Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8527 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4015-2013 proposto da:

T.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

SALARIA 332, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DE MAJO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO

44, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO, che lo

rappresenta e difende;

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BENEDETTO CROCE 49 SCE/1,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PIETRANGELI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2222/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE DE MAJO, difensore del ricorrente, che si

è riportato agli atti ed ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato DOMENICO MASTROSTEFANO e l’Avvocato ALESSANDRO

PIETRANGELI, difensori dei controricorrenti, che si sono riportati

agli atti depositati ed hanno chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

T.M., in proprio e nella qualità di amministratore del (OMISSIS) conveniva, con citazione del 25 febbraio 1994, innanzi al Tribunale di questa stessa Città M.M., già amministratore, fino al 10 aprile 1992, del medesimo condominio, scissosi per scioglimento di precedente unico condominio inglobante anche l’edificio ubicato al n. 50 della stessa via.

L’attore chiedeva la condanna del convenuto a rendere il conto della sua gestione ed a restituire le somme dovute.

Il M. contestava l’avversa domanda e ne chiedeva il rigetto.

L’adito Tribunale, con sentenza n. 243/2005, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al rimborso in favore del Condominio di somme non riscontrate consistenti in Lire 25milioni, oltre interessi e spese di lite.

Avverso la suddetta decisione il M. interponeva appello resistito dal T., che insistava per il rigetto del gravame. L’adita Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 2222/2012, in accoglimento del gravame ed in riforma dell’impugnata sentenza, rigettava la domanda in origine proposta dal T. e condannava lo stesso alla refusione delle spese del doppio grado del giudizio.

La sentenza, per quanto rileva in questa sede, accogliendo il secondo ed il terzo motivo di appello, riteneva – in sostanza – che il M. aveva assolto al proprio obbligo di rendiconto presentando il bilancio all’assemblea e che la somma di fondo cassa costituiva una erronea partita solo contabile e mai esistita.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte territoriale ricorre il T. con atto affidato ad otto ordini di motivi e resistito dalla parte intimata con controricorso.

L’intimato condominio ha depositato controricorso “al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione”.

Ha depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., memoria il M..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di motivazione incongrua e contraddittoria su un punto assolutamente decisivo della controversia.

Il motivo appare incentrato sulla contestazione dell’affermazione, pure utilizzata nella gravata decisone, qualificata come “ineccepibile” e poi riportata testualmente, secondo la quale è “pacifico in dottrina e giurisprudenza che il singolo condomino può agire a tutela degli interessi comuni”.

Così come proposto il motivo è inammissibile in quanto teso alla detta mera contestazione e svincolato da una censura fattuale in ordine alla lamentata carenza motivazionale.

2. – Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 115 c.p.c..

3. – Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 1130 c.c..

4. – Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di motivazione gravemente incongrua e contraddittoria;

5. – Con il quinto motivo del ricorso si censura il vizio di ulteriore violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.. Il motivo è incentrato sulla errata applicazione della norma invocata in dipendenza della incongrua valutazione della mancata prova, da parte del M. (che non produceva nessun elemento giustificativo in proposito) quanto alla centrale vicenda del fondo cassa registrato in contabilità. In altre parole parte ricorrente intende sostenere che doveva essere M. a provare la “mancata consegna del fondo” e che, dalla ogni sua mancata allegazione in proposito, doveva essere tratto elemento di valutazione. Il motivo va accolto.

Va, infatti, evidenziato che -quanto alla valutazione dei prospetti contabili separatamente depositati dalle parti in causa- i medesimi prospetti erano identici in ogni loro punto ad eccezione del (contestato) fondo cassa.

Quest’ultimo, nel prospetto del M. risultava “restituito”, mentre in quello del T. veniva esposto come “da restituire”.

La difettosa valutazione probatoria emerge, quindi, dalla lettura delle stesse considerazione svolte dal CTU, il quale aveva affermato che le giustificazioni del M. non avevano trovato alcun riscontro.

Va, a tal proposito, evidenziato che nella fattispecie era il M. a dover essere ritenuto onerato della dimostrazione dei suoi assunti (e cioè che il fondo cassa era stati restituito).

Tanto a maggior ragione in dipendenza del fatto che lo stesso M. assumeva che il medesimo fondo cassa originario non gli era stato mai consegnato, ancorchè il medesimo fondo era di poi riportato nei vari documenti contabili degli esercizi succedutisi nel tempo.

Era, quindi, il M. a dover dimostrare di non aver ricevuto il fondo e la ragione per cui aveva continuato a registrarlo. In tali termini il motivo va ritenuto fondato e, quindi, accolto.

6. – Con il sesto motivo del ricorso si deduce il vizio di motivazione carente e/o assolutamente incongrua e contraddittoria laddove, in particolare, la gravata decisione Ritiene l’espletata CTU frutto di lavoro accertamento immune da censure e condivisibile, ma la disattende.

7. – Con il settimo motivo parte ricorrente lamenta ulteriormente il vizio di motivazione incongrua e contraddittoria riprendendo la già svolta censura in relazione alla valutazione della CTU comunque disattesa.

8. – Con l’ottavo motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

9. – Per effetto dell’accoglimento – secondo quanto prima innanzi affermato- del quinto motivo del ricorso – ritenuti assorbiti i rimanti motivi sub 2., 3., 4., 6., 7. ed 8. – l’impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma, che deciderà la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il quinto ed, assorbiti i rimanenti motivi, accoglie – in relazione al motivo accolto – il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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