Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8519 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 31/03/2017, (ud. 16/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25731-2012 proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA

COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ELISABETTA

NARDONE, rappresentato e difeso dall’avvocato LA SPINA GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

C.A.M., D.R., elettivamente domiciliate in

ROMA, P.ZA ADRIANA 5 SC A/13, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO

MASIANI, rappresentate e difese dall’avvocato MARCO FRANCESCO

ANGELETTI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 352/2012 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato LA SPINA Giuseppe, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso; udito l’Avvocato ANGELETTI Marco

Francesco, difensore delle resistenti che ha chiesto l’accoglimento

del controricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di Appello di Perugia – per quanto in questa sede ancora rileva – ha rigettato le domande proposte da G.A. nei confronti di C.A.M. e D.R., con le quali l’attore aveva chiesto la declaratoria di estinzione – per cessazione della interclusione e per prescrizione – della servitù di passaggio esercitata dalle convenute sul suo fondo nonchè la condanna delle medesime ad arretrare il muro da esse edificato in quanto invadente il detto fondo attoreo.

2. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre G.A. sulla base di due motivi.

Resistono nei confronti di C.A.M. e D.R..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte di Appello erroneamente ritenuto che la servitù di passaggio fosse stata costituita per destinazione del padre di famiglia, piuttosto che con contratto, e per avere escluso (nonostante l’originaria interclusione del fondo delle convenute) il carattere coattivo della servitù e la conseguente possibilità della sua estinzione, ai sensi dell’art. 1055 c.c., per cessazione della interclusione (essendo stata, nella specie, costruita una nuova strada che consentiva l’accesso al fondo delle convenute). Lamenta ancora che erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso l’estinzione della servitù per prescrizione (per il non uso per oltre un ventennio), nonostante le risultanze delle prove testimoniali assunte.

La censura non è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la servitù coattiva – come si desume dall’art. 1032 c.c., comma 1, può essere costituita anche per contratto con conseguente operatività della corrispondente disciplina normativa, ma occorre che risultino sussistenti le condizioni legali per ottenere detta costituzione, nonchè l’intenzione delle parti di soddisfare l’esigenza tutelata dalla legge mediante assoggettamento del fondo servente (nella specie, in ragione dell’interclusione di un fondo ed al fine di consentire che da esso si potesse accedere sulla pubblica via) (Cass., Sez. 2, n. 23839 del 21/12/2012).

Nella specie, la Corte territoriale ha motivatamente escluso che la servitù abbia carattere coattivo, ritenendo che l’intento delle parti -manifestato in seno all’atto del 1952 – fosse quello di assoggettarsi al regime delle servitù volontarie (nè il ricorrente ha dedotto che nell’atto costitutivo si fosse fatta menzione di alcuna interclusione tale da giustificare la costituzione della servitù di transito). La motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici.

Avendo negato il carattere coattivo della servitù, esattamente la Corte di Appello ha ritenuto che la servitù per cui è causa non possa estinguersi per cessata interclusione.

Inammissibile è poi il profilo della censura relativo alla prova del mancato esercizio della servitù di passaggio per venti anni, trattandosi di doglianza che si risolve in una critica di merito alla valutazione delle prove (con particolare riferimento alle prove testimoniali), preclusa in sede di legittimità.

2. – Col secondo motivo, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto (ex art. 360 c.p.c., n. 3 e 4), l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., n. 5), per avere la Corte territoriale escluso che vi fosse uno sconfinamento del muro edificato dalle convenute verso il fondo attoreo e per avere la stessa Corte omesso di pronunciare in ordine al chiesto regolamento dei confini.

Il motivo è inammissibile.

Quanto al preteso sconfinamento del muro, la censura si risolve in una critica di merito all’accertamento del fatto e alla valutazione delle prove (con particolare riferimento alle deposizioni testimoniali e alla relazione del C.T.U.), risultando sul punto la motivazione della sentenza impugnata esente da vizi logici e giuridici.

Quando alla pretesa omissione di pronuncia, la censura risulta inammissibile per difetto di autosufficienza.

Invero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un’eccezione autonomamente apprezzabili, e, dall’altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell’autosufficienza, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività, e, in secondo luogo, la decisività (Cass., Sez. U, n. 15781 del 28/07/2005).

Nella specie, a fronte della affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui nella presente causa non si discute di accertamento dei confini ma dello sconfinamento del muro (p. 6 della sentenza impugnata), il ricorrente non trascrive la pretesa domanda proposta in primo grado, risultando così il motivo non specifico, tale da non consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato.

3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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