Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8525 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8525

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Presidente –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25048/2005 proposto da:

B.T. (OMISSIS), B.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II 18, presso lo studio GREZ E ASSOCIATI SRL, rappresentati

e difesi dall’avvocato ORIOLI Mario Rino;

– ricorrenti –

contro

S.S. (OMISSIS);

– intimata –

sul ricorso 30065/2005 proposto da:

S.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, in

ROMA, VIALE ANGELICO 36-B, presso lo studio dell’avvocato SCARDIGLI

MASSIMO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.T., B.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2126/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/07/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Scardigli Massimo difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 4 ottobre 1993 S.S. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano B.T. e P. per sentire dichiarare risolto per fatto e colpa dei convenuti, il contralto preliminare di vendita del 21 maggio 1993 con il quale l’attrice prometteva di vendere ai convenuti, quali promettevano di acquistare, un appartamento e box siti in (OMISSIS).

Si costituivano i B. chiedendo che l’attrice fosse condannata a versare il doppio della caparra per essersi resa inadempiente essendosi rifiutata di stipulare l’atto di procura a vendere previsto nel preliminare del 21 maggio 1993.

Il Tribunale di Milano accoglieva la domanda dell’attrice e dichiarava risolto il contratto preliminare di cui si è detto.

Proponevano appello i B. che chiedevano, in totale riforma della sentenza del Tribunale la risoluzione del contratto preliminare di vendita per fatto e colpa esclusivi della S..

Si costituiva la S., la quale chiedeva la conferma dell’impugnata sentenza.

La Corte di appello di Milano con sentenza n. 2126 del 6 aprile 2004 respingeva l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. La Corte territoriale osservava: a) che, se, in base all’ambiguo contratto preliminare, poteva forse affermarsi che la promittente venditrice si fosse obbligata a comparire davanti al notaio non per sottoscrivere il definitivo il rogito notarile traslativo della proprietà ma soltanto per rilasciare ai B. una procura a vendere, nella successiva diffida, inviata dopo che il termine del 20 giugno 1993 era spirato, la S., dopo aver richiamato le principali pattuizioni del preliminare del 21 maggio 1993, anche relative alla procura, convocava i B., davanti al notaio, precisando espressamente che in quella sede si sarebbe proceduto solo alla stipula dell’atto notarile di trasferimento relativo all’appartamento sito in (OMISSIS), b) I B. comparirono davanti al notaio e in quella sede la S., in ragione della diffida inviata, ben poteva acconsentire di stipulare l’atto definitivo di vendita e rifiutarsi di rilasciare la procura a vendere, senza per ciò essere ritenuta inadempiente, c) D’altra parte, precisava la Corte territoriale, dal preliminare del 21 maggio 1993 non poteva non discendere l’obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita, d) L’inadempimento, dunque, concludeva la Corte territoriale è ascritto ai B..

La cassazione della sentenza della corte di appello di Milano è stata chiesta da T. e B.P. con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. S.S. ha resistito con controricorso. S.S. ha proposto ricorso incidentale, condizionato, affidato ad un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Preliminarmente, il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono i essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., essendo tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza.

2 – Con l’unico motivo T. e B.P. lamentano – come da rubrica – Violazione falsa applicazione di norme di diritto: artt. 1362, 1363, 1366, 1369 cod. civ., art. 1457 cod. civ., art. 1351 cod. civ., art. 1392 cod. civ.. Tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Erronea valutazione e qualificazione delle risultanze probatorie Erronea valutazione e qualificazione del comportamento delle parti.

Sarebbe manifestamente erronea la valutazione e la qualificazione degli atti, nonchè del complessivo comportamento delle parti compiuta dal Giudice di appello e si porrebbe in violazione delle norme codicistiche in materia di essenzialità del termine contrattuale, di forma del contratto preliminare, di forma della procura a vendere immobili e contrasterebbe con le i norme generali sull’interpretazione del contratto Secondo i ricorrenti, il contratto preliminare del 21 maggio 1993 era stato preordinato “essenzialmente” al rilascio della procura notarile a vender l’immobile ed essendo questa la comune intenzione delle parti, rilevabile dall’immediato senso delle parole e delle espressioni usate nel contratto, la Corte territoriale, indipendentemente dal nomen iuris adottato, avrebbe dovuto intendere che: l’atto finale da compiersi in sede di saldo del prezzo avrebbe dovuto essere la firma di una procura notarile. Anche se si dovesse ritenere non univoco il i senso letterale del preliminare, tuttavia, ritengono i ricorrenti, il complessivo i comportamento delle parti depone, univocamente nel senso che la volontà comune consacrata nel preliminare fosse quella di obbligarsi a rilasciare e a ricevere una procura notarile a vendere l’immobile.

1) Se la S. fosse stata convinta di essersi impegnata a stipulare un definitivo di vendita non avrebbe avvertito la necessità di precisare nell’atto di diffida che convocava i B. per la stipula dell’atto definitivo, specificando che il termine del 20 giugno 1993, stabilito per il rilascio della procura a vendere, era decorso: 1 inutilmente. 2) se il preliminare avesse avuto per scopo un definitivo di compravendita i B. non si sarebbero presentati dal notaio, con l’intento di ricevere una procura a vendere. Di qui la conferma che la reale intenzione delle parti all’atto del preliminare è stata pertanto quella di impegnarsi a rilasciare e ricevere una procura a vendere l’immobile verso pagamento del prezzo convenuto. Tuttavia, evidenziano ancora i ricorrenti il preliminare preordinato al rilascio della procura notarile è rimasto valido ed efficace fino alla declaratoria di risoluzione compiuta dal Giudice e non risulta inadempiuto per fatto e colpa del B..

2.1 – La censura non merita di essere accolta.

2.2. – Intanto, va osservato, che l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., o di motivazione inadeguata perchè non consente la ricostruzione dell’iter logico seguito, dal giudice, per: giungere alla decisione. Sicchè per far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre, non solo fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e dei principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

2.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha correttamente e congruamente dato conto: a) del percorso logico-giuridico, condotto in conformità ai criteri ermeneutici dettati dall’art. 1362 cod. civ., b) delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento del suo convincimento in ordine al reale contenuto del contratto preliminare de quo. La Corte territoriale, in particolare, ha valutato il senso e la portata non solo, delle singole espressioni contenute nel contratto preliminare ma anche del comportamento complessivo delle parti prima, i durante e dopo la stipula del contratto preliminare. In ordine alle espressioni contenute nel contratto preliminare, la Corte territoriale ha evidenziato che per concorde volontà delle parti l’atto di che trattasi era stato intitolato quale “atto preliminare di compravendita”, prodromico, quindi, non al rilascio di una procura, ma, di un contratto definitivo di trasferimento di proprietà. Avuto riguardo, poi, al comportamento complessivo delle parti, la Corte riscontrava: a) prima della stipula, la proposta accettata il 24 aprile 1993 in cui gli preannunciava sic et simpliciter la stipula di un rogito notarile che non poteva che essere – specificava la Corte territoriale – il contratto definitivo di trasferimento della proprietà dell’immobile, b) dopo la stipulata del preliminare, veniva riscontrato, un atto di diffida della promittente venditrice, inviato dopo il termine del 20 giugno 1993 entro il quale avrebbe dovuto essere stipulata la procura notarile avanti il notaio Brighina. A sua volta, la Corte ha riscontrato il comportamento dei B. i quali non contestarono la precisazione della prestazione dell’attrice contenuta nella diffida ma comparirono avanti al notaio indicato alla data dalla medesima fissato. Sono questi elementi univoci, concordanti, che connessi tra di loro e letti unitariamente, così come vuole la normativa di cui all’art. 1362 cod. civ., e segg., hanno convinto la Corte territoriale a ritenere che l’atto preliminare, comunque, impegnava, e aveva impegnato, le parli alla stipula di un definitivo contratto di compravendita. Tale convincimento non appare illogico nè in contrasto con la volontà delle parti relativa al conferimento della procura a vendere ove si considera che quell’impegno era stato circoscritto “entro” un determinato tempo e il tempo quale co- elemento della identità della fattispecie giuridica ha il merito di escludere la vigenza dell’interesse affidato a quella fattispecie.

Si deve concludere che, sostanzialmente, al di là dell’invocazione delle norme ermeneutiche, i ricorrenti abbiano inteso, con la censura in esame, conseguire il risultato di una interpretazione del contratto per cui è causa diversa da, quella fornita dal giudice di merito, operazione, questa, che non può essere effettuata in sede di legittimità.

3. – Con il primo motivo di cui al ricorso incidentale, S. S. lamenta un’insufficiente od omessa motivazione su un punto della controversia relativa all’affermazione della Corte territoriale, secondo cui “può effettivamente ritenersi provato che il 22 luglio 1993 la S. comparì nello studio del notaio Brighina e si rifiutò di stipulare la procura alla presenza dei B.. Secondo la ricorrente la Corte avrebbe errato nel non ritenere che solo uno e non i “tre testi” escussi avevano confermato la presenza di entrambi i B. ed inoltre avrebbe errato e non avrebbe motivato ignorando completamente la contraria deposizione della teste P. fondamentale sul punto.

3.1. – Tale ricorso, pur se condizionato, non va dichiarato assorbito perchè, in via preliminare, va dichiarato inammissibile non essendo stato redatto secondo le forme e nel rispetto di cui all’art. 366 cod. proc. civ..

In definitiva riuniti i ricorsi, il ricorso principale va rigettato e il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza giustifica i la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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