Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8525 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1213/2012 proposto da:

G.S., (OMISSIS), M.F. (OMISSIS),

M.M. (OMISSIS), M.F. (OMISSIS), M.T.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI ALBISINNI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

M.G., domiciliato ex lege in ROMA presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

CINZIA NAPOLITANO e GAETANO NAPOLITANO, come da procura a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3812/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 16/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito l’Avvocato Achille Buonafede per i ricorrenti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Giovanni Rosario, che ha concluso per la rimessione alle

Sezioni Unite o in subordine per l’accoglimento del ricorso (S.U.

14917/2016; Cass. n. 710/2016, S.U. n. 280/84).

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Gli odierni ricorrenti impugnano la sentenza n. 3812/2010 della Corte d’Appello di Napoli, depositata il 16/11/2010, che ha dichiarato inammissibile la loro impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 2203 del 2002.

2. In fatto e per quanto ancora interessa in questa sede, la sentenza impugnata chiarisce che il 12.10.94 M.G. evocava in giudizio innanzi al Tribunale di Avellino G.S. e i figli, allora minorenni (oggi ricorrenti), perchè fosse dichiarata la risoluzione della disposizione modale contenuta nel testamento pubblico di M.A., che aveva lasciato tutti i suoi beni ai germani Ga. e G. con l’obbligo di accudire in casa la sorella L..

Era accaduto che i fratelli avevano accudito alternativamente la sorella, ma, deceduto Ga., i suoi eredi (i convenuti) non avevano dato adempimento all’onere loro gravante, avevano arbitrariamente prelevato la somma di Lire 130.150.000 dal c/c acceso presso la BNL sul quale erano stati depositati denari e titoli di A., e che dovevano servire ai bisogni futuri ed eventuali della sorella P. (detta L.), ed erano succeduti anche nella quota dell’unità immobiliare sita in (OMISSIS) di proprietà del comune dante causa.

M.G. chiedeva quindi la risoluzione della disposizione modale prima menzionata, con conseguente acquisto per accrescimento in favore dell’attore della quota ereditaria spettante a Ma.Ga., nella quale i convenuti erano subentrati; chiedeva altresì la condanna alla restituzione delle somme indebitamente prelevate dal c/c n. (OMISSIS) acceso presso la BNL di (OMISSIS), e il pagamento dei danni subiti e subendi per il mancato adempimento dell’onere imposto nel testamento.

3. Interrotta la causa e poi riassunta, il Tribunale di Avellino con sentenza n. 2203/02 del 5.11.02, depositata il 30.11.02, dichiarava inammissibili le domande nuove introdotte con ricorso per riassunzione del 12.5.2000, nonchè la domanda riconvenzionale di rendiconto; condannava i convenuti a corrispondere a M.L., e per essa all’attore, la propria quota di assegno vitalizio alimentare, quantificata in Euro 500,00 mensili; condannava i convenuti pro quota al pagamento di detto importo in favore di M.G. dalla domanda, oltre interessi al tasso legale dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo; compensava integralmente tra le parti le spese di lite.

4. Seguiva procedura di correzione di errore materiale ex artt. 287 c.p.c. e segg., instaurata dal M.G. con nuovi difensori e il Tribunale, con ordinanza del 3.6.03 depositata il 2.7.03, disponeva che “nel dispositivo della sentenza dove si leggeva “in favore del M.G. dell’indicato importo dalla domanda”, dovesse leggersi “in favore del M.G. dell’indicato importo dall’epoca dell’inadempimento (decesso di Ma.Ga.)”.

5. La sentenza in questione veniva impugnata dagli odierni ricorrenti con atto notificato in data 12 gennaio 2004 a M.G. “rappresentato e difeso dagli avv.ti Guido Bomparola ed Elio Benigni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Avellino, Galleria di Via Mancini 17 a mani proprie dell’avv. Benigni” (sent pag. 5 in fondo).

6. La Corte di appello riteneva inammissibile l’appello per essere inesistente, e quindi non sanabile, la notifica effettuata al precedente revocato difensore.

6.1 Osservava la Corte locale che il M. aveva “conferito nella procura a margine del ricorso ex art. 287 c.p.c., un nuovo mandato difensivo avv.ti Cinzia Napolitano e Gaetano Napolitano”, procura che dal suo “ampio tenore” quanto alla “estensione di tale mandato” ed alla “elezione di domicilio”, non poteva “intendersi limitata al solo procedimento incidentale di correzione, come prospettano gli appellanti, facendo però leva sulla lettura della sola intestazione dell’atto”, dovendosi anzi ritenere che “la nomina dei nuovi difensori e domiciliatati ha certamente comportato la revoca tacita dei precedenti difensori e del precedente domiciliatario, mancando nell’atto la precisazione che questi ultimi sono rimasti codifensori di Ma.Ga., precisazione presente invece nella comparsa depositata all’udienza del 23.4.97 (cfr. Cass. 23589/04)”. Di conseguenza, concludeva la Corte locale, proprio gli avvocati Cinzia Napolitano e Gaetano Napolitano vanno ritenuti i soli procuratori costituiti e domiciliatati per il giudizio di M.G. ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, u.p., a nulla rilevando la diversa indicazione contenuta nella sentenza (cfr. Cass. 286/87)”. La notifica dell’appello effettuata ai precedenti, revocati, difensori doveva ritenersi inesistente, per mancanza di qualsiasi collegamento con destinatario dell’atto, dovendosi rilevare che “il collegamento di cui si discute non può dirsi sussistente solo perchè il precedente difensore abbia segnalato alla parte, per ragioni deontologiche, la ricezione di un atto del processo (cfr. Cass. 3338/09)”. Nè infine la Corte locale riteneva possibile “la sanatoria per raggiungimento dello scopo a seguito della costituzione di M.G., non essendo applicabile l’art. 291, comma 1 al caso di inesistenza della notificazione (cfr. Cass. 3338/09); analoghe considerazioni valgono per la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c.”. Aggiungeva poi la Corte locale, a chiusura delle sue argomentazioni che “va segnalato che la costituzione dell’appellato è avvenuta quando era già decorso il termine lungo per impugnare la sentenza”.

7. Impugnano tale decisione i ricorrenti che formulano un unico articolato motivo. Resiste con controricorso la parte intimata. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Con ordinanza interlocutoria n. 5815 del 23 marzo 2016, il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione sollevata con l’ordinanza della 3^ sezione civile n. 6427/2015.

Nell’imminenza della nuova udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi del ricorso.

1.1 – Col primo motivo si deduce: “violazione e/o errata interpretazione e, quindi, falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento altresì alle disposizioni di cui agli artt. 160, 156, 157, 162, 141, 287, 288, 330, 170 e 291 c.p.c., nonchè in relazione alle previsioni di cui all’art. 83 c.p.c., u.c., artt. 84 e 85 c.p.c. e art. 1716 c.c., comma 2 e delle disposizioni dell’art. 1362 c.c. e segg. e art. 113 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Secondo i ricorrenti, ha errato la Corte locale a ritenere che: a) “la procura a margine del ricorso ex art. 288 c.p.c., comma 2 conferita agli avv.ti Cinzia e Gaetano Napoletano e la elezione di domicilio effettuata nel loro studio… importasse implicita revoca del mandato ai difensori e procuratori precedentemente nominati… nonchè della precedente elezione di domicilio”; b) ciò determinasse l’esigenza di notificare esclusivamente ai difensori nominati nella speciale procedura; c) la notifica fatta ai precedenti difensori fosse inesistente e d) non sanabile. Osservano che “proprio la necessità di individuare ambito e limiti, così della procura, come della elezione di domicilio, effettuate dal sig. M.G. nel ricorso ex art. 288 c.p.c., alla stregua del complessivo tenore, così della delega a margine, come delle indicazioni rinvenibili nell’epigrafe del ricorso, avrebbe dovuto condurre il Giudicante: 1.1 ad escludere che alcuna revoca vi fosse stata in relazione al mandato anteriormente conferito agli avv.ti Guido Bomparola del Foro di Milano ed Elio Benigni del Foro di Avellino; 1.2 ad escludere che alcuna revoca vi fosse stata in relazione alla elezione di domicilio effettuata per il giudizio di primo grado, nello studio del procuratore nominato Avv. Benigni in Avellino alla Galleria di Via Mancini n. 17. Aggiungono che “i principi “generali sanciti in tema di mandato, giusta disposto di cui all’art. 1716 c.c., avrebbero dovuto indurre il Giudicante a concludere per il carattere cumulativo del mandato successivamente conferito, rispetto al precedente, in difetto di difforme indicazione e manifestazione di volontà infatti non rinvenibile alla stregua della procura conferita”. Il confronto tra nuova procura e precedenti procure, conferite nelle varie fasi del giudizio, avrebbe consentito di giungere a diversa conclusione.

Anche la motivazione, specie quanto alla ritenuta revoca implicita, appare viziata, perchè “apodittica, priva di alcuna logica motivazione ed in contrasto con i dettami della normativa di riferimento.

Una volta esclusa la implicita revoca dei precedenti difensori vengono meno tutte le altre argomentazioni della Corte locale.

2. Il motivo è fondato e pertanto deve essere accolto.

Ed, invero deve prioritariamente disattendersi la deduzione di parte ricorrente secondo cui avrebbe errato il giudice di merito nel ritenere che il conferimento del mandato anche agli avv. Napolitano al fine della procedura di correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del Tribunale, fosse limitato a tale incidente, e che non si estendesse anche al giudizio di merito, trovando tale affermazione risposta negativa nella costante giurisprudenza di questa Corte la quale (cfr. Cass. civ. 19/1/2015 n. 730) ha affermato che la procura rilasciata al difensore nel giudizio concluso con la sentenza da correggere è valida anche per la proposizione del ricorso per la correzione di errore materiale di una sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., in quanto il procedimento di correzione non introduce una nuova fase processuale, ma costituisce un mero incidente dello stesso giudizio, diretto solo ad adeguare l’espressione grafica all’effettiva volontà del giudice, già espressa in sentenza.

Se deve quindi reputarsi che il procedimento di correzione non abbia autonomia rispetto al giudizio di merito, costituendone un mero incidente, deve pertanto pervenirsi alla conclusione, fatta propria dalla sentenza gravata, per la quale il rilascio di una procura a margine di un ricorso ex art. 288 c.p.c., non può non estendersi, in assenza di un’espressa limitazione al solo incidente processuale, all’eventuale prosecuzione del giudizio di merito, ove la sentenza di cui si richiede la correzione sia successivamente interessata da un’impugnazione.

Ritiene tuttavia il Collegio che, pur dovendosi dare atto della contraria opinione espressa da Cass. n. 23859/2004 richiamata dalla pronuncia in questa sede gravata, appaia condivisibile la diversa soluzione, condivisa da altri precedenti di questa Corte (cfr. Cass. civ. 4/5/2005 n. 9260), per la quale la nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore dovendosi invece ritenersi che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716 c.c., comma 2 (conf. Cass. civ. 27/7/2007 n. 16709; Cass. civ. 13/2/2002 n. 2071). In tal senso depone la generale previsione di cui all’art. 1716 c.c., comma 2, che ingenera una presunzione circa il carattere disgiuntivo del mandato conferito ad una pluralità di mandatari, le quale, rapportata al caso che ci occupa, impone di ritenere che, laddove vengano nominati altri difensori, deve presumersi che gli stesi siano chiamati ad operare nell’interesse di colui che li ha nominati in aggiunta, e peraltro con il carattere della disgiuntività, rispetto ai difensori già nominati, occorrendo per la revoca di questi ultimi che invece sia manifestata una chiara volontà in tal senso.

Nella fattispecie, la lettura della procura posta a margine del ricorso per correzione di errore materiale non consente di ravvisare una volontà di revoca dell’incarico conferito ai precedenti difensori, il che porta ad affermare che, ferma restando la volontà di eleggere domicilio presso i nuovi difensori designati, per quanto detto, in aggiunta ai precedenti, doveva reputarsi tuttora sussistente il rapporto di mandato anche con i legali che avevano assistito l’attore nel giudizio di primo grado.

Da tale conclusione discende altresì che la notifica dell’atto di appello effettuata presso il domicilio in precedenza eletto, e cioè presso lo studio dell’avv. Elio Benigni, deve ritenersi valida, il che esclude anche la rilevanza della questione sollevata dal P.G. in ordine all’opportunità di una rimessione della causa alle Sezioni Unite onde indagare se in conseguenza della rinnovazione della notifica di un atto di impugnazione, ovvero della sanatoria per avvenuta costituzione della controparte, gli effetti della sanatoria retroagiscano ex tunc, come sostenuto da Cass. S.U. n. 280/1984, o se invece debba ritenersi operate un diverso principio, anche in ragione dell’esigenza di assicurare una ragionevole durata del processo.

Peraltro anche laddove, il che non è per quanto detto, si ritenga che la notifica sia affetta da nullità, e non già da radicale inesistenza, come invece ritenuto dalla Corte distrettuale che ha aderito alla tesi secondo cui la notifica effettuata presso il difensore revocato è connotata da giuridica inesistenza, le conclusioni non muterebbero.

La qualifica del vizio della notifica in termini di nullità impone infatti di ritenere che la successiva costituzione dell’appellato, ancorchè al fine di eccepire la nullità della notifica, abbia avuto efficacia sanante del vizio de quo, rivelandosi in tal modo erronea la declaratoria di inammissibilità dell’appello.

A tali considerazioni che già impongono la cassazione della sentenza gravata, va poi aggiunto che, anche laddove volesse accedersi, il che non è consentito per quanto sinora esposto, alla tesi secondo cui con la nomina degli avv. Napolitano, il M. avrebbe in ogni caso inteso revocare la procura ai patrocinatori che lo avevano difeso in primo grado, sul punto sono di recente intervenute le Sezioni Unite di questa Corte.

Ed, invero Cass. S.U. 20/7/2016 n. 14917, nel comporre il contrasto sorto all’interno di questa Corte, ed in risposta alla sollecitazione proveniente dalla ordinanza della 3^ Sezione n. 6427 del 2015, dopo avere affermato che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costituitivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, con specifico riferimento alla questione che qui interessa, ha altresì precisato che il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

La vicenda che aveva occasionato la rimessione della questione alle Sezioni Unite riguardava per l’appunto un’ipotesi in cui la notificazione del ricorso per cassazione era stata compiuta nel domicilio eletto per il primo grado di giudizio, allorquando era stato eletto in appello un nuovo domicilio e presso un diverso difensore, vicenda alla quale risulta sostanzialmente sovrapponibile quella oggi all’esame della Corte, il che impone di ritenere che debba farsi applicazione dei suddetti principi, pervenendosi quindi alla conclusione che la successiva costituzione dell’appellato, sebbene al solo fine di eccepire la nullità della notifica (cfr. Cass., sez. un., n. 5785 del 1994; Cass. nn. 10119 del 2006, 13667 del 2007, 6470 del 2011) comporti la sanatoria per raggiungimento dello scopo, e con efficacia ex tunc.

3. L’accoglimento del ricorso determina pertanto la cassazione della sentenza con rinvio, per nuovo esame del merito dell’appello ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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