Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8528 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4039 – 2013 proposto da:

P.G. ((OMISSIS)) legale rappresentante pro tempore del

(OMISSIS) del COMUNE di VIETRI di POTENZA, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUIGI BOCCHERINI 3, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELLO GLINNI, rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTINA

BONOMI giusta procura speciale del 15.2.2016 per Dottoressa

B.S., Notaio in Potenza, Rep.n. 68594;

– ricorrente –

contro

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX

SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato GIANLUIGI MATTEO

PUGLIESE (Studio Ughi e Nunziante), rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MATTEO PUGLIESE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 203/2012 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 13/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO MATTEO PUGLIESE, difensore del

controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.C., quale proprietario di alloggio, conveniva nel 1993 in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza P.G. nella qualità di amministratore del Condominio – Unità minima di intervento (OMISSIS).

L’attore, in dipendenza della ricostruzione, ai sensi della L. n. 219 del 1981, dell’immobile danneggiato dal terremoto chiedeva il risarcimento dei danni subiti sia per il mancato godimento del proprio immobile, sia per la radicale trasformazione dello stesso, spostato dall’originario sito, con riduzione di valore e perdita di una soffitta di sottotetto e di un terrazzo.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 10312/2005, dichiarava il difetto di legittimazione passiva del P.G., in quanto costituitosi in proprio e non quale rappresentante del condominio, e condannava l’ente di gestione al pagamento delle somme di Euro 29.396,44 e di Euro 15.493,50 – a titolo di risarcimento danni – rispettivamente per il mancato godimento e per la subita perdita del lastrico solare.

Con sentenza n. 203/2012 la Corte di Appello di Potenza, decidendo sui gravami avverso la sentenza del Tribunale di quella Città interposti dal (OMISSIS) e da P.C., rimetteva la causa al Tribunale di prima istanza ai sensi dell’art. 354 c.p.c., con condanna del P.C. alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio.

In particolare e per quanto rileva nel presente giudizio la Corte potentina fondava la propria decisione sul fatto che “in primo grado aveva partecipato al giudizio in proprio P.G.” che era “solo uno dei litisconsorti necessari”.

Per la cassazione della sentenza della Corte territoriale P.G. ha proposto ricorso fondato su cinque ordini di motivi e resistito da controricorso di P.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 183 e 91 c.p.c..

In motivo, nella sostanza, si incentra sulla deduzione (senza allegazione dell’atto di costituzione) che il P.G. medesimo si era costituito come rappresentante condominio, spiegando riconvenzionale nell’interesse delle quote dei condomini.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 267 c.p.c..

Il motivo, svolto in via del tutto ipotetica, appare addurre che, in conseguenza della eventuale costituzione del P.G. in proprio e non in rappresentanza del condominio, sussisteva l’obbligo del cancelliere di dover avvisare e dare notizia ex art. 267 c.p.c., comma 2, alle altre parti.

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 354 c.p.c., lamentando – in particolare – la contraddizione sentenza di appello laddove parlerebbe di P. come costituito per condomino e poi come costituito uti singulis.

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di omessa e contraddittoria motivazione quanto alla ritenuta natura della costituzione del P.G. in proprio e non come amministratore del condominio.

5. – Con il quinto motivo del ricorso si deduce l’omessa e contraddittoria motivazione in relazione all’individuazione dell’atto o verbale indicante il titolo legittimante la costituzione del P.G..

6. – Doverosamente esposti (in sintesi) i motivi del proposto ricorso la Corte deve osservare quanto segue.

Il P.G. ha eccepito la carenza di interesse del ricorrente e richiesto la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso.

L’eccezione va accolta.

La ratio innegabile della gravata decisione ed il fatto comunque decisivo e rilevante per il giudizio (attesa la natura della proposta domanda) è la necessaria integrazione del contraddittorio, ab origine, di tutti i condomini e non di uno solo di essi o del singolo amministratore condominiale. Orbene non è dato rinvenire interesse alcuno al presente ricorso rivestito dall’odierno ricorrente.

Quest’ultimo, uscito finanche vincitore quanto alla regolamentazione delle spese di cui alla gravata decisione, non appare in nulla pregiudicato – e come singolo condomino e come amministratore condominiale – all’esito della regressione del giudizio per l’anzidetta necessaria integrazione del contraddittorio disposta dall’impugnata sentenza.

E’ pertanto di tutta evidenza l’eccepita carenza di interesse al ricorso.

Quest’ultimo va, pertanto, dichiarato inammissibile con conseguente condanna alle spese del giudizio determinante così come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento in favore del contro ricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello tesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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