Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8528 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 27/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8528

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23413/2018 proposto da:

L.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

AQUILINA VALERIA BAFFA;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso

lo studio dell’avvocato MARIA LUCIA SCAPPATICCI, rappresentata e

difesa dall’avvocato SERGIO CAMPISE;

– controricorrente –

e contro

GGL GRUPPO GENERALI LIQUIDAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 16/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento 1 motivo con

assorbimento del 2 motivo;

udito l’Avvocato BAFFA AQUILINA VALERIA;

udito l’Avvocato SCAPPATICCI MARIA LUCIA per delega.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.F. ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro che aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Cosenza con la quale era stata respinta la domanda da lui avanzata per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso il (OMISSIS).

1.1. Il ricorrente aveva agito in giudizio evocando la GGL Gruppo Generali Spa, in qualità di compagnia designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, in quanto il veicolo antagonista – in tesi, esclusivo responsabile della causazione del sinistro – era rimasto ignoto; ed i giudici di merito avevano rigettato la domanda, con motivazione sostanzialmente conforme, ritenendo che la dinamica dell’incidente dedotta non fosse stata dimostrata, in quanto, per ciò che qui interessa, l’unico soggetto presente ai fatti, sulla cui testimonianza si basava la tesi prospettata, era il terzo trasportato sopravvissuto al sinistro. La deposizione doveva, quindi, ritenersi nulla in ragione della sua incapacità a deporre ex art. 246 c.p.c., eccepita dalla controparte.

1.2. Il ricorrente chiede espressamente a questa Corte di chiarire:

a. “se ed in che termini l’eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., non seguita dalla eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c., abbia del tutto sanato la presunta incapacità stessa, ritenendo l’an provato, anche per facta concludentia, alla luce dell’attività istruttoria comunque disposta dal giudicante (nella specie nomina del CTU medico legale);

b. “se ed in che termini l’eccezione di incapacità a testimoniare del teste G.M. ex art. 246 c.p.c., non seguita dalla necessaria eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c., sia infondata non avendo il medesimo mai avuto alcun interesse, neppure mediato, sia nel giudizio penale precedente che in quello civile successivo attualmente celebrato”.

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 246 e 157 c.p.c..

1.1. In particolare, lamenta che:

a. la Corte territoriale, nel ritenere che l’eccezione di nullità potesse essere ricondotta a quella di incapacità a deporre, era incorsa in un errore interpretativo delle norme richiamate: assume, al riguardo, che le due eccezioni erano state erroneamente ritenute equivalenti con riferimento ad un precedente di legittimità travisato (cfr. Cass. 18036/2014 richiamata in sentenza) e che l’eccezione di nullità non poteva essere “presunta” nè oggetto di elaborazione ermeneutica ma doveva essere espressamente e letteralmente prospettata (primo motivo);

b. il percorso argomentativo della Corte era viziato in quanto partiva dal presupposto che il teste G. fosse incapace a deporre, essendo “terzo trasportato”: assume che egli non era portatore di alcun interesse nel presente giudizio, essendo stato integralmente risarcito per i danni riportati nel medesimo incidente ben prima dell’inizio della presente controversia che era stata intentata nei confronti di un soggetto giuridico diverso (la compagnia designata dal FGVS) da quello evocato in giudizio nella causa che lo vedeva come attore, e cioè la sua compagnia di assicurazione in quanto conducente (secondo motivo).

1.2. I due motivi, intrinsecamente connessi, postulano l’affermazione di principi di diritto autonomi: la seconda censura, tuttavia, deve ritenersi inammissibile in quanto risulta prospettata per la prima volta in questa sede.

1.3. Con essa si chiede a questa Corte, da una parte, di chiarire se il testimone che corrisponda alla figura del terzo trasportato sia sempre incapace a deporre, ex art. 246 c.p.c., sul presupposto che, anche nei casi in cui egli sia stato risarcito, possa avere un interesse in causa; e, dall’altra, con particolare riferimento al caso in esame, viene evidenziata la peculiare situazione processuale in relazione alla quale l’azione risarcitoria già proposta in separata sede dal testimone attenga alla sua peculiare posizione (di terzo trasportato) e veda come parte convenuta una diversa compagnia di assicurazione (cioè quella del vettore, odierno ricorrente), laddove il presente giudizio era stato proposto nei confronti della compagnia designata dal FGVS, in qualità di soggetto tenuto al risarcimento in tutte le ipotesi normativamente previste.

1.4. Si osserva, al riguardo, che tale censura risulta nuova e non può, dunque, essere esaminata: i motivi d’appello prospettati nella sentenza impugnata, infatti, non richiamano affatto la contestazione della capacità del teste, riguardando soltanto (cfr. pag. 4 primo e secondo cpv sentenza impugnata):

a. il rapporto fra eccezione di incapacità ed eccezione di nullità;

b. la critica della sentenza di primo grado relativa all’omessa produzione degli atti del procedimento penale di cui non si conosceva l’esito.

1.5. Nè il ricorso riporta, in termini di autosufficienza, la corrispondente censura, in ipotesi non esaminata dalla Corte territoriale; nè tanto meno allegazioni specifiche in ordine all’azione risarcitoria che il teste avrebbe proposto nei confronti del ricorrente e della sua compagnia di assicurazione.

2. Il primo motivo, invece, è infondato.

2.1. Questa Corte, infatti, ha avuto modo di chiarire che:

a. le disposizioni limitative della capacità dei testi a deporre non costituiscono norme di ordine pubblico, ma sono dettate nell’esclusivo interesse delle parti che possono, pertanto, del tutto legittimamente rinunciare, anche tacitamente, per effetto di un comportamento concludente, a proporre la relativa eccezione, e tale rinuncia possono manifestare anche successivamente alla proposizione ed al rigetto dell’eccezione stessa, facendo acquiescenza al provvedimento di rigetto (non riproponendo, ad esempio, in sede di precisazione delle conclusioni l’eccezione di incapacità già in precedenza rigettata dal G.I.: cfr. al riguardo, Cass. 5925/1999);

b. “l’incapacità a testimoniare, prevista dall’art. 246 c.p.c., che si identifica con l’interesse a proporre la domanda o a contraddirvi di cui all’art. 100 c.p.c., determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d’ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell’espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2. Qualora, per difetto di eccezione o per rigetto della medesima, la testimonianza resti validamente acquisita al processo, non resta tuttavia escluso il potere del giudice di procedere alla valutazione della deposizione, sotto il profilo dell’attendibilità del testimone, tenendo conto anche della situazione potenzialmente produttiva di incapacità.” (cfr. Cass. 11377/2006).

2.2. Tale ultimo principio rappresenta il fondamentale punto di partenza del percorso logico da seguire sulla peculiare questione: l’incapacità del testimone, infatti, è disciplinata da una norma specifica in materia di prova testimoniale (art. 246 c.p.c.) che, come tale, è una norma sul procedimento civile e, dunque, disciplinatrice della “forma” del relativo atto processuale ai sensi dell’art. 156 c.p.c.. L’affidamento all’eccezione di parte della prospettazione dell’incapacità e, dunque, della deduzione della violazione della norma del procedimento, si risolve nella qualificazione di essa come eccezione di nullità ai sensi del citato art. 157 c.p.c., comma 1.

2.3. Tanto è vero che nell’ultimo arresto sopra richiamato, il problema viene affrontato nella prospettiva della “sanatoria”: e cioè nell’ipotesi in cui l’incapacità non venga eccepita, la nullità rimane sanata, restando comunque intatto il potere del giudice di valutare la deposizione alla luce dell’intero compendio probatorio. Tale principio è stato ribadito anche dalla successiva pronuncia secondo cui “la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l’assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2; qualora detta eccezione venga respinta, l’interessato ha l’onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo” (cfr. Cass.SU 21670/2013; ed, in termini, Cass. 23896/2016).

3. Tanto premesso, avuto riguardo al caso che si giudica, resta da chiarire se la deduzione della violazione dell’art. 246 c.p.c., eccepita dalla parte con l’affermazione della incapacità del teste, possa ritenersi idonea prospettazione dell’eccezione di nullità ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, oppure debba ritenersi che ad essa dovesse essere accompagnato il formale ed espresso rilievo della nullità, con la conseguenza che ai giudici d’appello sarebbe stato impedito di ritenerla eccepita.

3.1. Questa Corte ritiene di dover accedere alla prima opzione ermeneutica e di confermare il principio espresso dalla Corte territoriale.

Deve precisarsi, al riguardo, che l’arresto richiamato nella sentenza impugnata (Cass. 18036/2014) è stato interpretato in modo improprio, nonostante che le conclusioni che ne sono state tratte siano sostanzialmente condivisibili.

3.2. Con tale pronuncia, infatti, è stato affermato che l’eccezione di nullità della testimonianza per incapacità a deporre deve essere sollevata immediatamente dopo l’escussione del teste ovvero, in caso di assenza del procuratore della parte all’incombente istruttorio, entro la successiva udienza, restando, in mancanza, sanata; ed è stato anche precisato che non assume rilievo che la parte abbia preventivamente (cioè prima dell’assunzione) formulato, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., una eccezione d’incapacità a testimoniare in quanto essa non include l’eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante la previa opposizione.

3.3. In buona sostanza, il principio si limita ad affermare che la preventiva eccezione d’incapacità a testimoniare, proposta a norma dell’art. 246 c.p.c., non possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione (Cass. 01.07.2002, n. 9553; e Cass. 07.08.2004, n. 15308).

3.4. La vicenda processuale in esame, tuttavia, presenta connotati diversi da quelli vagliati dalla giurisprudenza testè richiamata, riguardante casi in cui, dopo l’escussione del testimone, la parte che ne aveva anteriormente rilevato l’incapacità prima dell’assunzione, non aveva reiterato l’eccezione: nella presente controversia, infatti, l’incapacità a deporre è stata sollevata (addirittura) prima dell’ordinanza istruttoria con la quale il giudice di primo grado si è pronunciato sull’ammissione delle prove, ma – ed è questo che assume rilievo decisivo – è stata anche reiterata dopo l’escussione del teste.

3.5. Al riguardo, da una parte, soccorre il risalente arresto che ha affrontato nitidamente la questione delle cadenze temporali della eccezione in esame ed ha affermato che “la nullità della testimonianza resa da persona incapace ex art. 246 c.p.c., deve essere eccepita subito dopo l’espletamento della prova, ai sensi dell’art. 157 c.p.c., comma 2, salvo in caso in cui il procuratore della parte interessata non sia stato presente all’assunzione del mezzo istruttorio, nella quale ipotesi la nullità può essere eccepita nell’udienza successiva, senza che la preventiva eccezione d’incapacità di testimoniare a norma dell’art. 246 cit. possa ritenersi comprensiva dell’eccezione di nullità delle testimonianze comunque ammesse ed assunte nonostante quella previa opposizione. (Cass. 7869/1990), chiarendo, in motivazione, che “l’interesse ad eccepire o non la nullità delle due testimonianze in questione poteva dunque sorgere nella parte soltanto dopo la loro assunzione, quando, cioè, fosse risultato se ed in qual misura esse erano sfavorevoli alla sua tesi difensiva. Come, infatti, la già opposta eccezione preventiva d’incapacità testimoniale non avrebbe potuto impedire alla parte di utilizzare a suo vantaggio le risultanze eventualmente favorevoli delle deposizioni, così, in caso di esito non favorevole della prova, soltanto con una tempestiva eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c., comma 2, la parte avrebbe potuto evitare la decadenza, avendo la precedente eccezione ormai esaurito ogni suo effetto”; e, dall’altra ricorre l’esigenza di giungere a soluzioni interpretative che si discostino da vuoti formalismi, dando spazio alle intenzioni manifestate dalle parti in modo evidente e non equivoco.

3.6. Si osserva, infatti, che nel caso di specie – alla luce di quanto osservato sopra nel paragrafo 2.2. – l’incapacità rilevata all’esito dell’assunzione del teste non poteva che apprezzarsi, in termini di significato processuale, come deduzione della nullità dell’atto istruttorio: ragione per cui, anche se la difesa della compagnia aveva letteralmente denunciato l’Incapacità” del teste, le conseguenze processuali del suo rilievo, rimesse alla decisione del giudice, non potevano che essere considerate come dirette ad ottenere la dichiarazione di nullità della deposizione. Venne, dunque, formulata un’eccezione di nullità vera e propria.

Se ve ne fosse bisogno, a quanto osservato sopra nel paragrafo 2.2. si potrebbe aggiungere il rilievo del principio di cui all’art. 121 c.p.c.: è sufficiente osservare che lamentare l’incapacità di un teste dopo la sua assunzione è certamente manifestazione verbale idonea ad evidenziare che quel teste è stato assunto contra legem e, dunque, in modo nullo, perchè il compimento di un atto processuale senza il rispetto della regola normativa si presta solo ad essere apprezzato come nullità ai sensi dell’art. 156 c.p.c., già citato.

Tale rilievo rende anche superfluo rimarcare che nel caso di specie, per quanto risulta affermato dalla sentenza impugnata, la difesa della Compagnia accompagnò la deduzione della incapacità anche con la richiesta dello “stralcio della prova oggi assunta dagli atti del giudizio”: affermazione che, pur non evocando espressamente la nullità, bene avrebbe potuto essere intesa proprio in tal senso, sempre ex art. 121 cpv. Ma, si ribadisce, la mera deduzione della incapacità del teste fu già idonea manifestazione della proposizione della eccezione di nullità.

3.7. E’ poi appena il caso di rilevare che risulta rispettato il principio di posteriorità postulato dall’art. 157 c.p.c., comma 2, che trova la sua logica (per considerare insufficiente l’eccezione preventiva di incapacità) nella circostanza, sopra evidenziata, che dopo l’escussione, la parte contro la quale la testimonianza è stata dedotta potrebbe, in ipotesi, non avere interesse a sollevarla, ove dalle dichiarazioni del testimone incapace possa trarre vantaggio per la propria tesi difensiva.

Si deve dunque concludere che, nel caso di specie, l’eccezione di incapacità a testimoniare ribadita dopo l’escussione del teste deve essere considerata equivalente ad una eccezione di nullità, soddisfacendo la ratio delle cadenze processuali previste dall’art. 157 c.p.c..

3.8. Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di deposizione testimoniale, l’eccezione di incapacità a deporre, sollevata nel rispetto dell’art. 157, comma 2, all’esito dell’escussione del teste si deve intendere come idonea manifestazione della proposizione di una eccezione di nullità della prova assunta, non essendo necessario a questo scopo una doppia formale espressione deduttiva di “incapacità e, quindi, nullità”.

4. Infine, l’ultimo profilo della censura – secondo il quale la Corte avrebbe erroneamente deciso non tenendo conto che, a seguito dell’eccezione di incapacità, il giudice aveva disposto la CTU ed aveva, dunque, in tal modo, escluso la nullità della deposizione – risulta inammissibile per difetto di autosufficienza: esso, infatti, non corrisponde ad un motivo d’appello, visto che la sentenza non lo menziona e manca nel ricorso nel quale la censura, in ipotesi proposta nel gravame, non è stata affatto riportata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. La novità della specifica questione affrontata, consente la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto, ricorso ammesso al gratuito patrocinio.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA