Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 853 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 853 Anno 2014
Presidente: MERONE ANTONIO
Relatore: CHINDEMI DOMENICO

SENTENZA

sul ricorso 23376-2009 proposto da:
POLITI MASSIMO PIETRO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA PAOLA FALCONIERI 110, presso lo studio
dell’avvocato CATALISANO SETTIMIO, che lo rappresenta
e difende giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2013
3247

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3 in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende
ope legis;

Data pubblicazione: 17/01/2014

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 26/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 10/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/11/2013 dal Consigliere Dott. DOMENICO

udito per il ricorrente l’Avvocato CATALISANO che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CHINDEMI;

R.G. 23376/2009
Fatto
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n.26/28/08, depositata il
40.10.
2.32008, in riforma della
sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n.
386/19/2006, dichiarava la legittimità dell’ avviso di irrogazioni sanzioni, relativo all’anno 2004,
nei confronti di Politi Massimo Pietro, esercente attività di ristorazione, ai sensi dell’art. 3 1.

subordinata non iscritta nei libri obbligatori.
Proponeva ricorso per cassazione la società deducendo i seguenti motivi:
a) violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. tre D.L. 12/2002, convertito in 1.
n. 73/ 2002, dell’art. 52 del d.p.r. 633/ 1972 e dell’art. 5 1. n. 12/ 1979, in relazione all’art. 360, n.
tre, c.p.c., non avendo rilevato come gli accertatori fossero tenuti a prendere visione del libro
matricola, ancorchè non conservato nel posto di lavoro, avendo il datore di lavoro dichiarato che le
scritture obbligatorie si trovavano presso il proprio consulente;
b) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia,
costituito dalla prova dell’effettiva durata del rapporto di lavoro, in relazione all’art. 360, n. cinque,
c.p.c., nonché violazione dell’art. 2697 cc e degli arti. 246,113,115,116 c.p.c., in relazione all’art.
360, n. tre, c.p.c. avendo valutato quali “di parte” le dichiarazioni del lavoratore.
L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 21.11.2013, in cui il PG ha concluso come in
epigrafe.
Motivi della decisione
1. Premessa la inidoneità e inconferenza dei quesiti di diritto, risolvendosi in mere interrogazioni
senza alcun riferimento alla fattispecie concreta, il ricorso è, comunque, infondato.
In relazione al primo motivo, va rilevato che l’iscrizione del lavoratore nel libro matricola, che
dev’essere obbligatoriamente conservato sul posto di lavoro ed esibito a richiesta, deve avvenire in
epoca antecedente all’inizio del lavoro, ai sensi degli artt. 20 e 21 d.p.r. 1124/1965.
Al lavoratore, infatti, deve essere consegnata la lettera di assunzione recante il numero progressivo
di iscrizione al libro matricola ai sensi dell’art. 9 bis, comma 3, 1. n. 608/ 1996.
Ratio della predetta normativa è costituita dal pronto riscontro nel libro matricola della presenza del
lavoratore sul luogo di lavoro.
Nel caso di mancata conservazione del registro sul posto di lavoro, ovvero di omessa tempestiva
esibizione, il datore di lavoro potrà anche affidarsi ad ulteriore documentazione connessa
all’assunzione a condizione che la stessa risulti munita di data certa, ai sensi dell’art. 2704 c.c. che
1
/

73/2002, a seguito di accesso Inps in data 4.11.2004, per l’impiego di una lavoratrice

ne attesti l’anteriorità rispetto alla rilevazione della presenza del lavoratore da parte dell’organo
ispettivo.
Il datore di lavoro, invece, non ha fornito altra documentazione attestante la posizione regolare dei
lavoratori al momento dell’accesso.
In mancanza di tali prove, l’omessa tempestiva esibizione del libro matricola, pur sempre
imputabile a colpa del datore di lavoro, consente di ritenere incensurabile in sede di legittimità la
valutazione del giudice di merito in ordine ai dubbi in relazione alla regolare presenza di lavoratori,

dell’assunzione.
2. In relazione al secondo motivo di ricorso, non è sufficiente a provare la data di inizio del rapporto
di lavoro la sola dichiarazione del dipendente, in mancanza di ulteriori elementi di prova che
facciano ritenere plausibile tale affermazione, (cfr Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1960 del 10/02/2012)
Nessun rilievo può assurgere il riferimento della motivazione della sentenza impugnata alla mancata
presentazione del nulla osta dell’ufficio di collocamento in epoca prossima al periodo temporale
del 26/10/2004, trattandosi di esemplificazione della possibile documentazione da esibire da parte
del datore di lavoro che non rileva ai fini della correttezza e logicità della decisione.
Anche il verbale ispettivo dà contezza unicamente della situazione riscontrata dagli ispettori al
momento dell’accesso e non è finalizzato a individuare la durata dell’illecito ai fini della sanzione
in questione, stante la presunzione (relativa) di retrodatazione (superabile dal datore di lavoro) che
assume quest’ultima, essendovi una evidente differenza tra i comparti normativi che regolano il
recupero dei contributi previdenziali, la repressione degli illeciti connessi all’assunzione e le
sanzioni di contrasto alla c.d economia sommersa.
Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.
Nessuna pronuncia va emessa sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimata.
PQM
Rigetta il ricorso
Così deciso in Roma, il 24.11.2013

essendo egli e non l’Ufficio onerato dal fornire prove ulteriori atte a dimostrare la regolarità

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