Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8522 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 23/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8522

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 279-2013 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SPARANO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

STEFANO BISCUOLA;

– ricorrente –

contro

RIO S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, IMPRESA

EDILE BERGAMASCO in persona del titolare e legale rappresentante pro

tempore, D.M.D., V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2346/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO;

udito l’Avvocato VINCENZO SPARANO, difensore del ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO ROSARIO GIOVANNI che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso, in quanto non vi è prova della notifica del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Padova, sezione di Este, pronunziando sulle domande di B.S., titolare dell’omonima impresa, nei confronti di D.M.D. in punto di pagamento di lavori di recinzione di un complesso edilizio in (OMISSIS), con le chiamate in causa di M.F. e di V.M. e, iussu iudicis, della Rio srl, condannava D.M. a pagare all’attore euro 6083,76 oltre interessi e spese, rigettava ogni altra domanda, con l’accoglimento dell’eccezione di annullamento della scrittura 22.12.1998, posta a fondamento della domanda svolta dalla Rio nei confronti di M. e V., con condanna della stessa, in solido, con il D.M., alle spese in favore dei predetti M. e V..

Per il giudice di primo grado D.M., direttore dei lavori, aveva dato incarico della recinzione all’attrice senza spendere il nome dei proprietari ( M., V. e Rio), era infondata la domanda di manleva o regresso svolta dal D.M. verso i chiamati e quella di danni e rimborso spese della Rio contro M. e V., giusto l’impegno assunto dai predetti, promissari acquirenti di due unità dall’appaltatore Be., che aveva abbandonato il cantiere della committente Rio, sul rilievo che l’accordo del dicembre 1998 era stato ottenuto con la minaccia della Rio di non dar seguito alla vendita, dunque con abuso della sua posizione,rilevante ex art. 1438 c.c..

Proposto appello dalla Rio nella resistenza di M. e V. e della contumacia di D.M. e B., la Corte di appello di Venezia, con sentenza 2.11.2011, in riforma condannava M. e V., in solido a pagare alla Rio Euro 7170,07 compensando in parte le spese.

La Corte territoriale, premesso essere pacifico che vi era stato abbandono del cantiere da parte dell’impresa Be., il cui corrispettivo con la Rio consisteva nella cessione dei due alloggi che Be. aveva promesso in vendita a M. e V., escludeva che la scrittura fosse frutto di minaccia avendo M. e V. assunto l’impegno dei lavori rimasti incompiuti rilasciando due assegni di Lire 15 milioni ciascuno a garanzia sui lavori da svolgere nell’ambito di una regolazione bonaria dell’intero contenzioso trilaterale ed, in ordine al quantum, faceva riferimento ai documenti e alla scrittura privata.

Ricorre M. con tre motivi, non svolgono difese le altre parti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va esaminata preliminarmente la richiesta del PG di inammissibilità del ricorso per la mancata produzione delle ricevute di ritorno delle notifiche.

Al riguardo il ricorrente ha depositato note di replica sostenendo che siano state allegate ad altro procedimento per errore posto che nel presente risultano quelle del procedimento n. 278/2013 e chiede un termine per rinnovare la notifica.

Osserva il Collegio che non mette conto accertare la questione e provvedere su tale richiesta posto che il ricorso va rigettato e non è il caso di dar luogo ad un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue non giustificate (Cass. 17.6.2013 n.. 15106, Cass. 8.2.2010 n. 2723, S.U. 3.11.2008 n. 26373, Cass. 7.7.2009 n. 15895, Cass. 19.8.2009 n. 18410, Cass. 23.12.2009 n. 27129).

Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 1438 c.c. posto che la minaccia può essere causa di annullamento del contratto quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Col secondo motivo si lamenta omessa motivazione sulla rilevanza delle prove testimoniali.

Col terzo motivo si denunzia omessa motivazione in relazione ai documenti 6-8-10. Ciò premesso, si osserva:

Va premesso, in via generale che l’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed obiettiva, qual è la volontà delle parti espressa nel contratto, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale posti dagli artt. 1362 ss. c.c., oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359. 19.1.04 n. 753).

Come dedotto, la Corte territoriale, premesso essere pacifico che vi era stato abbandono del cantiere da parte dell’impresa Be., il cui corrispettivo con la Rio consisteva nella cessione dei due alloggi che Be. aveva promesso in vendita a M. e V., ha escluso che la scrittura fosse frutto di minaccia avendo M. e V. assunto l’impegno dei lavori rimasti incompiuti rilasciando due assegni di lire 15 milioni ciascuno a garanzia sui lavori da svolgere nell’ambito di una regolazione bonaria dell’intero contenzioso trilaterale ed, in ordine al quantum, ha fatto riferimento ai documenti e alla scrittura privata.

Il primo motivo è meramente assertivo perchè la sentenza ha escluso sia la minaccia sia vantaggi ingiusti ed il ricorrente richiama l’art. 1438 c.c., secondo il quale la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.

Il secondo motivo, che comunque non riporta le testimonianze invocate, ed il terzo motivo, che attiene ad una valutazione di merito, restano assorbiti.

In definitiva va rigettato il primo motivo, con assorbimento dei rimanenti, senza pronunzia sulle spese in mancanza di difese delle altre parti in questa sede.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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