Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8516 del 14/04/2011

Cassazione civile sez. II, 14/04/2011, (ud. 09/03/2011, dep. 14/04/2011), n.8516

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI PARMA, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Rossi Adriano, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma, via

Brofferio, n. 6;

– ricorrente –

contro

MINERALCASA S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore

B.S.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Langhirano n. 344 in data

17 novembre 2004;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 9

marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Adriano Rossi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo, assorbiti gli altri.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con ricorso depositato presso la cancelleria del Giudice di pace di Langhirano in data 24 maggio 2004, B.S., nella qualita’ di socio della s.n.c. Mineralcasa, proponeva opposizione al verbale di accertamento n. (OMISSIS), elevato dalla polizia municipale di Parma in data (OMISSIS) e notificato il successivo 19 maggio 2004, con il quale era stata contestata la violazione dell’art. 142 C.d.S., comma 8, perche’ il veicolo tg. (OMISSIS), di proprieta’ della Mineralcasa, circolava ad una velocita’ superiore di 25 Km/h rispetto a quella consentita nello stesso tratto di strada.

Il Comune di Parma, costituitosi in giudizio a mezzo di suo funzionario, eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Langhirano.

Il Giudice di pace, con sentenza in data 17 novembre 2004, ha accolto l’opposizione, compensando tra le parti le spese di lite.

Il Giudice di pace ha rilevato che il Comune non era regolarmente costituito in giudizio, in quanto la delega del sindaco a favore del funzionario designato a rappresentare l’ente era stata prodotta in giudizio solo in copia, e non in originale, e mancava la prova dell’autorizzazione alla lite del consiglio comunale.

Nel merito, il primo giudice ha osservato che l’infrazione commessa dalla B. non era stata immediatamente contestata, laddove nel tratto di strada in cui l’accertamento era stato effettuato non era consentita l’installazione di autovelox senza procedere all’immediata contestazione dell’infrazione.

Per la cassazione di tale pronuncia il Comune di Parma ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi.

L’intimata societa’ non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.

In prossimita’ dell’udienza il Comune ha depositato una memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Con il primo motivo (violazione della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23 e dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4), ci si duole che sia stata ritenuta invalida la costituzione in giudizio del Comune. Il Giudice di pace non avrebbe considerato che i funzionari incaricati di rappresentare l’ufficio nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative possono svolgere tali attivita’ senza il conferimento di procura processuale di cui all’art. 83 cod. proc. civ. E poiche’ la delega al funzionario e’ atto interno all’ufficio e non processuale, detto atto non occorre che sia prodotto in originale. Errata sarebbe del pari l’affermazione che nel giudizio di opposizione al verbale l’ente pubblico debba costituirsi previa delibera dell’organo collegiale.

Con il secondo mezzo (violazione della L. n. 689 del 1981, art. 22 e 204-bis C.d.S.) si lamenta che, avendo erroneamente dichiarato la contumacia del Comune, il giudice di pace non abbia preso in considerazione l’eccezione di incompetenza territoriale. Nella specie, poiche’ non e’ contestato che l’infrazione e’ avvenuta in Parma, il giudizio avrebbe dovuto essere incardinato davanti a quel Giudice di pace, essendo la competenza territoriale cosi determinata inderogabile. Anzi, trattandosi di incompetenza inderogabile, il giudice avrebbe dovuto rilevarla d’ufficio.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 142 C.d.S., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonche’ motivazione contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

2. – Il primo motivo e’ fondato.

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della regolarita’ della costituzione in giudizio della P.A. nel giudizio di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, e’ sufficiente la sottoscrizione della comparsa di risposta da parte del funzionario delegato e la sua dichiarazione di stare in giudizio in tale qualita’, in quanto la delega rilasciata dall’autorita’ amministrativa al funzionario incaricato della difesa in tale giudizio, ai sensi dell’art. 23, comma quarto, della L. 24 novembre 1981, n. 689, non e’ equiparabile alla procura alle liti rilasciata al difensore a norma dell’art. 83 cod. proc. civ., ma si concreta in un atto amministrativo di investitura di funzioni, riferibile anche ad una generalita’ indistinta di controversie future (Cass., Sez. 2^, 24 aprile 2010, n. 9842).

Da tale principio di diritto si e’ erroneamente discostata la sentenza impugnata, ritenendo che la delega dovesse essere rilasciata nelle forme previste per la costituzione in giudizio nei giudizi ordinari in cui l’ente e’ parte.

3. – E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, posto che – dovendosi ritenere il Comune ritualmente costituito – era tempestiva la sollevata eccezione di incompetenza territoriale; e tale eccezione era anche fondata (v. , in fattispecie analoga, Cass., Sez. 2^, 13 agosto 2010, n. 18670), posto che, per un verso, la violazione e’ stata commessa a (OMISSIS) (in localita’ (OMISSIS)) e, per l’altro, la competenza per territorio di natura inderogabile del giudice dell’opposizione a verbale si determina, ai sensi dell’art. 204-bis C.d.S., comma 1, con riferimento al luogo in cui e’ commessa la violazione.

4. – L’accoglimento del primo e del secondo motivo di ricorso assorbe l’esame del terzo mezzo.

La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rimessa al Giudice di pace di Parma, di cui va dichiarata la competenza, che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Il giudizio dovra’ essere riassunto nel termine di legge.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara, la competenza del Giudice di pace di Parma, avanti al quale la causa dovra’ essere riassunta nel termine di legge; cassa la sentenza impugnata e rimette la liquidazione delle spese al merito.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 9 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2011

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