Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8518 del 09/04/2010
Cassazione civile sez. I, 09/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8518
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
A.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Cucinella
Luigi Aldo, per legge domiciliato in Roma, presso la Cancelleria
civile della Corte di cassazione, Piazza Cavour;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale
dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via
dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Napoli
depositato il 5 settembre 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 10 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.S. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che ha respinto il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti al TAR Campania (ricorso depositato il 23.2.1998; sentenza di rigetto depositata il giorno 8.9.06).
Resiste l’Amministrazione con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il ricorrente ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i sette motivi, che per la loro sostanziale complementarietà possono essere valutati unitariamente, il ricorrente censura sotto il profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione l’impugnata decisione per avere la Corte d’Appello escluso in concreto la sussistenza di un danno quale conseguenza dell’irragionevole durata del processo in base alla considerazione che i plurimi ricorrenti avanti al Tar, tra cui l’attuale, erano perfettamente consapevoli dell’infondatezza della loro pretesa.
I motivi sono manifestamente infondati.
Premesso che è principio acquisito alla giurisprudenza della Corte quello secondo cui “In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, la piena consapevolezza della infondatezza delle proprie istanze o della loro inammissibilità è causa di inesistenza del danno non patrimoniale, perchè incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo; ma di detta consapevolezza deve fornire la prova chi la eccepisce per negare l’esistenza dell’indicato danno” (Cassazione civile, sez. 1, 18 settembre 2003, n. 13741; conformi: sez. 1, 16 febbraio 2005, n. 3118; sez. 1, 28 ottobre 2005, n. 21088; sez. 1, 3 novembre 2005, n. 21318; sez. 1, 28 marzo 2006, n. 6999; sez. 1, 29 marzo 2006, n. 7139), è pienamente congrua la motivazione dell’impugnato decreto a mente della quale la prova della consapevolezza dell’inconsistenza della domanda, volta all’anticipazione della decorrenza dell’indennità di posizione dirigenziale, si rinviene, come evidenziato dallo stesso Tribunale amministrativo, nella “chiara infondatezza della pretesa” contraria ad un “principio assolutamente indiscusso in giurisprudenza” oltretutto “del tutto conforme a previsioni normative e contrattuali risalenti al 1990”, e si desume altresì dallo stesso comportamento sostanzialmente disinteressato dei ricorrenti che soltanto nel 2005 hanno assunto “le consuete iniziative per ottenere una più rapida definizione del procedimento”, dimostrando così la “mancanza di plausibili attese circa la verosimile fondatezza della pretesa”.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell’Amministrazione delle spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 1.000, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010