Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8527 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8527

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1938/2018 proposto da:

S.U.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ROCCO TURI;

– ricorrente

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AUGUSTO

BEVIGNANI 12, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PALMA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO LAROCCA;

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BR, in persona del legale

rappresentante Dott. P.G., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato

FABIO FRANCESCO FRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO

MORGESE;

– controricorrenti –

e contro

GENERALI ITALIA ASSICURAZONI SPA, GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA,

ST.MA.;

– intimati –

nonchè da:

GENERALI ITALIA ASSICURAZONI SPA, in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta

difende unitamente all’avvocato VINCENZO BRUDAGLIO;

– ricorrente incidentale –

contro

S.U.E., ST.MA., GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA,

G.G., AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE BR (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 600/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 06/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

S.U.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi l’Azienda Unità Sanitaria Locale (OMISSIS) chiedendo il risarcimento del danno derivante da ritenzione urinaria da ipercorrezione da colposospensione ascrivibile all’intervento chirurgico patito nel (OMISSIS) presso il presidio ospedaliero di (OMISSIS), in assenza di valido consenso informato. La convenuta chiamò in causa i medici G.G., St.Ma. e D.P.F.. Furono chiamate in causa anche Groupama s.p.a. e Generali Italia s.p.a.. Il Tribunale adito, ascritta ai medici del presidio ospedaliero di (OMISSIS) la responsabilità nella misura del 7%, condannò l’ASL (OMISSIS) al pagamento della somma di Euro 27.000,00 oltre accessori. Avverso detta sentenza propose appello la S.. Con sentenza di data 6 giugno 2017 la Corte d’appello di Lecce rigettò l’appello, disponendo la compensazione delle spese processuali.

Osservò la corte territoriale, premesso che indispensabili erano stati l’intervento di isterectomia ed il trattamento di colpo sospensione secondo Burch, che, come evidenziato dalla CTU, la ipercorrezione rappresentava una complicanza costituente una indubbia inadempienza assistenziale di tipo commissivo la quale tuttavia non necessitava di una correzione necessariamente chirurgica, sicchè la condizione di acontrattilità della vescica non poteva ritenersi esclusiva conseguenza dell’intervento eseguito presso il presidio ospedaliero di (OMISSIS), avendo le cure eseguite nel (OMISSIS) dal Dott. H., specialista urologo svizzero, indubbiamente contribuito al danno. Aggiunse di condividere le conclusioni di CTU secondo cui, ove il danno biologico permanente fosse pari al 30%, quello riferibile ai sanitari del presidio ospedaliero di (OMISSIS) era da comprendere in una percentuale tra il 5% ed il 7%. Osservò inoltre, quanto al dedotto danno da mancato consenso informato, che, posta la necessità della prova, anche in via presuntiva, da parte del paziente che egli non si sarebbe sottoposto al trattamento medico, tale onere non era stato assolto dalla danneggiata. Aggiunse che inammissibile, in quanto proposta con la comparsa conclusionale, nonchè sfornita di allegazioni, era l’ulteriore richiesta di spese mediche. Concluse nel senso che andava disposta la compensazione delle spese processuali poichè i terzi chiamati si erano costituiti all’esito di una mera litis denunciati, non avendo la ASL chiamante formulato alcuna richiesta di condanna solidale, nè di rivalsa nei confronti dei medici, che avevano cautelativamente chiamato in causa le proprie compagnie assicuratrici.

Ha proposto ricorso per cassazione S.U.E. sulla base di due motivi e resistono con distinti controricorsi l’Azienda Sanitaria Locale BR, G.G. e Generali Italia s.p.a., che ha altresì proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. E’ stata presentata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 13,32 Cost., L. n. 833 del 1978, art. 33,artt. 1223,2059 e 2236 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che l’assenza di consenso informato impedisce di optare, ove possibile, per trattamenti diversi o rivolgersi ad altro medico e che nel caso di specie la paziente, ove correttamente informata, avrebbe potuto rivolgersi altrove per l’intervento medico, ove diverso sarebbe potuto essere l’esito o minore la sofferenza.

Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2,32 Cost., artt. 1223,1226,1227,1288,2043,2055,2056 e 2059 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente che gli elementi desumibili dalla nuova documentazione in atti avrebbero dovuto comportare il rinnovo della CTU e che l’intero danno avrebbe dovuto essere posto a carico dei sanitari di (OMISSIS) per l’inadempienza assistenziale di tipo omissivo dell’ipercorrezione dell’uretra nei due tre anni successivi all’intervento chirurgico. Aggiunge che alla individuazione delle diverse quote di responsabilità deve giungersi da parte del giudice solo in presenza di una espressa domanda di un corresponsabile convenuto congiuntamente con altri e che ove risulti convenuto solo uno dei responsabili il giudice deve limitarsi a condannare il convenuto per l’intero. Osserva inoltre che risulta omessa ogni motivazione sulla chiesta (in comparsa conclusionale) equa imputazione del risarcimento commisurata al 30% dell’accertata invalidità complessiva e che si sarebbero dovute applicare le tabelle del Tribunale di Milano. Aggiunge infine che le spese mediche erano state chieste nell’atto di citazione e che, non essendo determinabile il preciso ammontare, era stata invocata la liquidazione equitativa.

Passando al ricorso incidentale, con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la ricorrente in via incidentale che, posto che l’evocazione in giudizio dei terzi chiamati risaliva alla convenuta ASL, la domanda risarcitoria dell’attrice non poteva essere indirizzata nei confronti dei sanitari e delle società assicuratrici e che peraltro l’estensione era stata effettuata solo in secondo grado. Aggiunge che il giudice di appello, nonostante che abbia escluso che alcuno abbia proposto domanda nei confronti dei terzi chiamati, ha omesso di dichiarare l’inammissibilità della domanda nei confronti di questi ultimi e che il medesimo giudice avrebbe dovuto estromettere i terzi per la tardività dell’estensione del contraddittorio senza pronunciare sulle spese compensandole.

Va dichiarata l’improcedibilità sia del ricorso principale che di quello incidentale. La sentenza è stata depositata in data 6 giugno 2017 e, avuto riguardo all’epoca di introduzione del giudizio (2008), il termine per impugnare era di un anno. La ricorrente ha tuttavia dichiarato che la sentenza è stata notificata in data 20 novembre 2017 (e ha invero notificato il ricorso in data 4 gennaio 2018). Ha però omesso di depositare insieme al ricorso la relazione di notificazione del ricorso, il cui deposito è previsto a pena di improcedibilità ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2 (ove si fosse trattato di notifica in forma telematica la ricorrente avrebbe dovuto depositare quanto meno la copia informe della relazione di notificazione, posto che il non disconoscimento D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2, della conformità della copia informale all’originale notificato – Cass. Sez. U. n. 8312 del 2019 presuppone il tempestivo deposito ai sensi dell’art. 369 della copia informe).

Anche la ricorrente incidentale, pur dichiarando che la sentenza impugnata è stata notificata, ha omesso di provvedere al deposito della relativa relazione di notificazione. Non avendovi provveduto la ricorrente principale, l’onere di deposito incombe sulla ricorrente incidentale (cfr. Cass. n. 16548 del 2015).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Va disposta la compensazione, stante la reciproca soccombenza, quanto al rapporto processuale fra i due ricorrenti.

Poichè i ricorsi sono stati proposti successivamente al 30 gennaio 2013 e vengono disattesi, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara l’improcedibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Azienda Sanitaria Locale BR, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore di G.G., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Dispone la compensazione delle spese processuali fra la ricorrente principale e Generali Italia s.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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