Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8518 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8518

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.A., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv. Matronola Italo, Andrea Stizia e

Antonella Matronola, elettivamente domiciliata nello studio legale

Stizia in Roma, via Aurelia, n. 385;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco pro tempore;

– intimato –

per la revocazione della sentenza della sezione seconda civile della

Corte di cassazione 25 giugno 2008, n. 17363;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 9

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 23 settembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Con sentenza n. 17383 del 25 giugno 2010, questa Corte rigettava il ricorso proposto da P.A. avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Roma il 26 agosto 2004, con la quale era stata respinta l’opposizione avverso un provvedimento ingiungente il pagamento di un’indennita’ di occupazione e sanzione per l’occupazione di area pubblica.

La P. propone ricorso per revocazione notificato il 24 settembre 2009. Il Comune e’ rimasto intimato. Espone che la sentenza della Suprema Corte sarebbe affetta da errore di fatto decisivo, incidente su un punto controverso. Lamenta che il Collegio, pur avendo ritenuto applicabile alla controversia il procedimento L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 abbia disatteso il motivo con il quale era stata denunciata la nullita’ dell’atto amministrativo impugnato per omessa audizione dell’interessato.

Il ricorso appare inammissibile, poiche’ non individua un errore di fatto rilevante ex art. 395 cod. proc. civ. La sentenza n. 17383 del 2008 ha rilevato che la sentenza impugnata emessa dal giudice di pace non aveva trattato in alcun punto la questione relativa alla L. n. 689 del 1981, art. 18 (omessa audizione dell’interessato nella fase del procedimento anteriore all’emissione dell’atto sanzionatorio). Ha rilevato altresi’ che il relativo ricorso per cassazione dell’ottobre 2005 aveva denunciato l’erronea applicazione dell’art. 13 sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3. Allineandosi alla costante giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto che la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, (cosi’ come quella del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5) presuppone che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto (Cass. 27387/07), ma non puo’ essere proposta allorquando su quel punto la sentenza nulla abbia disposto, avendolo del tutto ignorato, sebbene fosse oggetto della domanda (nel caso dell’opposizione a sanzione amministrativa) o di motivo di impugnazione. La decisione del giudice di secondo grado che non esamini e non decida un motivo di censura alla sentenza del giudice di primo grado e’ impugnabile per cassazione soltanto per omessa pronuncia su un motivo di gravame ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. (Cass. 12475/04), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, (Cass. 1170/04; 3190/06; 11844/06;

12952/07; 25825/09). Proprio in altra fattispecie molto simile la Corte, enunciando l’anzidetto principio, ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto per violazione di legge, in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 2 (Cass. 26593/09).

Ora, nel caso attuale, parte ricorrente non allega che il proprio ricorso del 2005 contenesse la censura circa l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, che integra un difetto di attivita’ del giudice di secondo (o unico) grado, di talche’ e’ incomprensibile come possa lamentarsi di una svista o altro errore percettivo dei giudici di legittimita’, i quali ben hanno spiegato perche’ non abbiano potuto e dovuto esaminare nel merito la questione erroneamente loro sottoposta.

L’odierno ricorso si spinge a dire che il mancato richiamo tra i motivi di ricorso all’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e’ “elemento ultroneo” che non puo’ inficiare il ricorso. In tal modo manifestamente fuoriesce dall’ambito proprio del ricorso ex art. 391 bis cod. proc. civ. e chiede una ripetizione del giudizio di cassazione che e’ impensabile nell’attuale ordinamento.

Si badi che in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilita’ dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un qualcosa che la realta’ effettiva, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione dei motivi del ricorso (Cass. 9533/06), essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilita’ di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 14608/07) sostanziale o processuale che sia”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimato Comune svolto attivita’ difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara, inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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