Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8529 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 04/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31806/2006 proposto da:

M.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 19, presso l’avvocato RIITANO Bruno, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato RIITANO ADOLFO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso l’avvocato

FRETTALI CLEMENTI Massimo, che lo rappresenta e difende, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3015/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/12/2009 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato RIITANO BRUNO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato CAFFARELLI FRANCESCO, per

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza non definitiva in data 8/11/2002, il Tribunale di Roma pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra M.E. e B.F..

Con sentenza definitiva in data 12/11/2003, il Tribunale di Roma rigettava la domanda di assegno di divorzio proposta dalla M..

Avverso tale sentenza proponeva appello la M., lamentando l’omessa valutazione da parte del Tribunale delle istanze da essa formulate e il mancato confronto tra le condizioni economiche dei coniugi.

Costituitosi il contraddittorio, il B. chiedeva rigettarsi l’appello.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 4/4-21/6/2006, rigettava l’appello.

Ricorre per cassazione la M., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il B., che ha depositato memoria difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile per inadeguatezza dei quesiti formulati, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., ancora vigente per i rapporti pregressi.

Il ricorrente formula dieci quesiti, a fronte di un unico motivo, ancorchè articolato, e fondato su violazione di legge e omessa motivazione della pronuncia impugnata. Ci si chiede se il tenore di vita condotto in costanza di matrimonio debba essere garantito da parte del coniuge “colpevole” e se tale tenore possa desumersi dalle condizioni reddituali dei coniugi; se l’esercizio del potere di disporre indagini mediante polizia tributaria debba seguire la previa valutazione della “concludenza” delle esigenze istruttorie; se il rigetto dell’istanza relativa all’assegno, per mancata dimostrazione dei presupposti, imponga al giudice l’obbligo di accertamenti d’ufficio; se il giudice abbia l’obbligo di motivare sulla rilevanza e concludenza della non ammissione degli accertamenti di ufficio; se il non disporre del godimento di un lussuoso appartamento e di ville costituisca deterioramento del tenore di vita del coniuge; se abitare in appartamento modesto costituisca espressione del deterioramento suindicato; se le presunzioni possono essere considerate dal giudice ai fini di accertamento di tale deterioramento; se l’avvenuta vendita di beni immobili al fine di sottrarsi agli obblighi verso il coniuge imponga al giudice di disporre accertamenti d’ufficio, se costituisca vizio logico e giuridico il non accertamento dei redditi, mediante indagine d’ufficio; se il giudice, in caso di contestazione tra le parti abbia l’obbligo di disporre accertamenti d’ufficio.

Come si vede, i quesiti sono generici, talora non pertinenti e mai chiaramente correlati con aspetti specifici della decisione e dei motivi del ricorso; manca altresì qualsiasi riferimento a norme giuridiche (tra le altre, v. Cass. n. 17064 del 2008; n. 5471 del 2008; S.U. n. 26020 del 2008; S.U. n. 18759 del 2008). Mancano altresì, la “sintesi” necessaria per i quesiti relativi all’omessa motivazione; il riferimento, assai limitato alla fattispecie concreta è comunque del tutto privo di ogni richiamo al fatto controverso e ai profili di rilevanza di tale fatto (al riguardo, Cass. n. 16528 del 2008).

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 1.300,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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