Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8531 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 06/05/2020), n.8531

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25301/2018 proposto da:

B.B., B.A., S.G. IN B.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio

dell’avvocato MARIO MASSANO, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ENRICO CORNELIO;

– ricorrenti –

contro

POMETON SPA;

– intimata –

nonchè da:

POMETON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ERNESTO

PAGLIARICCI, FRANCESCO CACCAVELLA;

– ricorrente incidentale –

contro

B.B., B.A., S.G. IN B.;

– intimati –

avverso il provvedimento n. 1473/2017 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e rigetto del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato CORNELIO;

udito l’Avvocato DE GREGORIO per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. S.G. e B.B. e A., rispettivamente vedova e orfane di B.A., già dipendente della Pometon spa (d’ora in avanti anche solo Pometon) e deceduto il (OMISSIS) all’età di settantacinque anni per mesotelioma pleurico addotto come dovuto all’esposizione all’amianto nel corso del prolungato rapporto di lavoro pure con le danti causa di quest’ultima, la convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia per conseguirne condanna al risarcimento del danno patito per la perdita del rapporto parentale, separatamente agendo per i danni iure hereditario patiti dal congiunto.

2. Il tribunale lagunare, riconosciuta la responsabilità della Pometon spa, con sentenza n. 2286/14 liquidò i danni in applicazione di tabelle in uso presso quell’ufficio, quantificandoli in Euro 238.952,00 per la vedova ed Euro 169.796,00 per ciascuna delle due figlie, in ogni caso oltre interessi; ma la condannata interpose appello in ordine all’an ed al quantum e le originarie attrici appellarono in via incidentale in ordine alla quantificazione dei danni.

3. La corte territoriale ampiamente argomentò a conferma della responsabilità del datore di lavoro del defunto, per poi, quanto alla liquidazione del danno, escludere una valenza automatica delle cosiddette tabelle di Milano, invocata dalle appellanti incidentali, per poi riconsiderare una serie di elementi per la vedova e le figlie e riliquidare infine il danno in Euro 200.000 per la S. ed in Euro 130.000 per ognuna delle B..

4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il dì 11/07/2017 col n. 1473, ricorrono, con atto articolato su quattro motivi e notificato a mezzo p.e.c. il 29/08/2011, S.G. ved. B., B.B. ed A.; notifica controricorso, con ricorso incidentale articolato a sua volta su sei motivi, il 29/09/2017 a mezzo p.e.c. la Pometon spa; e, per la pubblica udienza del 04/02/2020, le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., producendo i ricorrenti principali altresì copia di altra sentenza intercorsa tra le parti su separata domanda risarcitoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va, da un punto di vista logico, esaminato dapprima il ricorso incidentale nei suoi primi cinque motivi, con cui si contesta qualunque responsabilità dell’ex datore di lavoro nella contrazione della malattia ad esito letale da parte del congiunto delle attrici.

2. Con tali doglianze la Pometon spa lamenta essere la sentenza:

– “affetta da error in iudicando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto, non valutando prudentemente le prove ai sensi dell’art. 116 c.p.c., ha fatto discendere il nesso causale tra danno e responsabilità violando i principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., mutuati in ambito civile, e ovviamente quelli di cui all’art. 2043 c.c.; in particolare, con manifesto errore nella valutazione della CTU e con effetti decisivi di detto errore sull’esito della controversia, ha ritenuto che fosse “altamente probabile” che, pur non lavorando in fonderia, la patologia del B. si sarebbe verificata ugualmente, sebbene le conclusioni dell’elaborato peritale d’ufficio fossero fondate esclusivamente sul lavoro in fonderia, e sebbene nell’elaborato peritale fosse anche scritto che nemmeno in fonderia vi erra una rilevante esposizione all’asbesto”;

– “affetta da violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., in quanto, non valutando prudentemente le prove ex art. 116 c.p.c., ha posto a fondamento della decisione, violando di nuovo l’art. 2043 c.c. e artt. 40 e 41 c.p., anche la relazione Contarp dello Spisal, sebbene non si evincesse da detto documento che chi, come il B., aveva lavorato presso i reparti graniglia o imballaggio fosse a rischio d’inalazione di amianto, ed altresì in relazione al combinato disposto degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto ha posto a fondamento della decisione anche le testimonianze di C. e F. sebbene si discostassero dai fatti fondanti la sentenza di primo grado condivisa dalla sentenza impugnata, e sebbene la testimonianza sia una prova legale insuscettibile di libero apprezzamento”;

– “affetta da nullità ai sensi del n. 4 in relazione agli artt. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, per omesso esame delle critiche alla C.T.U. di cui alla relazione del consulente di parte, e dell’incongruità delle risposte di cui alla relazione del perito d’ufficio, omissione che se evitata avrebbe portato ad una diversa decisione”;

– “affetta da nullità ai sensi del n. 4 in relazione all’artt. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4, anche per quanto già evidenziato nei precedenti motivi di cassazione: per omesso esame della CTU e delle logiche deduzioni che sarebbero dovute emergere in base ai diversi fatti accertati dall’istruttoria; per omesso esame di quanto scritto sulla relazione Contarp dello Spisal al riguardo dei fatti di causa; per omesso esame delle testimonianze di C. e F. e di quanto scritto nella sentenza di primo grado, tutte omissioni di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, così ridondando anche in violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e del n. 3 art. cit. in relazione agli artt. 40 e 41 c.p.c. e artt. 2087 e/o 2043 e 2697 c.c.”;

– “viziata ex nn. 3 e 4 c.p.c. anche per aver immotivatamente, ed in difetto di prova a carico delle appellanti ex art. 2697 c.c., considerato idonei ad evitare il mesotelioma pleurico i mezzi protettivi allora esistenti, in particolare quelli previsti dal D.P.R. n. 303 del 1956, ovvero quelli generalmente (ed eventualmente) praticati dalle acciaierie dell’epoca, così violando anche gli artt. 40 e 41 c.p. e art. 2043 c.c. e/o gli artt. 2087 e 1225 c.c.”.

3. Rileva la Corte – tanto essendo stato segnalato dalle ricorrenti principali in memoria con produzione di copia (e comunque risultando dall’ufficiosa consultazione dei propri stessi atti e registri a titolo di necessaria verifica della sussistenza o meno di un giudicato esterno – Cass. 15/06/2007, n. 14014; Cass. 07/10/2010, n. 20802; Cass. 15/04/2011, n. 8614 – ove dagli atti di causa risultino elementi in tal senso) – che, sulla parallela controversia instaurata dalle medesime odierne attrici contro la stessa convenuta, ma stavolta per conseguire il risarcimento dei danni patiti iure hereditatis per il decesso del congiunto B.A., è intervenuta, a sua definizione, la pronuncia di questa Corte n. 7639 del 19/03/2019.

4. E’ stato con essa rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 153/2013, di accertamento della responsabilità della Pometon spa per la morte del B. in ragione della contrazione della malattia professionale (mesotelioma pleurico) a causa della sua esposizione alle fibre di amianto nel periodo di lavoro alle dipendenze della controparte o delle sue danti causa.

5. Va allora, a seguito di tale rilievo, fatta applicazione alla fattispecie del principio affermato da Cass. 04/05/2018, n. 10578, dal quale non vi è alcuna ragione di discostarsi per la rigorosa coerenza tra argomentazioni e conclusioni, per il quale “in tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l’accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonchè alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti iure hereditatis, costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c., per il ristoro del pregiudizio subito iure proprio, restando irrilevante che l’azione ex art. 2087 c.c., abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare l’assenza di rimproverabilità soggettiva, giacchè la definitiva statuizione sull’esistenza dell’elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento”.

6. Tanto implica il rilievo del giudicato esterno sulla sussistenza della responsabilità datoriale e, quindi, l’infondatezza dei primi cinque motivi di ricorso incidentale.

7. Devono ora esaminarsi i motivi di ricorso principale e l’ultimo di ricorso incidentale, tutti relativi al quantum debeatur e, precisamente, alla liquidazione del peculiare danno non patrimoniale comunemente denominato quale danno da perdita del rapporto parentale.

8. Alla disamina di tutti tali motivi va applicata – con rinvio alle argomentazioni ivi sviluppate e ritenendo meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte – la giurisprudenza di questa Corte, in base alla quale “nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale – diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all’integrità psico-fisica – le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell’equità su tutto il territorio nazionale” (in tali precisi termini, Cass. 14/11/2019, n. 29495, la quale precisa poi che solo quando il giudice scelga di applicare i predetti parametri tabellari, la personalizzazione del risarcimento non può discostarsi dalla misura minima ivi prevista senza dar conto nella motivazione di una specifica situazione, diversa da quelle già considerate come fattori determinanti la divergenza tra il minimo e il massimo, che giustifichi la decurtazione).

9. Sulla base di questa premessa, nessuno dei motivi sul quantum debeatur può trovare accoglimento: e tanto poichè la liquidazione della corte territoriale, sia pure nel suo complesso considerata ed emendata da alcuni riferimenti a presupposti non del tutto congrui ma al contempo non decisivi, integra una corretta estrinsecazione della potestà di liquidazione equitativa, se non altro entro gli ampi confini dell’incensurabilità diretta in sede di legittimità.

10. Al riguardo, la possibilità di censurare quell’estrinsecazione in questa sede è ammessa, com’è noto, in caso di omessa enunciazione dei criteri in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto, oppure di radicale contraddittorietà oppure di macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304).

11. Infatti, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè pur nell’esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).

12. Nella specie, tanto per la vedova che per le figlie la corte territoriale esamina compiutamente diversi fattori, tra loro combinati e complessivamente considerati, tutti adeguatamente allegati, pure con la specificità richiesta dalla costante giurisprudenza di questa Corte (tra le molte: Cass. 13/05/2011, n. 10527; Cass. 19/10/2016, n. 21060; Cass. 11/11/2019, n. 28989).

13. A tale riguardo pure si afferma che il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta (Cass. 31/01/2019, n. 2788; Cass. ord. 24/04/2019, n. 11212).

14. Quanto alla censura di cui al primo motivo di ricorso principale, relativa all’inidoneità della tenuità della colpa ai fini della quantificazione del danno, potrebbe già osservarsi che l’esclusione dal nostro ordinamento del carattere o della funzione punitiva del risarcimento dei danni non costituisce più un dogma, se non altro per l’apertura operata da Cass. Sez. U. 05/07/2017, n. 16601; ma, in via dirimente e senza bisogno di ulteriori approfondimenti di tale specifica questione, può essere sufficiente qui rilevare come il parametro sia evidentemente meramente evocato in via recessiva rispetto alla compiuta considerazione delle complessive condizioni di vita dei soggetti lesi in relazione al loro rapporto con il defunto.

15. Pertanto, il parametro della tenuità della colpa non è in grado di incidere in via determinante nella quantificazione, come è evidente dallo sviluppo dell’argomentazione della qui gravata sentenza, dalla quale non si evince affatto che, pur dopo il suo richiamo, esso abbia avuto un peso – e in quale misura – nella concreta determinazione dell’importo individuato in via equitativa.

16. Neppure è fondato il secondo motivo del ricorso principale, che affronta ex professo ed in via immediata proprio il carattere che si pretenderebbe in qualche modo vincolante delle cosiddette tabelle di Milano anche per il danno da perdita di rapporto parentale, vista la precisazione di esordio di cui sopra al precedente punto 8 e poichè da un lato, non si deduce essere stati violati i minimi delle dette tabelle per la vedova, neppure sussistendo un diritto alla liquidazione in misura pari a quella media e, comunque, avendo la corte territoriale esplicato le ragioni per cui la finale quantificazione, a suo giudizio, giunge ad un risultato che finisce col discostarsi in concreto da quel medesimo valore medio.

17. Quanto al terzo motivo, il pure evidente aggravio delle concrete modalità di estrinsecazione dell’obbligo di assistenza di norma incombente a ciascuno dei coniugi è stato obiettivamente ritenuto anch’esso recessivo dalla corte territoriale: ma tanto non trasmoda in quel manifesto carattere di incongruità del criterio, se non altro perchè impedisce una maggiorazione rispetto ad un coacervo di parametri, tutti nel loro complesso considerati, espressamente riferiti alla specifica natura e durata della malattia e dei rapporti parentali coinvolti ed alle età rispettive dei soggetti coinvolti; risolvendosi così in un apprezzamento di fatto sottratto a censura nella presente sede di legittimità.

18. Infine, neppure il quarto motivo del ricorso principale può trovare accoglimento: quanto alla pretesa obbligatorietà delle tabelle milanesi anche per la quantificazione del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, basti un richiamo al punto 8; quanto all’entità finale, non si lamenta che siano stati violati i minimi delle dette tabelle nemmeno per le figlie, da un lato non sussistendo un diritto alla liquidazione in misura pari a quella media e, comunque, avendo la corte territoriale esplicato le ragioni per cui la finale quantificazione giunge ad un risultato che si discosta in concreto e non apoditticamente da quel medesimo valore medio; quanto alla mancata allegazione di più specifici elementi, è evidente che la censura della corte territoriale implica la valutazione proprio di quelli addotti (ammesso che possa ricavarsi dal ricorso che le circostanze oggetto delle istanze istruttorie specificate in nota 11 fossero state ritualmente dedotte fin dal primo grado nei dovuti tempi) come insufficienti a caratterizzare in modo ulteriore la già operata personalizzazione del risarcimento: anche in tal modo integrando allora la motivazione del giudice del merito in un tipico – ed a lui riservato – apprezzamento di fatto, la cui riconsiderazione è vietata nella presente sede di legittimità.

19. Tale ultima considerazione consente di disattendere anche la complessiva doglianza formulata con l’ultimo dei motivi di ricorso incidentale, visto che rimane generica la contestazione per difetto di prova o allegazione specifiche delle circostanze fondanti il diritto al risarcimento del rapporto da perdita del rapporto parentale, com’è reso evidente dall’ammissione che la gravata sentenza, pure escludendo la sussistenza di elementi per un’ulteriore personalizzazione, ha quindi preso in considerazione, chiaramente presupponendoli esistenti, quelli generalmente sufficienti per il riconoscimento della sussistenza dei relativi fatti costitutivi; mentre la doglianza di duplicazione non ha alcun senso giuridico, visto che unitaria è stata la liquidazione ed unica la voce di danno riconosciuta ad ognuna delle originarie attrici, nelle rispettive qualità di strette congiunte (vedova ed orfane) del defunto.

20. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati e la conseguente reciproca soccombenza rende di giustizia la totale compensazione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità.

21. Infine, poichè tanto il ricorso principale che quello incidentale sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e sono rigettati, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a ciascuna delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la rispettiva impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso rispettivamente proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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