Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8519 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8519

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.G., con domicilio eletto in Roma, via Chiana n. 87,

presso gli Avv.ti Magro Francesco e Nunziata Monello che lo

rappresentano e difendono come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Messina

depositato il giorno 11 ottobre 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I.G. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura fallimentare cui è stato sottoposto, iniziata nel gennaio 1993 e non ancora definita alla data di presentazione della domanda.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo di ricorso con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della L. n. 89 del 2001, art. 2 è in parte infondato e in parte inammissibile in considerazione della mancata rispondenza dei quesiti che lo corredano al dettato dell’art. 366-bis c.p.c.. L’inadeguatezza del primo e del terzo quesito consegue alla loro genericità in quanto si richiede l’affermazione della necessità del giudice nazionale di conformarsi alle pronunce della Corte europea senza alcun specifico collegamento con la fattispecie oggetto del ricorso. Quanto al secondo quesito con cui si chiede l’affermazione del principio secondo cui la liquidazione del danno per il solo periodo eccedente la ragionevole durata del processo contrasterebbe con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo la manifesta infondatezza si evince dall’enunciazione della Corte secondo cui “In tema di equa riparazione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 la legge nazionale impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole dei processo e non all’intera durata dello stesso; tale modalità di calcolo non tocca la complessiva attitudine della legge citata ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo e, pertanto, non autorizza dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana con la ratifica della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della convenzione medesima (art. 111, comma 2, così, nel testo fissato dalla L. cost. 23 novembre 1999, n. 2), sicchè deve dichiararsi manifestamente infondata l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata al riguardo” (Cassazione civile, sez. 1, 19 novembre 2007, n. 23844).

Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al fatto controverso costituito dal periodo di ragionevole durata dei processo è manifestamente infondato. Premesso che la Corte d’Appello ha ritenuto giustificata una durata della procedura fallimentare di anni sei, liquidando il danno sul periodo eccedente, e che “In tema di equa riparazione per irragionevole durata dei processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità del creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell’entità dei patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto.

Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l’inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nei seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura” (Cassazione civile, sez. 1, 2 aprile 2008, n. 8497), la motivazione sul punto non appare carente. Il giudice del merito ha infatti evidenziato non solo che sono andate deserte per ben quattro volte le aste fissate per la vendita dell’immobile (ed è ovvio che la nuova fissazione a prezzo ridotto non può intervenire in tempi brevissimi a rischio di deprezzare ulteriormente il bene creando aspettative di ulteriori ribassi), attività che da sola ha comportato la perdita di tre anni, ma anche che è stato necessario valutare la proposta di concordato che il fallito ha avanzato solo nel 1998 e che non si è conclusa positivamente solo per il decesso del garante (che era evidentemente onere del proponente sostituire tempestivamente). Tali essendo le vicende processuali che hanno interessato il processo presupposto e che certamente non possono essere imputate a disfunzioni del sistema non appare incongrua la motivazione che alle stesse ha fatto riferimento per determinare in anni sei il tempo che sarebbe stato ragionevolmente necessario per definire la procedura de qua.

Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con cui si deduce carenza di motivazione in ordine alla quantificazione del danno che il giudice ha operato in Euro 2.000 in ragione d’anno.

Posto che ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2 il danno non patrimoniale, conseguenza normale, ancorchè non automatica, della violazione dei termine ragionevole del processo, deve essere liquidato dal giudice equitativamente, per ogni anno eccedente il detto termine, in misura adeguata alle liquidazioni della Corte europea dei diritti dell’uomo (tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno), salva la possibilità di discostarsene motivatamente, in ragione delle particolarità del caso concreto” (Cassazione civile, sez. 1, 23 aprile 2005, n. 8568) nessun particolare elemento è stato evidenziato dal ricorrente da cui possa desumersi l’insufficienza di una liquidazione che pure è superiore ai parametri, se non quello, infondato quanto al presupposto di diritto su cui si basa, che la liquidazione avrebbe dovuto prendere a base del calcolo tutto il periodo di durata della procedura.

Il ricorso deve dunque essere rigettato con le conseguenze di rito in ordine alle spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida in Euro 1.600 per onorari, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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