Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 853 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. III, 17/01/2020, (ud. 25/09/2019, dep. 17/01/2020), n.853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19486-2018 proposto da:

T.F., TE.FR., il primo anche in proprio ed

entrambi eredi ed aventi causa di S.I., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso lo studio

dell’avvocato RISTUCCIA E TUFARELLI STUDIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato NAZARENO PERGOLIZZI;

– ricorrenti –

contro

D.P.R., in proprio e quale coerede di C.S.,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 13, presso lo

studio dell’avvocato OLGA GERACI, rappresentata e difesa

dall’avvocato BENEDETTO CALPONA;

– controricorrente –

e contro

C.D., C.P., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 691/2017 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 19/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.F. e S.I. ricorrono per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Messina del 19/6/2017, che rigettando l’appello proposto avverso la sentenza di primo grado, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Patti con la quale era stato dichiarato l’inadempimento degli attuali ricorrenti alle clausole nn. 1 2 e 3 dell’atto transattivo stipulato con C.S. e D.P.R., proprietari di un immobile sottostante quello di proprietà dei ricorrenti e sul quale questi ultimi avevano realizzato una sopraelevazione illegittima. Con l’atto transattivo le parti avevano definito il contrasto sorto in relazione alla sopraelevazione sulla terrazza di copertura dell’immobile, rispetto al quale accordo i coniugi T. si erano dimostrati inadempienti, così da provocare l’atto di citazione introduttivo del giudizio.

La Corte d’Appello di Messina, per quel che ancora rileva in questa sede, ha rigettato il motivo di appello avente ad oggetto la nullità della transazione per mancanza di causa, ritenendo che la rinuncia alla costituzione di parte civile degli attori in un processo penale attivato in relazione all’abuso edilizio realizzato sull’immobile, integrava una concessione che la parte faceva in favore dell’altra così da soddisfare pienamente la causa della transazione; ha rigettato il secondo motivo di appello con cui si poneva in discussione l’inadempimento dei convenuti alle clausole della transazione con particolare riguardo ai profili urbanistici, ritenendo che il rilascio di una concessione edilizia ottenuta dai T., annullata a seguito di ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia proposto dai coniugi C. D.P. in ragione dell’abusività della costruzione, non poteva certo integrare la condizione dedotta nella transazione che avrebbe legittimato la realizzazione di una unità abitativa nel sottotetto. Il Giudice ha rigettato integralmente l’appello e condannato le appellanti alle spese del grado.

Avverso la sentenza i coniugi T. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resistono i D.P. C. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 1965 c.c.) censurano la sentenza per preteso errore di sussunzione della fattispecie nell’ambito della transazione, per mancanza “delle reciproche concessioni”.

1.1. Il motivo, in disparte profili di inammissibilità perchè volto in realtà a colpire la motivazione della sentenza, al di fuori del perimetro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è certamente infondato in quanto la sentenza non è caduta in alcun errore di sussunzione ma ha ben applicato la qualificazione della fattispecie quale “transazione”, argomentando in modo più che esaustivo, sull’esistenza delle “reciproche concessioni”.

2. Con il secondo motivo – violazione e falsa applicazione della L.R. 16 aprile 2003, n. 4, art. 18 e agli artt. 1362 e 1965 c.c. – censurano la sentenza per non aver ritenuto realizzata la condizione di cui all’art. 1 della transazione ad avviso dei ricorrenti invero realizzata a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale indicata in epigrafe e del rilascio, da parte del Comune, di una concessione edilizia, ancorchè annullata.

3. Con il terzo motivo – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti (con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – censurano la sentenza per aver omesso di considerare l’avvenuto avveramento della condizione dedotta nell’atto di transazione, di cui al precedente motivo.

2-3. I motivi sono inammissibili perchè non correlati alla ratio decidendi. La Corte d’Appello ha correttamente considerato la mancata realizzazione della condizione ritenendo che l’opera era abusiva, come del resto acclarato dall’accoglimento del ricorso giurisdizionale amministrativo avverso la concessione edilizia erroneamente concessa dal Comune, ed ha correttamente escluso che la fattispecie potesse rientrare nell’ambito di applicazione della L.R. n. 4 del 2003, art. 18 disciplina del tutto diversa che prevede la possibilità del recupero volumetrico dei sottotetti in presenza di costruzioni regolari.

4. Conclusivamente il ricorso va rigettato ed i ricorrenti condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del cd. “raddoppio” del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 3.000 (oltre Euro 200 per esborsi) accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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