Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8526 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8526

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso (iscritto nel R.G. al N. 24819/05) proposto da:

I.D. CF. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in

Roma Piazza Giovanni Randaccio presso lo studio dell’avv. Aldo

Buongiorno, assistito e difeso e rappresentato dall’avv. NATALIZI

ZIZZI Mariano giusta mandato in calce all’atto di ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate Ufficio di Ostuni in persona del suo legale

rappresentante con sede in (OMISSIS);

– intimata –

avverso ordinanza del Tribunale di Brindisi del 29 giugno 2005 (Reg.

Trib. 5283/02);

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 23

marzo 2011 del Consigliere relatore Dott. Antonino Scalisi

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che I. ha proposto ricorso per Cassazione ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99, per l’annullamento dell’ordinanza del 29 giugno 2005 con la quale il Tribunale di Brindisi rigettava la proposta opposizione e confermava il provvedimento di revoca di ammissione al gratuito patrocinio reso in data 28 aprile 2004.

Considerato che si tratta di un ricorso per cassazione in tema di efficacia della revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale;

che, ad avviso del Collegio, nella specie non viene in considerazione la competenza delle sezioni civili della Corte a giudicare sui ricorsi in tema di spese di giustizia;

che – come affermato dalla Cass. sez. unite 3 settembre 2009 n. 19161 – detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal procedimento di opposizione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 170, al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari del giudice (oltre che ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato), introduce una controversia di natura civile, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale;

che nell’impugnazione sopraindicata, ciò di cui si discute è non l’opposizione al decreto di liquidazione bensì la legittimità dell’efficacia del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale;

che questa materia ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali della Corte di Cassazione (ex multis Cass. 29 aprile 2010 n. 20087).

P.Q.M.

La Corte rimette gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione ad una sezione penale della Corte di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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