Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8521 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 28/09/2009, dep. 09/04/2010), n.8521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4452-2007 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI

domiciliati in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato MASSA GIUNIO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositato il

12/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/09/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato GIUNIO MASSA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

GIOVANNI SCHIAVON che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di

consiglio, dichiarata l’inammissibilità della prima parte del primo

motivo di ricorso, lo accolga nel resto, per manifesta fondatezza, ai

sensi dell’art. 375 c.p.c., con ogni conseguenza di legge.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che A.G. e gli altri ventotto soggetti indicati in epigrafe, con ricorso del 25 febbraio 2007, hanno impugnato per cassazione – deducendo due complessi motivi di censura illustrati con memoria – nei confronti del Ministro della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Genova depositato in data 12 dicembre 2005, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso dell’ A. e di altri trenta soggetti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della Giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso, ha respinto il ricorso;

che il Ministro della Giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata dei processi presupposti – proposta con ricorso del 3 maggio 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) i ricorrenti, in data 27 gennaio 1993, si erano costituiti parti civili nella fase dibattimentale del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Lucca nei confronti di M.G. e di altri dieci imputati, per fatti di associazione per delinquere, truffa aggravata, bancarotta fraudolenta ed altro; b) il procedimento penale era stato definito dal Tribunale adito in data 12 luglio 1999, dalla Corte d’Appello di Firenze in data 18 dicembre 2002 e dalla Corte di cassazione in data 8-29 novembre 2004;

che la Corte d’Appello di Genova con il suddetto decreto impugnato ha osservato che: a) la stessa Corte di Genova si era già espressa in analoga controversia di equa riparazione, rigettando il ricorso proposto da S.E., altra parte civile costituita nel predetto procedimento penale; b) per elementare ed indispensabile criterio di uniformità di giudizio nei confronti di parti aventi la medesima posizione della S., doveva essere “pedissequamente” seguito il predetto precedente; c) la durata del procedimento penale di primo grado – di circa cinque anni – non appariva eccessiva, “tenuto conto della straordinaria complessità del processo che ha richiesto ben 127 udienze dibattimentali, che ha comportato la risoluzione (con decisione della S.C.) di questioni di competenza territoriale, che presenta un elevato numero di imputati (cui sono stati contestati i fatti enunciati in oltre venti capi di imputazione) e di parti civili (419), che vede un congruo numero di difensori delle parti private ciascuna titolare del diritto di interrogare parti, testimoni ed esperti”; d) “Anche il tempo trascorso per il giudizio d’appello – in particolare il rinvio disposto all’udienza del 14/2/2002 – trova motivo nelle ragioni esplicitate dalla stessa Corte e, in particolare, nell’esigenza di attendere le preannunziate modifiche normative”;

che il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che – preliminarmente – debbono essere dichiarati inammissibili i ricorsi proposti da G. ed B.A. e da G.P., perchè manca in atti la procura speciale ad litem dagli stessi rilasciata al difensore, Avv. Giunio Massa;

che, con il primo articolato motivo di censura, i ricorrenti – sull’assunto che il menzionato “precedente” ( S.- Ministro della Giustizia) sia stato seguito dalla Corte di Genova per presunto vincolo da giudicato – criticano il decreto impugnato, contestando la sussistenza di detto giudicato sotto il profilo sia “formale” sia “sostanziale”;

che il motivo è palesemente infondato, per erroneità del presupposto su cui si fonda;

che, infatti, i Giudici a quibus hanno seguito “pedissequamente” detto precedente, non già per il dedotto vincolo da giudicato, ma – come dagli stessi espressamente affermato – “per elementare ed indispensabile criterio di uniformità di giudizio nei riguardi di parti aventi esattamente la medesima posizione in uno stesso processo”;

che, con il secondo articolato motivo, i ricorrenti – pur riconoscendo che il procedimento penale presupposto presentava un notevole grado di complessità – contestano, anche sotto il profilo del vizio di motivazione del decreto impugnato, l’esclusivo rilievo dato dai Giudici a quibus al criterio della “posta in gioco”, sia perchè l’applicazione di tale criterio avrebbe richiesto piuttosto la massima accelerazione del processo presupposto in ragione dei rilevanti interessi fatti valere dalle parti civili, sia perchè i Giudici a quibus non avrebbero tenuto conto di numerosi elementi processuali che comproverebbero possibilità non esperite dai Giudici penali per accelerare il processo medesimo;

che tale motivo merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, è indubitabile che i Giudici a quibus hanno dato esclusivo rilievo – al fine di respingere il ricorso per equa riparazione – alla “straordinaria complessità del processo che ha richiesto ben 127 udienze dibattimentali, che ha comportato la risoluzione (con decisione della S.C.) di questioni di competenza territoriale, che presenta un elevato numero di imputati (cui sono stati contestati i fatti enunciati in oltre venti capi di imputazione) e di parti civili (419), che vede un congruo numero di difensori delle parti private ciascuna titolare del diritto di interrogare parti, testimoni ed esperti”;

che questa Corte ha più volte affermato che la ragionevole durata del processo ai sensi della L. n. 89 del 2001 non può ritenersi rigidamente predeterminata, ma va desunta dalla complessità del caso, dal comportamento del giudice e delle parti, da quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, con la conseguenza che i termini di durata ragionevole dei processi penali indicati dalla Corte EDU (da due anni e sette mesi a tre anni, per il primo grado di merito) non sono da intendere in senso assoluto, perchè la stessa Corte ha ritenuto valicabili detti limiti temporali qualora i processi siano complessi per questioni trattate e/o per numero di imputati e/o per l’elevato numero delle parti processuali e/o per la quantità di documenti prodotti ed esaminati da avvocati e magistrati e/o per la laboriosità degli accertamenti tecnici svolti e delle prove assunte (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 8585 e 25008 del 2005);

che, fermi tali principi, va tuttavia osservato che, nel caso di specie, la Corte genovese, nel respingere il ricorso, per un verso, ha fatto esclusivo riferimento al criterio della complessità del processo presupposto, non tenendo conto dei predetti altri criteri, e, per altro verso, ha omesso del tutto di considerare sia il fatto che il giudizio penale di primo grado, nonostante la indubitabile complessità del processo, è comunque durato (dalla costituzione di parte civile alla definizione) più di sei anni e cinque mesi circa, sia il fatto che il giudizio di appello si è protratto per circa tre anni a causa – soprattutto – di un cospicuo rinvio di circa otto mesi, genericamente giustificato dai Giudici a quibus con l'”esigenza di attendere le preannunziate modifiche normative”;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullate – che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che tenendo conto, da un lato, della complessità del processo presupposto, riconosciuta dagli stessi ricorrenti, e, dall’altro, dei criteri per la liquidazione equitativa dell’indennizzo, elaborati e normalmente seguiti da questa Corte in analoghe fattispecie – Euro 750,00 per i primi tre anni di eccessiva durata ed Euro 1.000,00 per ogni anno successivo, si ritiene equo liquidare in favore di ciascun ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di Euro 1.000,00 per un anno di irragionevole protrazione del primo grado del processo presupposto de quo, e di Euro 1.000,00 per un anno di irragionevole protrazione del processo d’appello, e così, complessivamente, la somma di Euro 2.000,00, oltre gli interessi dalla domanda;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere liquidate – sulla base delle tabelle A, paragrafo 4, e B, paragrafo 1, allegate al D.M. Giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi – in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 450,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge;

che le spese del presente grado di giudizio – compensate per la metà in favore del Ministro della Giustizia – seguono la residua soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso proposto da G. ed B.A. e da G.P.. Rigetta il primo motivo. Accoglie il secondo motivo nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della Giustizia a pagare a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 2.000,00 oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore delle stesse parti ricorrenti, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 450,00 per diritti ed Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, e, per il giudizio di legittimità, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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