Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8526 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 24/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9553-2013 proposto da:

P.R., (OMISSIS), P.M.V. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLE ACACIE 13, presso lo

studio dell’avvocato ALESSANDRO ANDREOZZI, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARIO PICA;

– ricorrenti –

contro

A.F., (OMISSIS), D.F.M.G. (OMISSIS),

D.F.L. (OMISSIS), D.F.L. (OMISSIS), la prima

anche in proprio e tutti nella qualifica di eredi – aventi causa di

D.F.U., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 22, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO CASSIANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALFONSO PIETROSANTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3428/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/02/2017 dal Consigliere Dott. ORICCHIO ANTONIO;

udito l’Avvocato ANTONIO CASSIANO, difensore dei controricorrenti,

che si è riportato agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato l’8 ottobre 1993 A.F. ed D.F.U. convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Latina, P.R. e P.M.V. affinchè fosse dichiarato che i terreni di loro proprietà erano esenti da servitù di scarico fognario, chiedendo, altresì, che i convenuti fossero condannati a rimuovere la condotta attualmente in uso ed a risarcire i danni.

Gli attori precisavano di essere proprietari e possessori in Rocca Massima, quanto alla A., del terreno individuato in Catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), e, quanto al D.F., del terreno limitrofo, indicato in Catasto alla particella (OMISSIS).

Si costituivano i convenuti, i quali chiedevano il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, che fosse dichiarata da loro acquisita la servitù, che fosse riconosciuta una servitù coattiva in loro favore e che fosse accertato l’esatto confine, con rimozione delle opere eseguite in violazione delle distanze legali.

Il Tribunale di Latina, istruita la causa a mezzo Ctu, con sentenza non definitiva n. 247/03, respingeva la domanda riconvenzionale di usucapione del diritto di scarico delle acque.

Lo stesso Tribunale, con sentenza definitiva n. 229/08, accoglieva la domanda degli attori, rigettando la richiesta di risarcimento del danno e le riconvenzionali degli attori, ad eccezione di quella volta ad ottenere l’arretramento del canile.

Avverso detta sentenza, di cui chiedevano la riforma, proponevano appello R. e P.M.V..

La Corte di Appello di Roma, nella resistenza degli appellati Venezia, con sentenza n. 3428/12, dichiarava inammissibile l’appello.

R. e P.M.V. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

A.F., G.M., L. e D.F.L., la prima anche in proprio e tutti nella qualità di eredi di D.F.U., si sono costituiti con controricorso.

Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato, ai sensi dell’art. 378 c.p.c, memorie sia le parti ricorrenti che quelle controricorrenti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 157, 164, 291 e 330 c.p.c., in quanto la notifica avvenuta all’indirizzo del procuratore trasferito, in difetto di idonea e non equivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento, costituiva adempimento, dell’appellante, all’onere su di lui gravante ai sensi dell’art. 330 c.p.c., con la conseguenza che la notificazione dell’atto di appello doveva essere, comunque, considerata come perfezionatasi, la mancata ricezione dello stesso essendo imputabile a fatto non riferibile al notificante.

Se ne ricavava che la notifica, pur non andata a buon fine, in quanto diretta al precedente indirizzo di studio del difensore, aveva impedito ogni decadenza e doveva essere rinnovata.

In ogni caso, la costituzione della parte appellata aveva sanato ogni vizio, venendo in questione una notifica solo nulla e non inesistente.

Col motivo innanzi riassunto e qui in esame si contesta l’impugnata sentenza quanto alla ritenuta inammissibilità dell’appello.

Il motivo è fondato nei limiti di seguito precisati.

La sentenza di primo grado risulta notificata in data 1 aprile 2008 e l’impugnazione della stessa risulta essere avvenuta a mezzo di un atto con una prima notifica effettuata il 24 aprile 2008 e con una seconda notifica avvenuta, ex art. 149 c.p.c., il successivo 5 maggio 2008.

Orbene, stante la pacifica “negatività” (affermata nella stessa gravata decisione) della notifica dell’appello in data 24 aprile 2008, la Corte territoriale ha ritenuto proposto tardivamente l’appello, dichiarandolo conseguentemente inammissibile.

A tanto è pervenuta la detta Corte facendo applicazione delle invocate decisioni di questa Corte n.ri 14033/2005 ed 11227/2003.

Senonchè la prima delle due anzidette non recenti invocate decisioni verteva, propriamente, in tema di limiti all’efficacia della notifica conseguente all’esito negativo dovuto al trasferimento del procuratore (aspetto analogo a quello per cui è controversia, ma costituente solo un profilo della problematica).

La seconda delle due citate ed invocata decisioni, oltre che risalente nel tempo, era peraltro relativa a particolare “fattispecie in materia fallimentare”.

Più di recente -anche facendo seguito a numerose pronunce che comunque escludevano, in fattispecie come quella in ipotesi, l’inesistenza dell’impugnazione (Cass. n.ri 10464/2011; 21839/2010 e 4842/2012) – le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 14916 del 20 luglio 2016, hanno più di recente avuto modo di affermare definitivamente il principio per cui, in tema di notificazione dell’atto di impugnazione, “Il luogo in cui la notificazione dell’atto (stesso) viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c.”.

In questo senso e, quindi, negli anzidetti termini della pronuncia delle S.U. il motivo dell’odierno ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.

2. – Con il secondo motivo parti ricorrenti domandano, in subordine, che la causa sia decisa nel merito, riproponendo tutte le eccezioni formulate nell’atto di appello, con particolare riferimento all’eccezione di inammissibilità dell’azione negatoria di servitù, poichè erano state le stesse controparti ad autorizzare lo scarico delle acque dei vicini nella condotta fognaria realizzata sul terreno di proprietà D.F., nonchè riformulando le doglianze in ordine alla asserita non corretta valutazione data dal giudice di primo in maniera alle risultanze della Ctu.

Tale motivo subordinato è assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

3. – L’impugnata sentenza va, quindi, cassata per effetto dell’anzidetto accoglimento del primo motivo con rinvio della causa ad altra Sezione della corte di Appello di Roma, che deciderà la controversia uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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