Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8526 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. III, 25/03/2021, (ud. 24/11/2020, dep. 25/03/2021), n.8526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 31091/2018 R.G. proposto da:

Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico,

rappresentata e difesa dall’Avv. Lorenzo Mazzeo, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, Via Velletri n. 21;

– ricorrente –

contro

Generali Italia S.p.A., rappresentata e difesa dal Prof. Avv.

Giovanni Arieta, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma,

Lungotevere della Vittoria, n. 5;

– controricorrente –

e nei confronti di:

B.A., e B.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, n. 3892/2018

depositata il 1 agosto 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda di manleva formulata dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico nei confronti di Generali Italia S.p.A. con riferimento all’obbligazione risarcitoria posta a suo carico ed in favore di C.M. per i danni da malpractice sanitaria a quest’ultima cagionati.

Ha infatti ritenuto fondata l’eccezione di inoperatività della polizza, opposta dalla compagnia assicuratrice per essere stata la richiesta risarcitoria avanzata il 4/11/2004, quando il contratto era già cessato, essendo la sua decorrenza fissata – in base alla clausola di cui al pt. 26 del contratto: “Inizio e termine della garanzia” – dal 31/1/2000 al 30/1/2003, con ultrattività di un anno.

Per quel che ancora in questa sede interessa, la Corte di merito, richiamato il principio affermato da Cass. Sez. U. n. 9140 del 2016, ha ritenuto che, nella specie, detta pattuizione superasse il giudizio di meritevolezza ex art. 1322 c.c., sul rilievo che “il diritto all’indennizzo era assicurato non solo per le richieste effettuate durante la vigenza della polizza (ovvero sino al 31.01.2003) ma altresì per quelle effettuate entro un anno successivo alla detta scadenza (ovvero sino al 31.01.2004)”. Ha infatti considerato che “l’avere previsto questo arco temporale di un anno successivo alla scadenza della polizza, consente di escludere che la clausola in esame contenga un ingiustificato vantaggio per l’assicuratore”.

2. Avverso tale sentenza l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – Policlinico propone ricorso, con unico mezzo, cui resiste Generali Italia S.p.A. depositando controricorso.

Gli altri intimati, eredi della danneggiata, non hanno svolto difese nella presente sede.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso reca la seguente testuale intestazione: “1) Violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 1322 c.c. (non secondo la tesi della meritevolezza) ma secondo il principio della buona fede di cui al richiamo dell’art. 1375 c.c. e art. 2 Cost. – 2) Il principio secondo cui lo squilibrio contrattuale verrebbe ex art. 1418 e 1419 c.c. ad incidere sulla nullità del contratto assicurativo – 3) le norme del codice di rito che regolano la materia processuale sui rapporti assicurativi di cui all’art. 1917 c.c. con riferimento all’art. 360, n. 3 – Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti secondo il novellato ex art. 360, comma 5”.

Con la successiva illustrazione, richiamato il principio di diritto sancito, in tema di clausole claims made, da Cass. Sez. U. n. 22437 del 24/09/2018, e illustratene le differenze rispetto al precedente arresto di Cass. Sez. U. n. 9140 del 06/05/2016, nonchè le motivazioni del suo superamento, la ricorrente lamenta che la Corte di merito non ne avrebbe fatto corretta applicazione, operando una valutazione astratta della clausola in questione, “senza scendere nel concreto della peculiare vicenda contrattuale dedotta in giudizio”.

Deduce che detta clausola non è meritevole di tutela alla luce dei doveri di correttezza e buona fede contrattuale (artt. 1322 e 1375 c.c.), dal momento che essa attribuisce nel caso specifico all’assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita alcuna per la convenuta che, a fronte del suo obbligo inderogabile di pagare il premio assicurativo (cui è subordinata la copertura), vede completamente eliso il periodo effettivo di copertura assicurativa, restando esclusi tutti i danni anteriori alla scadenza del contratto e non emersi in pendenza di polizza.

2. Va disattesa l’eccezione di giudicato esterno opposta dalla controricorrente, con riferimento a sentenza del Tribunale di Napoli n. 1833/2017 che, pronunciando in causa tra le stesse parti, ha affermato la validità di clausola claims made contenuta nella stessa polizza assicurativa che qui viene in considerazione.

Come evidenziato dalla stessa resistente (v. pag. 7 del controricorso) la sentenza richiamata fa riferimento a clausola, diversa da quella sopra descritta, secondo la quale I copertura assicurativa.

Raffrontando il testo della previsione pattizia considerata in quella sede, quale evidenziato dalla stessa resistente (nella nota 1 di pag. 6 del controricorso), con quello della clausola della quale si controverte nel presente giudizio, ne risulta evidente la diversità e non piena coincidenza, sia quanto al periodo di efficacia della garanzia (in quel caso dal 31/1/2003 al 31 gennaio 2004), sia quanto al successivo entro il quale le richieste di risarcimento debbono pervenire perchè possa la garanzia ugualmente operare (un mese).

La diversità dell’oggetto su cui ricade il giudicato esterno impedisce che questo possa ritenersi opponibile in questa sede, a tal fine richiedendosi, oltre ovviamente alla identità delle parti in lite, anche l’identità della polizza assicurativa e della clausola della cui validità si discute.

3. Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.

In recente arresto questa Corte, con riferimento a controversia tra le stesse parti, nella quale si faceva questione della validità di clausola del tutto analoga, ha ritenuto corretta e conforme a Cass. Sez. U. n. 22437 del 2018 la sentenza di merito che ha ritenuto valida e non vessatoria la clausola in questione e tale da sottrarsi alle censure svolte “essendo ridotta la possibilità che si crei una scopertura della garanzia per parte del periodo per il quale è stata stipulata l’assicurazione e, verosimilmente, è stato pagato il premio: sia perchè non esclude totalmente le richieste di risarcimento postume rispetto alla scadenza del contratto (essendo consentite quelle avanzate nell’anno successivo alla cessazione del contratto); sia perchè detto ultimo termine è da ritenersi congruo anche in relazione alla durata triennale del rapporto assicurativo” (v. Cass. 09/07/2019, n. 18413).

A tale precedente questo Collegio intende uniformarsi, pienamente condividendone le valutazioni e non offrendo il ricorso in oggetto elementi o ragioni ulteriori che possano indurre a discostarsene.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della azienda ospedaliera ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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