Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 853 del 15/01/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 853 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SCALDAFERRI ANDREA
SENTENZA
sul ricorso 393-2011 proposto da:
PIGNATIELLO ANGELO PGNNGL45S29A432E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CONCA D’ORO 221, presso lo studio
dell’avvocato (711 – ULEkNO ANTONIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIULIANO LUIGI, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
80415740580 in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA Drur PORTOGHESI 12, presso
Data pubblicazione: 15/01/2013
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende, ope legis;
– controricorrente avverso il decreto nel procedimento RG. 5117/08 della CORTE
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
05/10/2012
dal
Consigliere
Relato re
Dott.
ANDREA
SCALDAFERRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Alessandro Rillo (per delega avv.
Luigi Giuliano) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
PIERFELICE PRATIS che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso.
In fatto e in diritto
1. Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, Angelo Pignatiello
proponeva domanda di equa riparazione ai sensi della legge n.89/2001
per violazione dell’art.6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole
durata del giudizio dinanzi al T.A.R. Campania instaurato nel giugno
1994 ed ancora pendente nel luglio 2008. La Corte d’appello, con il
decreto indicato in epigrafe, ha rigettato la domanda, ritenendo di
poter escludere nella specie il pregiudizio non patrimoniale
normalmente conseguente al protrarsi del giudizio oltre la durata
ragionevole, sulla scorta della mancanza di prova della presentazione di
istanze sollecitatorie e della conseguente presumibile carenza di
interesse alla decisione.
Ric. 2011 n. 00393 sez. M1 – ud. 05-10-2012
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D’APPELLO di NAPOLI del 2.12.09, depositato il 18/12/2009;
2. Avverso tale decreto Angelo Pignaiiello ha proposto ricorso a
questa Corte affidato ad un motivo, cui resiste con controricorso il
Ministero dell’economia e finanze.
3. Il collegio ha disposto farsi luogo a motivazione semplificata.
4. Il ricorrente censura, sotto il profilo della violazione di norme di
vizio di motivazione, la valutazione in ordine alla sussistenza nella
specie di circostanze idonee ad escludere la presunzione di sofferenza e
disagio per la protrazione del processo oltre il limite di durata
ragionevole. Deduce che la ritardata presentazione di istanze
sollecitatorie non toglie il dovere della Amministrazione di dare pronta
risposta alla richiesta di giustizia, nè giustifica la presunzione di carenza
di interesse del cittadino alla decisione.
5. Tali doglianze sono fondate. La sofferenza morale per l’eccessivo
protrarsi del processo, quale conseguenza normale di tale irragionevole
durata, non può, senza incorrere in contraddizione, essere
disconosciuta alla parte che si è vista rigettare la propria domanda; né
per il solo fatto che abbia tardato a presentare istanze sollecitatorie:
tale circostanza, per consolidato orientamento di questa Suprema
Corte a seguito della nota S.U.n.28507/05, può assumere rilevanza
solo ai fini dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio
non patrimoniale, non già per escluderlo, atteso che l’omessa
presentazione di istanze sollecitatorie non sospende né differisce il
dovere dell’Autorità adita di provvedere tempestivamente sull’istanza
di giustizia (cfr.fra molte: n.28428/08; n.25518/10). L’accoglimento del
ricorso segue dunque di necessità.
6. Il provvedimento impugnato è pertanto cassato, e, non essendo
necessari ulteriori accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel
merito a norma dell’art.384 c.p.c.
Ric. 2011 n. 00393 sez. M1 – ud. 05-10-2012
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diritto (art. 2 legge n.89/2001, art.6.1 della C.E.D.U.) e sotto quello del
7.
Considerato che il processo presupposto si è protratto
complessivamente per circa quattordici anni sino alla proposizione
della domanda di riparazione, va osservato come la Corte E.D.U. (le
cui pronunce costituiscono come noto un fondamentale punto di
riferimento per il giudice nazionale nella interpretazione delle
davanti alle giurisdizioni amministrative nei quali gli interessati —come
nella specie- non risultavano aver sollecitato la trattazione c/o
definizione del processo mostrando di avervi scarso interesse, ha
liquidato un indennizzo forfetario per l’intera durata del giudizio che,
suddiviso per il numero di anni, ha oscillato tra gli importi di 350,00
e quello di
550,00 per anno (cfr.procedimenti 675/03; 688/03 e
691/03; 11965/03), pur se in qualche caso non è mancata una
liquidazione superiore. Alla luce di tali orientamenti della Corte di
Strasburgo, dettati in casi analoghi, ritiene il collegio che l’importo
complessivo dell’indennizzo debba essere fissato, in relazione ad un
giudizio durato quattordici anni, in modo da non scendere al di sotto
della soglia di E 7.000. Il rispetto dell’obiettivo di assicurare un serio
ristoro alla violazione in esame, alla stregua dei principi elaborati in
sede europea, impone dunque di liquidare in tale misura la riparazione
dovuta al ricorrente.
8. A tale somma debbono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda
e, in ragione della soccombenza, le spese del doppio grado, che si
liquidano come in dispositivo tenendo conto, per il giudizio di
cassazione (efr.S.U.n.17406/12), di quanto stabilito dal D.M. 20 luglio
2012 in attuazione dell’art.9 comma 2 D.L. ri.1 /2012 conv. in Legge
n.271/2012 (in particolare dei parametri indicati dalla Tabella AAvvocati per lo scaglione di riferimento, dei criteri di valutazione
previsti dall’art.4 e della riduzione prevista dall’art.9 del Decreto citato).
Ric. 2011 n. 00393 sez. M1 – ud. 05-10-2012
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disposizioni della C.E.D.U.) in numerosi giudizi di lunga durata
4’P-V
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e,
decidendo nel merito, condanna il Ministero della Economia e Finanze
al pagamento in favore del ricorrente della somma di C 7.000,00 oltre
gli interessi legali dalla domanda e le spese, che liquida, quanto al grado
per diritti- oltre spese generali ed accessori di legge, e quanto al grado
di legittimità in C 506,25 per compenso e C 100,00 per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione 6/1 della
Corte di Cassazione, il 5 ottobre 2012
L’estensore
di merito, in complessivi C 1140,00 -di cui C 490 per onorari e C 600