Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8529 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 06/05/2020), n.8529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18309/2018 proposto da:

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA N. 6, presso lo

studio dell’avvocato MIRKO ARENA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.T., T.G., C.G., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA GREGORIO VII 466, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE SALVATORE COSSA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MASSIMILIANO CAMPEIS;

– controricorrenti –

e contro

M.T., T.G., C.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 161/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 23/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Dott. BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ARENA MIRKO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE COSSA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La domanda risarcitoria di C.G. e M.T., genitori adottivi della decenne C.D.A., dei nonni paterni, della nonna materna T.G. e degli zii paterni e materni, formulata per l’investimento mortale – in data (OMISSIS) – della bambina, a bordo di una bicicletta, da parte della vettura di proprietà di Z.G. ed assicurata per la r.c.a. dalla Fondiaria-SAI ass.ni spa, dapprima respinta integralmente dal Tribunale di Udine per ritenuta esclusiva colpa della giovane vittima, fu invece accolta sul gravame proposto dai genitori e da T.G. e da C.A., sia pur limitatamente ai primi ed alla nonna materna.

2. La Corte di appello di Trieste condannò infatti solidalmente le convenute originarie al risarcimento dei danni non patrimoniali, quantificandoli in Euro 257.000,00 in favore del padre, in Euro 362.500,00 in favore della madre ed in Euro 136.320,00 in favore della T., oltre ai danni patrimoniali patiti dal primo per circa 5.000 Euro ed agli accessori ed alle spese di lite del doppio grado, comprese quelle di consulenze tecniche di ufficio già liquidate e quelle di parte.

3. In particolare, la responsabilità esclusiva della Z. fu desunta dalla sentenza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., pronunciata a suo carico, una volta ricostruito il sinistro come ascrivibile alla disattenzione della conducente della vettura, impegnata ad effettuare una manovra di sorpasso non solo vietata, in quanto eseguita in prossimità di un’intersezione, ma soprattutto posta in essere senza accertare se questa potesse essere effettuata in sicurezza e senza creare pericoli; e si precisò che l’ombra gravante sul tratto di strada interessato dal sinistro non avrebbe potuto considerarsi un’esimente, ma anzi un motivo di maggiore attenzione.

4. Per la cassazione della sentenza di secondo grado, pubblicata il 23/04/2018 col n. 161 ed indicata come notificata il 27/04/2018, la UnipolSAI ass.ni spa (succeduta già in grado di appello all’originaria convenuta Fondiaria SAI ass.ni) ricorre, con atto articolato su sei motivi, notificandolo a mezzo p.e.c. il 06/06/2018 solo agli originari appellanti ( C.G., M.T., T.G. ed C.A.), riferendo nell’intestazione del ricorso il difensore della ricorrente di esserlo stato già pure della Z. nei precedenti gradi; notificano a mezzo p.e.c. unitario controricorso C.G., la M. e la T., dichiarando anche l’intervenuto decesso di C.A..

5. In esito all’adunanza camerale del 12/04/2019, prodotte dalle parti memorie, è pronunciata ordinanza interlocutoria 23/07/2019, n. 19934, di rimessione alla pubblica udienza: per la quale la ricorrente e le controricorrenti depositano, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., ulteriori memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, va esclusa la rilevanza dell’eventuale irritualità o perfino della carenza dell’instaurazione del contraddittorio davanti a questa Corte nei confronti di Z.G., litisconsorte necessaria in quanto proprietaria del veicolo che causò il sinistro, non raggiunta da alcuna notifica del ricorso e certamente non bastando a quel fine la circostanza che l’avvocato che ha formato quest’ultimo ne sia stato procuratore e difensore nei gradi pregressi: tanto non implicando, intuitivamente, l’instaurazione di alcun contraddittorio nei confronti di lei.

2. Se è vero che comunque la notifica doveva aver luogo alla detta parte, essa poteva aver luogo o a mani dello stesso notificante ove non vi fosse una situazione di conflitto di interessi (che la giurisprudenza di legittimità ha configurato in situazioni obiettivamente peculiari, alle quali, in difetto di elementi caratterizzanti, non pare riconducibile la fattispecie in esame; e tanto se non altro perchè l’eventualità che la madre della piccola vittima potesse essere corresponsabile avrebbe a tutto concedere fondato l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, a suo carico), oppure alla parte di persona, ma non poteva di certo mancare del tutto.

3. E tuttavia, per il principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826, di non necessità di attività processuali di cui sia evidente la superfluità in rapporto all’esito del giudizio di legittimità, dall’integrazione del contraddittorio o dalla rinnovazione della notificazione del ricorso al litisconsorte necessario pretermesso può prescindersi, non solo nei casi di inammissibilità del ricorso, ma pure in quelli di infondatezza: situazione che, come si viene ad argomentare, sussiste nella specie.

4. Irrilevante è pure, vista la ritualità dell’instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti con notifica del ricorso al suo procuratore regolarmente costituito in grado di appello (se non anche attesa la non operatività dell’istituto dell’interruzione nel giudizio di legittimità), la notizia del sopravvenuto decesso di C.A., originario attore e poi appellante, uscito peraltro soccombente anche in secondo grado sulla sua pretesa risarcitoria.

5. Possono quindi esaminarsi i motivi di ricorso, ad iniziare dal primo, col quale si deduce un “error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per mancata declaratoria della nullità della citazione e del mandato per conflitto di interessi”: in quanto già in primo grado si era lamentato il conflitto di interessi per potenziale concorso di colpa del genitore vigilante.

6. Il motivo è inammissibile, perchè la relativa doglianza è formulata in ricorso in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6: infatti, la parte – cui i controricorrenti obiettano appunto di non avere reagito in sede di gravame di merito alla mancata pronuncia sul punto ad opera del tribunale – non deduce in ricorso in quale sede processuale la questione sarebbe stata sottoposta non solo e non tanto al giudice di primo grado, ma anche, sia pure sotto forma di riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., a quello di appello; anzi, dall’esposizione del fatto, ove si riferisce essere stato l’appello basato su due motivi, sembrerebbe proprio che la questione non sia stata devoluta al giudice d’appello; ed a prescindere dalla già vista constatazione della non configurabilità, se non altro allo stato degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte per come riportati in ricorso, di una fattispecie di tal fatta (perchè l’eventualità che la madre della vittima potesse essere corresponsabile avrebbe a tutto concedere fondato l’applicazione dell’art. 1227 c.c., comma 1, a suo carico, ma non generato alcun conflitto di interessi in senso tecnico).

7. Col secondo motivo la ricorrente deduce “falsa applicazione dell’art. 2054 c.c., comma 1 e violazione dell’art. 145 C.d.S., commi 2 e 6, nonchè dell’art. 1227 c.c.”: al riguardo rimarcando che le controparti avevano sempre sostenuto solo un concorso di colpa e non pure la responsabilità esclusiva dell’avversaria; sicchè male è stata applicata la presunzione di responsabilità ed è mancato il riconoscimento della condotta gravemente colposa pure della ciclista vittima del sinistro, che non ha concesso la dovuta precedenza.

8. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato: dagli atti di causa come riprodotti in quelli legittimamente esaminabili da questa Corte risulta che gli attori hanno sempre invocato la colpa esclusiva o altamente prevalente dell’investitrice e comunque l’accertamento del giudice del merito ha riguardato la ricostruzione in fatto della dinamica, sicchè l’esito può adeguatamente avere comportato l’individuazione in quella della convenuta originaria della condotta di per sè sola idonea a causare il sinistro; quanto all’ultimo aspetto, non solo il motivo è formulato in maniera non specifica, ma involge valutazioni di merito o fatto, non censurabili nella specie in quanto scevre da quei soli gravissimi vizi riconosciuti soli a rilevare da Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014.

9. Col terzo motivo la UnipolSAI ass.ni adduce “mancanza ex art. 360, n. 4, del minimo costituzionale di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e per la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”: nella sostanza, si argomenta per la mera apparenza degli argomenti in base ai quali concludere, anche contro le conclusioni di alcuni degli atti del procedimento penale, per la colpa esclusiva dell’investitrice; e col quarto motivo è lamentata una “omessa valutazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del fatto decisivo assolutamente omesso” del passaggio di altra vettura.

10. I due motivi, se non inammissibili per investire direttamente la complessiva ricostruzione in fatto operata dal giudice del merito, sono comunque infondati, visto che la motivazione c’è ed è, nei suoi passaggi logici, pienamente comprensibile, mentre anche del fatto del transito di altra vettura la corte territoriale ha tenuto conto (a pag. 23, paragrafi dal secondo in poi), nella ricostruzione della condotta dell’originaria convenuta.

11. Col quinto motivo è dedotta “violazione di legge nella determinazione del quantum debeatur ex art. 360 c.p.c., n. 3, in violazione del criterio equitativo”, sul presupposto che sarebbe stata malamente pretermessa la circostanza che i genitori si erano ripresi subito dalla sciagura come dimostrato dalla pronta adozione di un altro bambino e che comunque molte delle voci di danno erano eccessive anche rispetto alle tabelle Milano.

12. Il motivo è, nel suo complesso, infondato: premesso che non è dedotta alcuna violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, neppure davanti al tenore assertivo della motivazione, sono prospettate invece una serie di risultanze istruttorie che avrebbero dovuto giustificare una diversa soluzione e, dunque, il motivo sollecita preventivamente una valutazione della quaestio facti rilevante per l’esercizio del potere di liquidazione del danno.

13. Ma, da un lato, non può dirsi brevissimo il tempo comunque passato insieme, tenuto conto pure dei contatti precedenti la formalizzazione dell’adozione e l’inizio materiale della convivenza e, dall’altro, rimane insuperabile la genericità delle contestazioni sul quantum, restando esclusa, se non altro in tesi ed alla stregua del concreto contenuto delle censure, la duplicazione delle valutazioni equitative; nè l’entità la quantificazione in concreto operata, sebbene obiettivamente elevata, non si atteggia pure come manifestamente od evidentemente sproporzionata od implausibile.

14. Ed è noto che la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. pura, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicchè, pur nell’esercizio di un potere di carattere ampiamente discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento (Cass. 13/09/2018, n. 22272; Cass. ord. 20/06/2019, n. 16595).

15. Pertanto, la censura in sede di legittimità di una valutazione equitativa del danno è ammessa in caso di omessa enunciazione dei criteri in motivazione, oppure di loro manifesta incongruità rispetto al caso concreto, oppure di radicale contraddittorietà, oppure di macroscopica contrarietà a dati di comune esperienza, ovvero ancora tali da condurre ad una quantificazione particolarmente ed evidentemente sproporzionata per eccesso o per difetto (Cass. ord. 25/05/2017, n. 13153; Cass. 08/11/2007, n. 23304): e, nella specie, difettano tutti tali presupposti, per la congruenza della complessiva loro valutazione.

16. In conclusione, inammissibile il primo motivo ed inammissibili o infondati gli altri, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti e tra loro in solido, atteso il pari interesse in causa.

17. Infine, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, tra loro in solido, liquidate in Euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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