Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8517 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8517

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

l ricorso proposto da:

MG ADVERTISING s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prastaro Ermanno,

elettivamente domiciliata nel suo studio in Roma, via Chinotto, n. 1;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso,

dall’Avv. Ceccarini Bruno, elettivamente domiciliato negli Uffici

dell’Avvocatura comunale, via del Tempio di Giove, n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 27503 in data 12 ottobre

2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22 depositato il 26 gennaio 2004, la s.r.l. MG Advertising proponeva opposizione avverso la determinazione dirigenziale n. 34711 emessa il 2 dicembre 2003 dal Comune di Roma, con la quale era stata disposta la confisca dei mezzi utilizzati per l’installazione di un impianto pubblicitario senza autorizzazione, a seguito del verbale di sequestro redatto dalla polizia municipale.

Il Tribunale ha rigettato l’opposizione. Ha a tal fine rilevato: che “il verbale di accertamento della violazione da cui trae origine la confisca e’ elemento sufficiente a motivare il rigetto del ricorso”;

che l’autocarro e le attrezzature in esso riposte sono state sequestrate in via cautelare onde evitare che il trasgressore potesse reiterare la violazione contestata; che non rileva che il provvedimento opposto sia stato adottato sulla base di un verbale elevato nei confronti di persona fisica diversa dalla persona giuridica proprietaria dei beni mobili sequestrati, non essendo stato provato che l’autocarro e le relative attrezzature fossero state sottratte contro la volonta’ della ricorrente, tenuta in solido in quanto proprietaria dei beni confiscati ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6; che la confisca integra sanzione autonoma rispetto alla misura cautelare del sequestro e, come tale, e’ applicabile indipendentemente dall’inefficacia del sequestro.

Per la cassazione della sentenza del Tribunale la s.r.l. MG Advertising ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 novembre 2005, sulla base di cinque motivi.

Il Comune ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo mezzo (difetto e contraddittorieta’ di motivazione;

violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20 e dell’art. 28 del regolamento affissioni e pubblicita’, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ.) il ricorrente contesta che il verbale di accertamento della violazione da cui trae origine la confisca sia elemento sufficiente a motivare il provvedimento adottato. Il verbale di accertamento era infatti stato opposto dalla ricorrente; e, stante la mancata emissione di ordinanza-ingiunzione, il provvedimento di confisca non poteva essere emesso, tanto piu’ che la norma che si assume violata – l’art. 28 del regolamento affissioni e pubblicita’ – non prevede la comminazione delle sanzioni accessorie del sequestro e della confisca.

Il secondo motivo (difetto e contraddittorieta’ della motivazione;

violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20 e dell’art. 28 del regolamento affissioni e pubblicita’, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) deduce che, in difetto di emissione di ordinanza-ingiunzione a conclusione del procedimento amministrativo inerente al verbale, il provvedimento di confisca poteva essere emesso solo in presenza dei requisiti di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 20, comma 4 nella specie non sussistenti.

1.1. – I motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati.

In tema di confisca, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 20 e’ necessario distinguere i casi in cui essa e’ obbligatoria, e l’ipotesi ricorre in quanto si tratta di cose la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, da quelli in cui il provvedimento non e’ obbligatorio, e cio’ avviene quando si tratta di cose intrinsecamente non pericolose, che sono oggetto di una attivita’ che costituisce illecito se compiuta in assenza di autorizzazione amministrativa. Mentre nella prima ipotesi il provvedimento ablatorio deve sempre avere luogo, anche se non venga emessa l’ordinanza-ingiunzione, nella seconda situazione si fa luogo alla confisca soltanto se contestualmente si procede alla irrogazione della sanzione pecuniaria (Cass., Sez. 1^, 10 agosto 1992, n. 9437).

Nel caso di specie, poiche’ si verte pacificamente nell’ipotesi di confisca facoltativa, trattandosi di attrezzature (scale, angoli metallici, listelli in legno) che avrebbero consentito l’installazione di un impianto pubblicitario non autorizzato, e che non rientrano tra le cose l’uso o la detenzione delle quali costituisce violazione amministrativa, il provvedimento di confisca non poteva avere luogo, non essendovi stata ingiunzione al pagamento della pena pecuniaria prevista per la violazione della disciplina in tema di affissioni e pubblicita’, ma soltanto la contestazione della violazione stessa, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14.

2. – Per effetto dell’accoglimento del primo e del secondo motivo resta assorbito l’esame dei successivi: (a) del terzo mezzo, il quale denuncia difetto e contraddittorieta’ di motivazione, nonche’ ulteriore violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 20 e dell’art. 28 del regolamento affissioni e pubblicita’, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che le attrezzature non avevano alcuna attinenza o legame con la violazione contestata; (b) del quarto (difetto e contraddittorieta’ di motivazione; violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto; difetto di motivazione), con cui ci si duole che il Tribunale non abbia tenuto conto che i beni sequestrati, e poi confiscati, non erano di proprieta’ del trasgressore, per cui non potevano essere oggetto della confisca; (c) e dell’ultimo motivo (difetto e contraddittorieta’ di motivazione, nonche’ difetto di motivazione circa un punto decisivo della controversia), con cui si censura che la determinazione dirigenziale con cui e’ stata disposta la confisca e’ stata nella specie motivata soltanto per relationem e che del tutto illegittimamente essa non si sarebbe fatta carico delle deduzioni della ricorrente contro il verbale di sequestro.

3. – L’accoglimento dei primi due motivi determina la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione e con il conseguente annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 34711 del 2 dicembre 2003.

Le spese dell’intero giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione proposta dalla s.r.l. MG Advertising ed annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma n. 34711 del 2 dicembre 2003. Pone a carico del Comune di Roma le spese del giudizio dinanzi al Tribunale – liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 300,00 per diritti, Euro 200,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge – e quelle del giudizio di cassazione – liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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