Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8517 del 25/03/2021
Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 28/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8517
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29952-2019 proposto da:
SAFIN SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA, 15, presso lo
studio dell’avvocato STEFANO ROMANO, rappresentata e difesa
dall’avvocato DOMENICO STANGA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1850/28/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA
COSMO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. La soc. Safin spa impugnava l’avviso di liquidazione con il quale veniva richiesto l’importo di Euro 370,50 per omessa registrazione del decreto ingiuntivo nr 4275 del 2012 emesso dal Giudice di Pace di Caserta.
2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli rigettava il ricorso; sull’appello della contribuente la Commissione Tributaria Regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello perchè notificato oltre i sei mesi dal deposito della decisione impugnata.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Safin spa sulla base di due motivi. L’Amministrazione Finanziaria si è costituita depositando controricorso. Safin spa ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito in L. n. 96 del 2017 e dell’art. 327 c.p.c., per avere la CTR erroneamente dichiarato l’inammissibilità dell’appello non cumulando, al termine lungo di impugnazione, il periodo di sospensione previsto dal citato decreto legge.
1.2 Con il secondo motivo venivano mosse censure di merito alla sentenza di primo grado, riportando le doglianze dell’atto di appello.
2. Il primo motivo è infondato, con assorbimento del secondo, anche se la motivazione va rettificata essendo comunque il dispositivo conforme a diritto.
2.1 Il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” prevede che “Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017”.
2.2 In base a tale disposizione il termine di sospensione di sei mesi si aggiunge al termine previsto per l’impugnazione della sentenza qualora lo stesso viene a scadere nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto legge e il 30.9.2017.
2.2 Nell’individuare la data di scadenza del termine per impugnare va computato anche il periodo di sospensione feriale che viene a cadere prima della scadenza dei termini, che, per contro, non trova invece applicazione ove il periodo 131 agosto viene a sovrapporsi al periodo di sospensione sicchè il periodo feriale non può essere sommato alla sospensione.
2.3 Sul punto è stato recentemente chiarito che “non risulta applicabile la sospensione feriale dei termini essendo la stessa già compresa nel periodo di sospensione previsto dal d.l 50/17 citato e non essendo ipotizzabile – in assenza di espressa disposizione normativa – che in relazione al medesimo periodo di tempo si applichi una doppia sospensione.”. (cfr. Cass.19587/2019) Questa Corte del resto ha già avuto occasione di affermare, nella analoga fattispecie della sospensione dei termini per ricorrere per cassazione avverso le sentenze delle Commissioni tributarie regionali stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 16, relativamente al periodo 1 gennaio 2003 – 1 giugno 2004, che ” il periodo di sospensione feriale dell’anno 2003 (1 agosto – 15 settembre), cadente nella ben più ampia fase di sospensione stabilita dalla norma in esame, resta in essa assorbito, non ravvisandosi alcuna ragione, in assenza di espressa contraria previsione, perchè detto periodo debba invece essere calcolato in aggiunta alla stessa.”. (Cass. 14898/07; Cass. 5924/10 cfr in senso conforme Cass. n. 10741/2014; Cass. 16877/2014, Cass. n. 16876/2014).
2.4 Ciò premesso può ritenersi accertato che la sentenza di primo grado sia stata depositata in data 21.11.2016. Tale circostanza, oltre ad essere riportata nella sentenza di secondo grado (a pag. tre della sentenza si legge “la Commissione Tributaria di Napoli, sez. 7 con sentenza nr 19641/16 del 21 novembre 2016” e a pag. sette “ciò chiarito nella presente fattispecie la sentenza della CTP risulta depositata in data 21.11.2016”) risulta riferita anche dallo stesso contribuente nel ricorso per Cassazione (a pagina quattro si rappresenta che “…in esito definivano il giudizio di prime cure con la sentenza n. 19641/07/2016, depositata e resa pubblica in data 21 novembre 2016 ” e a pagina quattordici ” Ciò chiarito nella presente fattispecie la sentenza della CTP risulta depositata in data 21.11.2016..” le sottolineature sono state apposte dell’estensore del ricorso).
L’affermazione della contribuente contenuta nella memoria secondo la quale “il procedimento di prime cure è stato definito con sentenza n. 8101/02/2016 depositata e resa pubblica in data 21 dicembre 2016, non già in data 21 novembre 2016” non trova conferma nelle risultanze processuali sopra evidenziate nè la parte privata ha allegato al ricorso o alla memoria la sentenza.
2.5 Il termine per impugnare veniva a scadere il 22.05.2017 e, per effetto della proroga D.L. n. 50 del 2017 ex art. 11, comma 9, era da considerarsi prorogato, non tenendo conto della sospensione feriale, sino al 22.11.2017; l’appello per stessa ammissione della contribuente è stato notificato in data 19.12.2017 e, quindi, fuori termine.
3. Ne consegue il rigetto del ricorso.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 510 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021