Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8531 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 11/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 187-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

EDILIZIA F.LLI LORENZI DI L.G. & C SNC, in persona

del legale rappresentante, B.R., L.A.,

L.G. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TUSCOLANA 220,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO TOTARELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato GIUSEPPE DI DIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2647/15/2015, emessa l’8/06/2015, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, SEZIONE DISTACCATA di

BRESCIA, depositata il 15/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. MANZON

ENRICO;

disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

on sentenza in data 8 giugno 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da L.G. avverso la sentenza n. 849/8/14 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF ed altro 2003, 2004, 2005. La CTR osservava in particolare che era fondata l’eccezione pregiudiziale del contribuente di nullità degli atti impositivi impugnati perchè emessi oltre il termine decadenziale previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, non potendosi applicare nel caso di specie il “raddoppio” degli stessi previsto dal terzo comma di tale disposizione vigente ratione temporis.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la società contribuente, che ha altresì depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal resistente a causa di giudicato formatosi per acquiescenza totale.

Va infatti ribadito che “In tema di contenzioso tributario, lo sgravio della cartella di pagamento, ancorchè riferita a somme direttamente iscritte a ruolo dall’ufficio all’esito del controllo automatizzato il D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente prima della presentazione dell’appello, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva quindi dell’impugnazione, trattandosi di comportamento che può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione, senza che assuma rilievo l’esistenza o meno di atti prodromici all’atto impugnato” (Sez. 5, Sentenza n. 6334 del 01/04/2016, Rv. 639630).

In aderenza a tale arresto non può dunque considerarsi “acquiescenza totale” implicita, causante il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, il comportamento assunto dopo la stessa ed in attuazione di essa da parte dell’Agenzia delle entrate, ufficio locale, che ha sgravato i debiti iscritti in pendenza di lite, non potendosi desumere da ciò la “concludenza” che gli attribuisce la società contribuente.

Ciò posto, con il primo mezzo, la ricorrente – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – denunzia violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, vigente ratione temporis ossia prima delle modifiche apportate con la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 131, poichè la CTR ha ritenuta la nullità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto emessi oltre il termine decadenziale di legge, avendo escluso che nel caso di specie fosse applicabile il c.d. “raddoppio” dei termini previsti dall’abrogato terzo comma di detta disposizione del TUIR sull’accertamento.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 3, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011″ (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11171 del 30/05/2016, Rv. 639877).

La sentenza impugnata ha statuito in termini dichiaratamente contrari a tale principio di diritto ed alla conforme interpretazione data dal C. cost. n. 247/2011.

Pacifico che nel caso di specie detto obbligo di denunzia penale sussistesse (D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 2), irrilevante deve ritenersi quindi che la denunzia penale sia stata presentata dopo lo scadere del termine “ordinario”, applicandosi il termine “raddoppiato”.

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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