Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8523 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8523

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1846-2013 proposta da:

(OMISSIS) c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 7, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO GUARINO, rappresentato e difeso dagli

avvocati MIRCO D’ALICANDRO, GIULIANO MILIA;

– ricorrente e c/ricorrente all’incidentale –

contro

GIZZI COSTRUZIONI picc. coop. a r.l. p.iva (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, V.LE CARSO 51, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO

RUFINI, rappresentata e difesa dall’avvocato SERGIO CICCARELLI;

– c/ricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1003/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato ALESSANDRO AVAGLIANO, con delega dell’Avvocato MIRCO

D’ALICANDRO difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento

degli scritti ed ha prodotto cartolina di ritorno della notifica del

controricorso al ricorrente incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e per il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Condominio (OMISSIS) propose opposizione a d.i. per l’importo di Lire 19.927.138 quale saldo di lavori di manutenzione e riconvenzionale per danni e restituzione somme nei confronti di Gizzi Costruzioni piccola coop. a r.l., che resistette.

Il tribunale accolse parzialmente l’opposizione, revocò il d.i. e condannò la Gizzi ai danni da vizi dell’opera in Euro 10.003,70, sentenza appellata in via principale dall’opposta ed in via incidentale dall’opponente.

La Corte di appello di L’Aquila, con sentenza 8.9.2012, in riforma accolse parzialmente l’appello principale rigettando la domanda di danni proposta dal condominio e rigettò l’incidentale.

La Corte territoriale, rispetto all’importo di Lire 22.000.000 per la installazione di impalcature e ponteggi per la riverniciatura delle ringhiere, statuì che la motivazione della sentenza di primo grado si esauriva nell’aggettivo – inevitabile”, assolutamente carente se raffrontata con la nozione di comune esperienza secondo la quale alla riverniciatura può agevolmente procedersi senza muoversi dalla superficie dei balconi ed infondato era il richiamo del condominio alla clausola contrattuale (par. 11) relativa al rifacimento della facciata; generico ed infondato era l’appello incidentale.

Ricorre il Condominio con un motivo variamente articolato, resiste Gizzi proponendo ricorso incidentale, con ulteriore controricorso del condominio.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo del ricorso principale si deducono violazione dell’art. 115 c.p.c. e vizi di motivazione riportando la motivazione di primo grado, criticando il riferimento alla nozione di comune esperienza, deducendo che l’intervento di riparazione non poteva essere circoscritto alla tinteggiatura e lamentando che la Corte di appello ha censurato la decisione del Tribunale di comprendere nel risarcimento anche il costo dei ponteggi ritenuti necessari per la esecuzione a regola d’arte degli interventi di eliminazione dei vizi.

Col ricorso incidentale si denunziano violazione degli artt. 1660 e 1667 c.c. e vizi di motivazione per aver la corte di appello erroneamente interpretato il thema disputandum affermando che la materia del contendere si limitava al punto di sentenza con cui il tribunale aveva accertato la responsabilità dell’appellante con riferimento ai vizi causati dalla esecuzione non a regola d’arte dei lavori di verniciatura delle ringhiere dei singoli balconi che non erano condominiali ma afferivano alle singole proprietà e per non aver valutato le censure definite “serie disorganica di doglianze”.

Ciò premesso, si osserva:

Va premesso, in via generale che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Il ricorso principale propone un riesame del merito rispetto ad una sentenza che motiva l’accoglimento parziale del gravame ed è meramente assertivo.

La motivazione della sentenza di primo grado si esauriva nell’aggettivo -inevitabile-, assolutamente carente se raffrontata con la nozione di comune esperienza secondo la quale alla riverniciatura può agevolmente procedersi senza muoversi dalla superficie dei balconi ed infondato era il richiamo del condominio alla clausola contrattuale (par. 11) relativa al rifacimento della facciata.

Trattasi di valutazione di fatto e di operazione ermeneutica insindacabili in questa sede.

Il ricorso incidentale, partendo dalla premessa che la sentenza ha erroneamente interpretato la materia del contendere, non considera che l’interpretazione della domanda spetta al Giudice e sarebbe stata necessaria una rituale impugnazione ex art. 112 c.p.c., riportando i motivi di gravame e la omessa pronunzia contestando l’affermazione che trattavasi di una serie disorganica di doglianze.

In definitiva i ricorsi vanno rigettati, con compensazione delle spese.

PQM

La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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