. di Napoli determinato in Euro 120,00 per anno l’ammontare dell’indennità dovuta, in misura quindi irragionevolmente ridotta rispetto agli standards della Corte EDU ma esattamente in riferimento alla sola irragionevolezza, la statuizione sul punto va cassata in punto di quantum.

Infondata deve al contrario deve ritenersi la censura attinente all’omessa liquidazione del bunus di Euro 2000,00 richiesto in ragione della materia trattata considerato che il bunus de quo può essere liquidato dal giudice di merito solo nell’ipotesi in cui ricorrano particolari motivi che implicitamente nella specie sono stati ritenuti inesistenti.

Le censure relative alla liquidazione delle spese contenute nei motivi dal 4^ al 12^ vanno dichiarate assorbite a seguito dell’accoglimento dei motivi relativi alla determinazione del quantum.

Inammissibile deve invece ritenersi il 1^ motivo considerata l’astrattezza delle censure nello stesso contenute.

L’opposto decreto va quindi cassato e poichè non si appalesano necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Pertanto in linea con la più recente giurisprudenza della sezione si ritiene equo liquidare in favore della ricorrente la somma di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevolezza e di Euro mille per ciascun anno successivo e così complessivamente Euro 4250,00 oltre agli interessi legali a decorrere dalla domanda. Le spese vanno liquidate come da dispositivo per intero per il giudizio merito e in ragione del 50% per il giudizio di legittimità, atteso il parziale accoglimento del ricorso in esame, con distrazione in favore dell’Avv. A. L. Marra dichiaratosi antistatario.

PQM

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e giudicando ex art. 384 c.p.c., determina in complessive Euro 4250,00 l’indennità dovuta in favore della ricorrente, oltre agli interessi dalla domanda; liquida le spese di merito in complessive Euro 856,00 di cui Euro 50,00 per esborsi Euro 311,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorari e le spese di legittimità in complessive Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi che compensa in ragione del 50%, dispone la distrazione di entrambe le liquidazioni in favore dell’avv. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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