Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8521 del 06/05/2020

Cassazione civile sez. III, 06/05/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 06/05/2020), n.8521

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1089/2017 R.G. proposto da:

T.G., e C.L., rappresentati e difesi dagli Avv.ti

Marco Zambelli e Giorgio Luceri con domicilio eletto presso lo

studio di quest’ultimo in Roma, via Udine, n. 6;

– ricorrenti –

contro

Cerved Credit Management S.p.A., con socio unico, nella qualità di

società incorporante la San Giacomo Gestione Crediti S.p.A. con

socio unico (già Finanziaria San Giacomo S.p.A.), rappresentata e

difesa dall’Avv. Stefano Cremaschi e dall’Avv. Laura Tricerri, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via

Cosserie, n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia, n. 518/2016,

pubblicata il 6 giugno 2016;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 gennaio

2020 dal Consigliere Dott. Emilio Iannello.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con sentenza n. 540/2013 del 12/3/2013 il Tribunale di Bergamo, in accoglimento della domanda proposta dalla Società Finanziaria San Giacomo S.p.A. a socio unico, dichiarò inefficace nei confronti della stessa, ex art. 2901 c.c., l’atto con il quale, in data 10/11/2005, i coniugi T.G. e C.L. avevano costituito in fondo patrimoniale immobili di loro proprietà; ciò in relazione ai crediti vantati dall’attrice nei confronti del convenuto T. per la fideiussione da questi rilasciata in data 17/3/2005, in favore della società Credito Valtellinese, a garanzia dell’esposizione debitoria della società Sanpaolo S.r.l., già T. Costruzioni S.r.l., per l’importo di Euro 266.047,60.

Ritenne infatti: sussistenti in capo alla Finanziaria San Giacomo, quale cessionaria del credito, i requisiti necessari per l’accesso alle modalità di notificazione della cessione ex D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia); infondata la contestazione opposta dai convenuti circa la titolarità del credito; sussistenti i presupposti della svolta azione revocatoria.

2. Con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dai soccombenti, perchè non rispondente ai criteri prescritti dal novellato art. 342 c.p.c..

Ha infatti rilevato che “l’appello proposto contiene considerazioni sovrabbondanti e ripetitive senza, tuttavia, fornire un’indicazione organica delle parti del provvedimento che si intendono censurare e senza la necessaria enunciazione delle modifiche richieste.

“Gli appellanti, infatti, – osservano i giudici a quibus – si limitano a riportare integralmente le medesime difese e conclusioni svolte nel primo grado di giudizio, tanto è che la citazione in appello altro non è se non una riproduzione di tutti gli atti del detto grado.

“Le mere richieste di riforma avanzate dagli appellanti – proseguono i giudici bresciani – non forniscono una soluzione alternativa a quella seguita dal giudice di (primo grado):… l’appello proposto risulta del tutto privo di (specifici rilievi in fatto e in diritto alla sentenza impugnata, n.d.r.) e, conseguentemente, carente delle necessarie argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico del percorso motivazionale del giudice del primo grado.

“Il gravame si limita ad una mera trascrizione dei passaggi della sentenza impugnata in uno alla trascrizione integrale degli atti svolti in primo grado: in questo modo, non è dato comprendere dove il primo giudice sia incorso in errore”.

3. Avverso tale decisione T.G. e C.L. propongono ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste, depositando controricorso, la Cerved Credit Management S.p.A. con socio unico, nella qualità di società incorporante la San Giacomo Gestione Crediti S.p.A. con socio unico (già Finanziaria San Giacomo S.p.A.).

All’esito dell’adunanza camerale del 17/1/2019, in vista della quale i ricorrenti hanno depositato memoria, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione sulla questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 28844 del 09/11/2018 (circa le conseguenze della mancata asseverazione di conformità all’originale informatico della copia cartacea della relata di notifica a mezzo p.e.c. della sentenza e del relativo messaggio di posta elettronica certificata).

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso T.G. e C.L. denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “violazione di norme di diritto” per avere la Corte d’appello ritenuto inammissibile l’impugnazione di merito nonostante questa fosse dotata dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 342 c.p.c..

1.1. Censurano anzitutto il rilievo iniziale secondo cui l’appello conterrebbe “considerazioni sovrabbondanti e ripetitive senza, tuttavia, fornire un’indicazione organica delle parti del provvedimento che si intendono censurare e senza la necessaria enunciazione delle modifiche richieste”.

A confutazione dello stesso trascrivono ampio stralcio dell’atto d’appello, tratto dalle pagg. 6 e 7, nel quale:

– si premette che “il provvedimento è appellato nella sua interezza”;

– si precisa che le modifiche richieste “attengono al riconoscimento della mancata sanatoria della nullità della citazione”, “al riconoscimento dell’insussistente titolarità del diritto di credito in capo alla Società Finanziaria San Giacomo S.p.A., per difetto di prova della cessione”, “al riconoscimento dell’insussistente legittimazione attiva di Società Finanziaria San Giacomo S.p.A., per l’illegittimità della forma di comunicazione prescelta in confronto del debitore ceduto, avuto riguardo al disposto dell’art. 58 t.u.b.”, “al riconoscimento del carattere oneroso del fondo patrimoniale della famiglia costituito dai coniugi T. e C. e, così, all’insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria, per difetto di (prova del) consilium fraudis”;

– si indicano le norme, in tesi, violate in ragione della diversa ricostruzione accolta con riferimento a ciascuno di tali temi di lite.

1.2. I ricorrenti censurano poi anche il secondo rilievo contenuto in sentenza secondo cui “le mere richieste di riforma avanzate dagli appellanti non forniscono una soluzione alternativa a quella seguita dal giudice di (primo grado):… l’appello proposto risulta del tutto privo di (specifici rilievi in fatto e in diritto alla sentenza impugnata, n.d.r.) e, conseguentemente, carente delle necessarie argomentazioni volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico del percorso motivazionale del giudice del primo grado…. Il gravame si limita ad una mera trascrizione dei passaggi della sentenza impugnata in uno alla trascrizione integrale degli atti svolti in primo grado: in questo modo, non è dato comprendere dove il primo giudice sia incorso in errore”.

Allo scopo di confutare tali considerazioni trascrivono:

a) da pag. 18 dell’atto d’appello, ampio stralcio dedicato alla reiterata questione di nullità della citazione, nel quale in sintesi si assume che la nullità rilevata dal primo giudice con esclusivo riferimento alla domanda di simulazione, avrebbe dovuto estendere i suoi effetti all’intero atto, in difetto di sanatoria;

b) dalle pagg. 19 – 42, ancora più esteso stralcio dedicato alla reiterata contestazione della titolarità del diritto di credito e della legittimazione in capo alla società attrice in revocatoria; a chiosa di tale estratto rilevano che la prima sentenza fu, con l’appello, censurata per aver omesso di riconoscere la mancanza di idonea prova della cessione del credito, poichè veicolata da documento tardivamente prodotto e comunque inidoneo a darne effettiva rappresentazione;

c) dalle pagg. 42 – 51 altro ampio stralcio nel quale si censura la mancata ammissione di prova diretta a dimostrare l’onerosità dell’atto dispositivo revocando e la mancata valutazione degli elementi in tal senso desumibili già dalle fatture prodotte.

2. Mette conto preliminarmente rilevare che la questione con riferimento alla quale la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite (circa l’idoneità, ai fini del rispetto degli oneri imposti dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, della produzione della relazione di notifica telematica della sentenza impugnata in copia analogica priva della asseverazione di conformità all’originale informatico), è stata successivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8312 del 25/03/2019), con l’affermazione del principio secondo cui “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo p.e.c. priva di attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli del D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2”.

Quest’ultima è l’evenienza che nella specie si verifica, posto che la copia analogica della relata di notifica telematica della sentenza depositata dalla ricorrente non è stata disconosciuta dalla resistente.

Alla luce dell’esposto principio, cui questo Collegio intende dare continuità, non sussistono pertanto le condizioni per l’applicazione della sanzione di improcedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2.

3. Venendo quindi all’esame dell’unico motivo di ricorso giova rammentare in premessa che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo sul requisito di specificità dell’atto di appello e, segnatamente, sul significato e la portata della modifica introdotta, nel testo dell’art. 342 c.p.c., D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. oa), convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, hanno evidenziato come “la modifica in questione, lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell’atto di appello, ha in effetti recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di questa Corte, condivisa da autorevole e maggioritaria dottrina, aveva affermato già a partire dalla sentenza n. 16 del 2000 suindicata (Cass. Sez. U. 29/01/2000, n. 16, n.d.r.), e cioè che, ove l’atto di impugnazione non risponda ai requisiti stabiliti, la conseguente sanzione è quella dell’inammissibilità dell’appello.

“Ciò che il nuovo testo degli artt. 342 e 434 cit., esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge.

Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia”.

Hanno quindi riaffermato, “recuperando enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa.

“L’individuazione di un “percorso logico alternativo a quello del primo giudice”, però, non dovrà necessariamente tradursi in un “progetto alternativo di sentenza”; il richiamo, contenuto nei citati artt. 342 e 434, alla motivazione dell’atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate” (enfasi aggiunte).

E’ stato quindi enunciato il seguente principio di diritto: “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l’atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. U 16/11/2017, n. 2719; cui adde da ultimo, conf., Cass. 30/05/2018, n. 13535).

4. Alla luce di tali premesse, e considerato quanto esposto in ricorso, con pieno assolvimento dell’onere di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, circa il contenuto dell’atto d’appello, non può non concludersi che i motivi che ne erano posti a fondamento rispettavano – impregiudicata, s’intende, ogni valutazione sulla loro fondatezza -i requisiti di specificità richiesti dall’art. 342 c.p.c., come sopra interpretato e che, per contro, censurabile risulti l’esito di inammissibilità al quale è pervenuta la Corte d’appello di Brescia.

Si ricava, invero, dalla detta esposizione, riscontrata dalla lettura degli atti qui questa Corte ha diretto accesso trattandosi di error in procedendo, che:

– il primo motivo di gravame indica con sufficiente chiarezza la questione decisa da esso investita (nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado), si confronta con le ragioni addotte dal Tribunale a fondamento della decisione con la quale la relativa eccezione era stata solo parzialmente accolta (con riferimento alla domanda di simulazione ma non anche a quelle di declaratoria di inefficacia dell’atto ex art. 2901 c.c.), vi oppone l’argomento critico secondo cui “la declaratoria di nullità estende per sua natura i propri effetti all’intera citazione sicchè, in difetto di sanatoria, deve concludersi per l’inammissibilità della domanda”;

– il secondo motivo reitera la contestazione della titolarità del diritto di credito e della legittimazione in capo alla società attrice in revocatoria e indica chiaramente le ragioni di critica opposte alla sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’eccezione sotto entrambi i profili; ragioni di critica rappresentate: a) dalla eccentricità delle argomentazioni riferite solo al diverso tema della idoneità della forma di pubblicità adottata, ex art. 58 t.u.b., a produrre gli effetti di cui all’art. 1264 c.c.; b) dalla mancata considerazione del rilievo relativo alla tardività della prova documentale al riguardo offerta dalla parte attrice; c) dalla sua inidoneità a dimostrare l’acquisizione da parte della cessionaria anche del credito a tutela del quale questa agisce in revocatoria;

– il terzo motivo censura, infine, la mancata ammissione di prova diretta a dimostrare l’onerosità dell’atto dispositivo revocando e la mancata valutazione degli elementi in tal senso desumibili già dalle fatture prodotte.

Appare, dunque, evidente che l’atto di appello era pienamente rispettoso della previsione dell’art. 342 c.p.c..

5. In accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2020

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